Cassazione Civile, Ordinanza n. 24031/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del corrispettivo di una fornitura di pannelli pubblicitari. La società destinataria dell'ingiunzione ha proposto opposizione deducendo che il materiale consegnato fosse difforme rispetto a quello ordinato e, quindi, viziato. L'opposizione è stata respinta e la decisione confermata in appello. In Cassazione la società opponente ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., 1490 e 1495 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto non provata l'esistenza dei vizi del bene fornito e avesse trascurato documentazione tecnica, fotografica e illustrativa prodotta in causa; con il secondo ha denunciato omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno prospettata in appello, subordinata all'accoglimento della domanda principale. La resistente ha eccepito altresì l'inammissibilità del ricorso per asserita invalidità della procura speciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione di invalidità della procura, ritenendola validamente conferita perché materialmente congiunta al ricorso e contenente un chiaro riferimento alla sentenza impugnata e alla volontà di proporre impugnazione. Nel merito ha dichiarato inammissibile, e comunque infondato, il primo motivo: la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge e omesso esame, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità; inoltre operava la c.d. doppia conforme, non essendo state indicate le ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che il rigetto dell'appello comportava implicitamente il rigetto della domanda risarcitoria subordinata, la quale era comunque assorbita dal mancato accertamento dei vizi della fornitura. Il ricorso principale è stato quindi rigettato; quello incidentale condizionato è rimasto assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 83, comma 3, c.p.c.
La procura speciale per il ricorso per cassazione è valida anche se rilasciata su foglio separato, purché vi sia congiunzione materiale al ricorso e vi siano elementi idonei a collegarla con il giudizio di legittimità.
art. 159 c.p.c.
È richiamato come espressione del criterio di conservazione dell'atto processuale, in base al quale la procura va interpretata in senso favorevole alla sua validità quando non emerga univocamente volontà contraria.
art. 2697 c.c.
Il ricorrente lo invoca per contestare la ripartizione dell'onere probatorio sui vizi della merce; la Corte ribadisce che la censura non può tradursi in una richiesta di riesame del merito.
art. 115 c.p.c.
Invocato insieme all'art. 116 c.p.c. per contestare la valutazione delle prove; la Corte considera la doglianza come sollecitazione al riesame del materiale istruttorio.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione probatoria; la Corte afferma che il giudice di merito può scegliere quali prove valorizzare senza obbligo di confutare tutte le altre.
art. 1490 c.c.
È richiamato in relazione alla garanzia per vizi della cosa venduta, quale fondamento della domanda di contestazione della fornitura.
art. 1495 c.c.
La Corte richiama il tema della tempestiva denuncia e dell'onere di provare i vizi della cosa venduta a fronte di specifiche contestazioni del venditore.
art. 345 c.p.c.
È richiamato dalla sentenza d'appello per affermare che la diversa qualificazione giuridica del contratto in appello non costituisce domanda nuova se fondata sui medesimi fatti.
art. 183, comma 6, c.p.c.
Viene menzionato nel passaggio relativo alla mancata proposizione della memoria istruttoria utile a soddisfare l'onere probatorio della parte opponente.
art. 395 c.p.c.
La Corte osserva che, se la doglianza avesse realmente riguardato un errore di fatto percettivo, il rimedio corretto sarebbe stato la revocazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato come parametro del contributo unificato cui si ricollega l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la procura speciale è valida quando, pur rilasciata su foglio separato, sia materialmente congiunta al ricorso e consenta di desumere con ragionevole certezza la volontà della parte di conferire il mandato per quel giudizio; non è necessaria una formulazione sacramentale né un espresso richiamo al giudizio di legittimità.
- La censura che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o omesso esame, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti di causa è inammissibile in cassazione, perché riservata al giudice di merito.
- In presenza di c.d. doppia conforme, il ricorrente che deduca vizi motivazionali deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e di secondo grado; in difetto, la censura è inammissibile.
- Il giudice di merito può fondare la decisione su alcune prove e non su altre, senza essere tenuto a motivare analiticamente il mancato recepimento di ogni diversa risultanza istruttoria, salvo i limiti del vizio denunciabile in sede di legittimità.
- Nelle controversie sulla garanzia per vizi della cosa venduta, chi eccepisce i vizi deve allegarne e provarne l'esistenza, oltre alla tempestiva denuncia, quando la controparte li contesti specificamente.
- La domanda risarcitoria proposta in via subordinata o consequenziale resta assorbita quando venga rigettata la domanda principale da cui dipende, senza necessità di una pronuncia autonoma espressa.
- Se la doglianza attiene a un errore di fatto percettivo del giudice, il rimedio pertinente è la revocazione e non il ricorso per cassazione come mezzo per riesaminare il merito.
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