Sentenza n. 3157/2026 - Napoli, Sezione 9
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l'annullamento (e/o per l’emanazione di adeguate misure cautelari, anche monocratiche): - del provvedimento prot. n. PG/2025/0382111 avente ad oggetto il Decreto Dirigenziale n. 350 del 30.07.2025 - D.G. 04 - U.O.D. 06 Politica del Farmaco e Dispositivi, avente il seguente oggetto: “Comune di Napoli (NA) - sede farmaceutica n. 259 - titolare società “Zaccariello Group s.r.l.” - trasferimento dei locali adibiti ad esercizio farmaceutico ai sensi della l.r. n. 16/2014 e ss.mm. – autorizzazione” e della relativa comunicazione del medesimo; - di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e/o comunque connesso e conseguente, quand'anche sconosciuto, ivi compresi espressamente tutti gli atti e provvedimenti citati nel richiamato decreto dirigenziale n. 350 del 30.07.2025. Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti dalla parte ricorrente in data 12.11.2025, per l’annullamento (previa sospensione, e/o emanazione di adeguate misure cautelari, anche monocratiche): - del provvedimento Prot. n. PG/2025/0382111 avente ad oggetto il Decreto Dirigenziale n. 350 del 30.7.2025 – D.G. 04 – U.O.D. 06 Politica del Farmaco e Dispositivi, avente il seguente oggetto: “Comune di Napoli (NA) – sede farmaceutica n. 259 – titolare società “Zaccariello Group s.r.l.” – trasferimento dei locali adibiti ad esercizio farmaceutico ai sensi della l.r. n. 16/2014 e ss.mm. – autorizzazione” e della relativa comunicazione del medesimo; - di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e/o comunque connesso e conseguente, quand’anche sconosciuto ivi compresi espressamente tutti gli atti e provvedimenti citati nel richiamato decreto dirigenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: autorizzazione regionale al trasferimento della farmacia titolare della sede n. 259, fuori dal perimetro della sede assegnata, presso locali ricadenti nella sede farmaceutica n. 138
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare farmacia concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, titolare di una farmacia concorrente, ha impugnato l'autorizzazione regionale al trasferimento della farmacia della controinteressata in locali situati fuori dal perimetro della sede farmaceutica originaria. Ha dedotto, in particolare, la violazione dell'art. 22, comma 4, della l.r. Campania n. 13/1985 e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, correttezza e giusto procedimento, sostenendo l'insussistenza di comprovati eccezionali motivi di necessità o urgenza, l'assenza di un'effettiva inidoneità dei locali originari e la disponibilità di altri locali nella sede n. 259. Ha inoltre contestato l'insufficienza e l'inaffidabilità delle relazioni prodotte dalla controinteressata, la carenza di un accertamento amministrativo imparziale, la distanza pedonale superiore ai limiti normativi, l'assenza di un'adeguata verifica del fabbisogno demografico e dell'interesse pubblico, le irregolarità e la scarsa trasparenza dei pareri comunali, la mancata pubblicazione dell'istanza e la falsità o rappresentazione fuorviante di alcune dichiarazioni. Con motivi aggiunti ha altresì chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale della disciplina regionale modificata dalla l.r. n. 13/2025.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni di difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere. La titolare di una sede farmaceutica vicina e concorrente è infatti portatrice di una posizione differenziata e qualificata a che il trasferimento di un'altra farmacia avvenga nel rispetto della pianificazione e dei limiti legali, nonché di un interesse concreto a non subire la riduzione del proprio bacino di utenza. Nel merito ha accolto il primo motivo. L'art. 22, comma 4, della l.r. Campania n. 13/1985, come modificato dalla l.r. n. 13/2025, consente il trasferimento fuori sede solo per garantire il pubblico servizio e in presenza di necessità o urgenza derivanti da comprovati eccezionali motivi. La Regione si è limitata a richiamare la relazione tecnica asseverata della controinteressata e una relazione privata di ricerca immobiliare, senza svolgere un'autonoma verifica dell'effettiva inidoneità dei locali originari, senza sopralluoghi e senza acquisire un approfondito parere tecnico da un'amministrazione competente. La successiva nota della ASL, oltre a prospettare rischi soltanto eventuali e a non verificare la possibilità di porvi rimedio, non poteva colmare la lacuna istruttoria perché emanata dopo l'autorizzazione impugnata. Il provvedimento è stato quindi annullato, con assorbimento delle ulteriori censure e obbligo per la Regione di rieditare il potere previa istruttoria approfondita, terza e imparziale. Le spese sono state compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 22, comma 4, l.r. Campania n. 13/1985
Per garantire il pubblico servizio, in casi di necessità o di urgenza per comprovati eccezionali motivi, la Giunta regionale, sentiti il comune e l'ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, con decreto dirigenziale autorizza il trasferimento dei locali di una farmacia anche al di fuori, purché nelle immediate adiacenze, oppure ad una distanza inferiore a 200 metri dal perimetro della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione.
Il trasferimento fuori dal perimetro della sede farmaceutica richiede una verifica amministrativa effettiva della necessità o urgenza e dei comprovati eccezionali motivi; non è sufficiente recepire le dichiarazioni e le relazioni della farmacia interessata.
art. 16, comma 2, l.r. Campania n. 13/2025
Ha ripristinato la disciplina regionale che consente il trasferimento fuori sede entro il limite di 200 metri, subordinandolo ai presupposti di necessità o urgenza per comprovati eccezionali motivi.
art. 1, comma 3, l. n. 475/1968
La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso.
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente con riferimento alla necessità di verificare il dato demografico; la relativa censura è stata assorbita a seguito dell'accoglimento del primo motivo.
art. 100 c.p.c.
Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.
L'interesse a ricorrere sussiste quando il ricorrente può ottenere un'utilità concreta dall'accoglimento; il titolare di una farmacia concorrente può ricavare tale utilità dall'annullamento dell'autorizzazione al trasferimento che incida sul suo bacino di utenza.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento impongono, nel procedimento autorizzatorio, un'istruttoria autonoma, approfondita e imparziale sui presupposti eccezionali del trasferimento.
Massime di principio
- Il titolare di una farmacia concorrente, la cui sede o il cui bacino di utenza siano potenzialmente incisi dal trasferimento di un'altra farmacia, ha legittimazione e interesse a impugnare l'autorizzazione, in quanto titolare di una posizione differenziata e qualificata al rispetto della pianificazione farmaceutica e dei limiti legali di localizzazione.
- L'autorizzazione al trasferimento di una farmacia fuori dal perimetro della sede assegnata, ammessa per comprovati eccezionali motivi di necessità o urgenza, non può fondarsi sul mero recepimento delle dichiarazioni o delle relazioni tecniche prodotte dall'interessato.
- L'amministrazione competente deve svolgere un accertamento istruttorio autonomo, terzo e imparziale sull'effettiva inidoneità o sull'impossibilità, o comunque sulla concreta difficoltà, di reperire locali idonei all'interno della sede farmaceutica originaria; tale verifica può richiedere sopralluoghi e l'acquisizione di pareri tecnici da amministrazioni dotate delle necessarie competenze.
- Una valutazione tecnica o sanitaria formata successivamente all'adozione dell'autorizzazione non può colmare in giudizio la lacuna istruttoria dell'atto impugnato; né può essere utilizzata quando prospetti soltanto rischi eventuali senza accertare la loro effettiva incidenza e la possibilità di porvi rimedio.
- L'annullamento dell'autorizzazione per carenza istruttoria impone la riedizione del potere amministrativo previa nuova istruttoria approfondita e imparziale, mentre le ulteriori censure possono essere assorbite.
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