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Sentenza

Sentenza n. 1073/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento - della Nota prot. MIMIT.AOO_DCT. Registro Ufficiale U.0004717 del 14/05/2024, a firma della Dirigente ad interim del Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie, avente ad oggetto “Comunicazione relativa all’autorizzazione a marchio “ANTENNA 3 REW” – LCN 99 (AT09 TOSCANA – INTERA AREA TECNICA) – scadenza titolo autorizzatorio”, comunicata alla ricorrente a mezzo p.e.c. in data corrispondente a quella della sua emissione; b) della Nota prot. MIMIT.AOO_DCT. Registro Ufficiale U.0005374 del 21/05/2024, a firma della stessa Dirigente ad interim del predetto Dipartimento, avente ad oggetto “Vs. comunicazione relativa all’autorizzazione a marchio “ANTENNA 3 REW” – LCN 99 (AT09 TOSCANA – INTERA AREA TECNICA) – scadenza titolo autorizzatorio. RICHIESTA DI RIESAME IN AUTOTUTELA”, anch’essa comunicata alla ricorrente a mezzo p.e.c. in data corrispondente a quella della sua emissione; c) di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o consequenziale, anche di esecuzione e anche non conosciuto, incluso quello - laddove esistente - di assegnazione ad altri del canale LCN 99; nonché per la declaratoria - della piena validità ed efficacia dell’autorizzazione alla fornitura, a carattere comunitario, di servizi audiovisivi e dati destinati alla diffusione in tecnica digitale terrestre a marchio “3R REWIND” (oggi “ANTENNA 3 REW”), nell’intera Area tecnica AT09 TOSCANA sulla numerazione LCN 99, di cui al provvedimento comunicato con nota prot. n. DGSCER/div.III/50170 del 10/06/2011 e successivo provvedimento di estensione prot. MIMIT.AOO_COM. Registro Ufficiale U.0095706 del 12/05/2023; e per l’accertamento - del diritto della ricorrente Società a veicolare in forza dei predetti titoli il proprio marchio “ANTENNA 3 REW” sulla sopracitata numerazione LCN 99 per tutta la residua durata dell’autorizzazione de qua.

Giustizia amministrativa202407401

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di estinzione dell’autorizzazione FSMA per decorso del termine di dodici anni e diniego della richiesta di riesame in autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la comunicazione ministeriale con cui è stata dichiarata l’estinzione, per scadenza del termine di efficacia, dell’autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi relativa al marchio "ANTENNA 3 REW", con conseguente inibizione della diffusione nell’Area tecnica AT09 Toscana e rientro nella disponibilità ministeriale della numerazione LCN 99. Ha inoltre impugnato il rigetto della richiesta di riesame e chiesto l’accertamento della perdurante validità dell’autorizzazione e del diritto a utilizzare la numerazione per la residua durata del titolo. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 3, 21-quinquies e 21-nonies della l. 241/1990, violazione della delibera AGCOM n. 353/11/CONS, difetto di motivazione, travisamento, irragionevolezza, illogicità, nonché violazione dei principi di legalità e tassatività. Secondo la ricorrente, il provvedimento ministeriale del 12 maggio 2023, estendendo territorialmente l’autorizzazione all’intera Area tecnica AT09 Toscana e assegnando la numerazione LCN 99, avrebbe anche prorogato per ulteriori dodici anni la durata dell’autorizzazione; pertanto, la successiva dichiarazione di scadenza avrebbe costituito esercizio illegittimo del potere di autotutela, senza il rispetto dell’art. 21-nonies. In subordine, ha dedotto violazione dell’art. 97 Cost., lesione del legittimo affidamento e motivazione contraddittoria o illogica, sostenendo che il ritardo dell’Amministrazione nei controlli avrebbe consolidato il convincimento sulla perdurante efficacia del titolo. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità per omessa impugnazione del provvedimento del 12 maggio 2023 e, successivamente, l’improcedibilità per mancata impugnazione dell’atto di assegnazione della numerazione LCN 99 ad altra emittente.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari del Ministero. La nota del 12 maggio 2023, nella parte in cui indicava la decorrenza e la durata dell’autorizzazione, aveva natura meramente ricognitiva e non dispositivo-provvedimentale; inoltre, la questione relativa alla sua corretta interpretazione atteneva al merito. È stata respinta anche l’eccezione di improcedibilità per mancata impugnazione della successiva assegnazione dell’LCN 99, poiché l’eventuale annullamento del provvedimento presupposto di estinzione dell’autorizzazione avrebbe comportato la caducazione automatica degli atti successivi, in ragione del rapporto di presupposizione necessaria. Nel merito, il primo motivo è stato ritenuto infondato. L’art. 6 dell’Allegato A alla delibera AGCOM n. 353/11/CONS stabilisce che l’autorizzazione FSMA dura dodici anni ed è rinnovabile per periodi successivi di uguale durata previa domanda da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza. L’attribuzione della numerazione automatica è disciplinata autonomamente, pur essendo necessariamente presupposta dall’autorizzazione FSMA. Il provvedimento del 12 maggio 2023 riguardava esclusivamente l’estensione territoriale dell’autorizzazione e l’assegnazione della numerazione LCN 99; non costituiva proroga della durata temporale del titolo, anche perché riportava espressamente quale dies a quo il 10 giugno 2011 e richiamava la durata dodicennale decorrente dal primo rilascio o dal rinnovo. La successiva comunicazione ministeriale è stata quindi qualificata come esercizio del potere di controllo sull’efficacia del titolo, non come annullamento d’ufficio o revoca, con conseguente inapplicabilità dell’art. 21-nonies della l. 241/1990. Anche il secondo motivo è stato respinto: il mero decorso del tempo non può legittimare una situazione originariamente contra ius né fondare un affidamento incolpevole. La ricorrente, non avendo tempestivamente richiesto il rinnovo, aveva proseguito negligentemente nell’utilizzo della numerazione, contribuendo essa stessa alla situazione invocata a fondamento dell’affidamento. Il ricorso è stato pertanto rigettato; spese integralmente compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 6 dell’Allegato A alla delibera AGCOM n. 353/11/CONS

