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Sentenza

Sentenza n. 493/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento - del decreto rettorale n. -OMISSIS- con il quale l’intimata Università del Salento (d’ora innanzi, Università o Ateneo), dopo aver «preso atto di quanto stabilito dalla Commissione Giudicatrice di cui al D.R. n. 300/2024 ed in considerazione del nuovo punteggio complessivo attribuito al Prof.-OMISSIS- di punti 78,97, anziché di punti 76,97, e del nuovo punteggio complessivo assegnato al Prof. -OMISSIS- di punti 79,58, anziché di punti 77,58», ha ritenuto che «la graduatoria di merito approvata con D.R.-OMISSIS- del 10.07.2024, è così rettificata, senza modificarne l’ordine: 1) -OMISSIS- punti 84,05; 2) -OMISSIS- punti 79,58; 3) -OMISSIS-- punti 78,97; 4) -OMISSIS- punti 75,42; 5) -OMISSIS- punti 74,27; 6) -OMISSIS- punti 73,93. […] Preso atto che la rettifica dei punteggi conseguiti dai candidati Proff.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-- […] è ininfluente rispetto all’individuazione del vincitore [il Prof. -OMISSIS-: n.d.r.] della procedura selettiva bandita con D.R. n. 849/2022, il D.R. n. -OMISSIS- resta confermato in ogni altra parte non modificata con il presente provvedimento»; - ove occorra, della p.e.c. del 25.7.2024 con la quale l’Università ha trasmesso al ricorrente il decreto rettorale n. -OMISSIS-; - ove occorra, della nota prot. n. -OMISSIS- del 25.7.2024 (allegata alla p.e.c. del 25.7.2024) con la quale l’Università – in riscontro alla nota revisionale del ricorrente dell’11.7.2024 – ha trasmesso allo stesso Prof. -OMISSIS- il predetto decreto rettorale n. -OMISSIS-; - del decreto rettorale n. -OMISSIS-; - ove occorra, della p.e.c. del 10.7.2024 con la quale l’Università ha trasmesso al ricorrente il decreto rettorale prot. n. -OMISSIS- cit.; - ove occorra, della nota prot. -OMISSIS- del 10.7.2024 (allegata alla p.e.c.) con la quale l’Università ha tra-smesso al ricorrente il decreto rettorale prot. n. -OMISSIS-; - del verbale n. -OMISSIS- di approvazione dei criteri di valutazione, con i relativi allegati; - dei verbali n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- con tutti i relativi allegati; - della relazione istruttoria del responsabile del procedimento prot. n. -OMISSIS- del 9.7.2024; - ove occorra, del decreto rettorale n. -OMISSIS- con il quale è stata nominata la nuova Commissione giudicatrice; - ove occorra, della nota rettorale prot. n. -OMISSIS-; - della nota prot. -OMISSIS-; - ove occorra e, comunque, nei soli limiti dell’interesse fatto valere, del decreto rettorale n. -OMISSIS-; - ove già adottato, dell’atto con il quale il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università del Salento ha proposto al Consiglio di amministrazione la chiamata del Prof. -OMISSIS-; - ove già adottata, della deliberazione del Consiglio di amministrazione recante “chiamata” del Prof. -OMISSIS-; - ove già esistente, della comunicazione dell’Università circa la nomina del Prof. -OMISSIS-; - ove già esistente, del provvedimento del Rettore di nomina in ruolo del Prof. -OMISSIS-; - nonché di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 30.10.2024: per l’annullamento - della nota prot. n. -OMISSIS- del 25.7.2024 con la quale la resistente Università del Salento ha trasmesso ai candidati «copia del D.r. n. -OMISSIS-, di rettifica del D.r.-OMISSIS-, in data 10.07.2024, di approvazione degli atti della procedura selettiva» oggetto di questa controversia; - ove occorra, della p.e.c. del 25.7.2024 con la quale l’Ateneo ha trasmesso al ricorrente la predetta nota prot. n. --OMISSIS-; - della nota prot.n. -OMISSIS- del 25.7.2024 con la quale la Responsabile del procedimento de quo ha trasmesso al Direttore del Diparti-mento di Scienze giuridiche dell’Ateneo nonché al Capo ufficio del personale docente della stessa Università «copia del D.r. n. -OMISSIS-, di rettifica del D.r.-OMISSIS-, in data 10.07.2024, di approvazione degli atti della procedura selettiva» oggetto di controversia; - della delibera n. -OMISSIS-; - del decreto rettorale n. -OMISSIS-; - ove occorra, dell’«accettazione della chiamata da parte dell’interessato avvenuta in data 31/07/2024, con la registrazione sul portale della Ripartizione Risorse umane»; - della nota prot. n. -OMISSIS- del 17.9.2024; - del fac-simile del verbale n. 2; - della nota prot. n. -OMISSIS- del 23.9.2024; - ove occorra della p.e.c. del 23.9.2024; - della nota prot. n. -OMISSIS- del 18.9.2024; - della nota prot. n. -OMISSIS- del 30.7.2024; - della nota dell’Ateneo n. -OMISSIS- del 26.7.2024; - della delibera n. -OMISSIS-; - nonché di tutti gli atti già gravati con il ricorso introduttivo e di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.

