Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 16/04/2019 n. 1782 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Ires - Riqualificazione energetica - Immobiliare di gestione - Spettanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio aveva disconosciuto la detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica realizzati su immobili destinati alla locazione abitativa, sostenendo che le società immobiliari di gestione non potessero beneficiare dell'agevolazione per beni qualificabili come beni-merce e non come beni strumentali. Aveva inoltre contestato l'impugnabilità dell'avviso bonario, la natura eccezionale delle agevolazioni fiscali e il fatto che i costi potessero essere indirettamente trasferiti sui conduttori tramite i canoni di locazione.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello dell'Ufficio e confermato il riconoscimento della detrazione. Ha ritenuto impugnabile l'avviso bonario, poiché conteneva una pretesa impositiva definita e immediatamente lesiva. Nel merito, ha stabilito che la normativa non esclude le società immobiliari di gestione, né richiede che gli immobili siano beni strumentali. È sufficiente che il soggetto abbia un diritto reale o di godimento sull'immobile, sostenga effettivamente le spese e realizzi gli interventi agevolati. La società aveva dimostrato di aver sostenuto i costi, senza dedurli dal reddito d'impresa. L'Ufficio è stato condannato alle spese del grado di appello, liquidate in euro 1.700 oltre accessori; le spese del primo grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973

    Disciplina il controllo formale delle dichiarazioni. L'atto comunicato al contribuente può essere impugnato quando contiene una pretesa tributaria compiuta, motivata e idonea a incidere immediatamente sulla sua sfera patrimoniale.

  • Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992

    L'elenco degli atti impugnabili non è tassativo: anche un avviso bonario è impugnabile se manifesta una pretesa impositiva definita e lesiva.

  • Art. 1, commi 344 e 349, della legge n. 296/2006

    Prevede le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici. La disciplina non esclude le società immobiliari di gestione né subordina il beneficio alla natura strumentale dell'immobile.

  • D.M. 19 febbraio 2007, art. 2, lettera b)

    Individua tra i soggetti beneficiari anche chi utilizza immobili acquisiti in leasing; la detrazione può quindi spettare anche a soggetti diversi dalle persone fisiche, purché titolari di un diritto reale o di godimento e sostenitori della spesa.

  • Art. 90 del TUIR

    La società aveva applicato il metodo patrimoniale e non aveva dedotto dal reddito d'impresa i costi degli interventi, circostanza valorizzata per dimostrare che le spese erano rimaste effettivamente a suo carico.

Massime di principio

  • Le società immobiliari che sostengono direttamente le spese per interventi di riqualificazione energetica possono beneficiare della detrazione anche quando gli immobili sono destinati alla locazione e non costituiscono beni strumentali in senso stretto.
  • Il requisito centrale è la effettiva sostenibilità della spesa da parte del beneficiario, unita alla titolarità di un diritto reale o di godimento sull'immobile e alla concreta realizzazione degli interventi richiesti.
  • La qualificazione dell'immobile come bene-merce, bene patrimoniale o bene strumentale non è di per sé decisiva se la normativa agevolativa non prevede espressamente tale limitazione.
  • L'Amministrazione non può negare automaticamente la detrazione sostenendo che il costo sia recuperato indirettamente attraverso i canoni di locazione: occorre dimostrare che la spesa non sia rimasta effettivamente a carico del contribuente.
  • Un avviso bonario può essere contestato prima della cartella quando contiene una pretesa tributaria completa, motivata e immediatamente lesiva.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.