    «L’autorizzazione [...] è rilasciata per una durata di dodici anni, è rinnovabile per periodi successivi di uguale durata previa domanda da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza dell’autorizzazione stessa»

    L’autorizzazione FSMA ha durata dodicennale e il rinnovo per un ulteriore periodo richiede una domanda espressa da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza; l’estensione territoriale del titolo non comporta, di per sé, proroga della sua durata.

  • art. 14, comma 18, Allegato A alla delibera AGCOM n. 116/21/CONS

    «L’attribuzione delle numerazioni è effettuata per la durata del titolo autorizzatorio per la fornitura di servizi di media audiovisivi rilasciato al soggetto richiedente»

    L’assegnazione della numerazione automatica è collegata alla durata del titolo FSMA e segue una disciplina autonoma rispetto a quella dell’autorizzazione alla fornitura dei servizi media.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al dedotto difetto di motivazione; la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente in tema di autotutela; il giudice ha qualificato l’atto impugnato come controllo sull’efficacia del titolo, non come revoca.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La disciplina dell’annullamento d’ufficio non si applica alla comunicazione di scadenza di un’autorizzazione, quando l’Amministrazione si limita ad accertarne l’inefficacia per decorso del termine, senza rimuovere un precedente atto illegittimo.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tutela dell’affidamento; il giudice ha escluso che il mero decorso del tempo potesse fondare un affidamento incolpevole su una situazione originariamente contra ius.

Massime di principio

  • L’estensione territoriale di un’autorizzazione amministrativa non implica, in assenza di un’espressa previsione o di una domanda di rinnovo, la proroga della sua durata temporale; la portata dell’atto deve essere ricostruita sulla base del suo contenuto letterale e della disciplina di settore.
  • Quando l’Amministrazione comunica la scadenza di un’autorizzazione per decorso del termine, esercita un potere di controllo sull’efficacia del titolo e non un potere di annullamento d’ufficio o di revoca; pertanto, non trovano applicazione le garanzie e i presupposti dell’autotutela decisoria.
  • L’attribuzione della numerazione automatica dei canali e l’autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi, pur essendo collegate da un rapporto di presupposizione necessaria, restano assoggettate a discipline autonome; la numerazione può essere attribuita solo per la durata del titolo autorizzatorio.
  • Il mero decorso del tempo non consolida una situazione originariamente contra ius e non fonda un affidamento incolpevole quando il privato, omettendo di chiedere tempestivamente il rinnovo del titolo, abbia contribuito con la propria negligenza alla situazione di fatto invocata.
  • L’omessa impugnazione dell’atto presupposto non determina l’inammissibilità quando tale atto, nella parte contestata, abbia natura meramente ricognitiva e la questione riguardi la sua interpretazione nel merito.
  • L’omessa impugnazione di un atto successivo può non rendere improcedibile il ricorso contro l’atto presupposto, se l’eventuale accoglimento determina la caducazione automatica dell’atto consequenziale in virtù di un rapporto di presupposizione necessaria.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioAutotutela
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoEfficacia ed esecutorietàLegittimazione e interesse a ricorrere

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