Giustizia amministrativa202401135

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia, inclusi i verbali della commissione, la graduatoria rettificata e gli atti successivi di chiamata e nomina del candidato vincitore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università e vincitore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, classificato secondo, ha contestato la valutazione dei propri titoli e attività accademiche e di ricerca. In particolare, ha sostenuto che gli spettassero punteggi maggiori per la partecipazione al Comitato scientifico strategico di AlmaLaurea, per il ruolo di coordinatore di un cluster dell'ente di ricerca internazionale NECTAR e per l'attività di tutoraggio di una tesi di dottorato presso l'Università di Anversa. Ha inoltre dedotto l'illegittimità dei verbali per la mancata indicazione se le deliberazioni della commissione fossero state assunte all'unanimità o a maggioranza, nonché carenze di motivazione, istruttoria, violazione del regolamento universitario, del bando, dei criteri di valutazione, dell'art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 97 Cost. Con i motivi aggiunti ha impugnato gli atti successivi alla proclamazione del vincitore e ha censurato anche la relazione difensiva dell'amministrazione, ritenendola un'integrazione postuma della motivazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Quanto alla mancata indicazione del quorum deliberativo, ha ritenuto che l'assenza di dichiarazioni dissenzienti consentisse di desumere l'unanimità delle decisioni e che l'omissione fosse comunque priva di concreta lesività, trattandosi di una carenza meramente formale non impeditiva della ricostruzione dell'iter valutativo. Quanto al punteggio per AlmaLaurea, il giudice ha ritenuto non illogica né irragionevole l'attribuzione di un solo punto, rilevando che la pretesa maggiore durata o rilevanza dell'incarico non dimostrava un vizio della discrezionalità tecnica della commissione; la funzione svolta nel comitato scientifico riguardava soprattutto indirizzi metodologici e gestionali per banche dati e sistemi informativi, non una primaria attività di ricerca scientifica. Quanto al ruolo nel cluster NECTAR, è stata ritenuta ragionevole la non equiparazione tra il coordinamento scientifico di un network e la direzione di un ente o istituto di ricerca estero, che normalmente implica rappresentanza legale, gestione del personale, autonomia di bilancio e responsabilità amministrativa. Quanto al tutoraggio presso l'Università di Anversa, il TAR ha ritenuto corretta la riconduzione dell'attività a compiti di supporto alla docenza e alla ricerca, non alla docenza universitaria all'estero, cui il bando associava il punteggio massimo di cinque punti. Le censure relative alla mancata considerazione di una successiva istanza sono state respinte perché l'istanza reiterava questioni già esaminate dalla commissione in sede di riesame; la risposta del Rettore era quindi meramente confermativa e non imponeva un ulteriore esercizio dell'autotutela. I nuovi profili rivolti contro la relazione difensiva dell'amministrazione sono stati dichiarati inammissibili, poiché diretti contro un atto non provvedimentale e comunque inidoneo a integrare postumamente la motivazione. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 1, l. 240/2010

    La procedura selettiva riguarda la chiamata di professori universitari di ruolo.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione sotto il profilo della motivazione; il giudice ha ritenuto sufficienti i giudizi sintetici della commissione, alla luce dei criteri predeterminati e conosciuti dai candidati.

  • art. 97 Cost.

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; la censura è stata respinta non ravvisandosi irregolarità sostanziali o valutazioni manifestamente illogiche.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    È stato richiamato per la sollecita definizione nel merito della controversia dopo la trattazione dell'istanza cautelare.

  • art. 73 c.p.a.

    È stato richiamato con riguardo al deposito delle memorie difensive prima dell'udienza pubblica.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • La mancata indicazione nel verbale della natura unanime o maggioritaria della deliberazione di una commissione giudicatrice non determina di per sé l'illegittimità della procedura quando non risultino dichiarazioni dissenzienti, potendosi desumere l'unanimità della decisione, purché l'omissione non impedisca di ricostruire l'iter valutativo né incida concretamente sul diritto di difesa.
  • Le valutazioni di una commissione giudicatrice nell'attribuzione dei punteggi ai titoli esprimono discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell'organo tecnico.
  • Quando la lex specialis distingue tra direzione di un ente o istituto di ricerca e coordinamento di un network o cluster scientifico, il coordinamento di una rete di ricercatori non deve essere automaticamente equiparato alla direzione di un ente, soprattutto se manca l'esercizio di poteri di rappresentanza, gestione del personale, autonomia finanziaria e responsabilità amministrativa.
  • L'attività di tutoraggio di una tesi di dottorato all'estero, in assenza della titolarità di un corso o dell'erogazione di lezioni, non integra necessariamente docenza universitaria svolta all'estero e può essere valutata secondo la diversa e meno ampia categoria delle attività di supporto alla docenza e alla ricerca.
  • La reiterazione di istanze già esaminate dall'amministrazione costituisce, di regola, una sollecitazione all'esercizio dell'autotutela e non impone un nuovo provvedimento espresso, salvo che emergano elementi nuovi o differenti che richiedano una distinta istruttoria.
  • La relazione difensiva depositata dall'amministrazione nel processo non è un provvedimento impugnabile e non può integrare postumamente la motivazione dell'atto impugnato; le censure rivolte esclusivamente contro tale relazione sono pertanto inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciReclutamento e abilitazione universitariaMotivazione del provvedimentoDisciplina professionale
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniValutazione dei titoli e punteggiCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneVizi formali non invalidantiAutotutela decisoria

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