Regolamento (UE) 2018/120
Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento definisce per il 2018 il quadro annuale delle possibilità di pesca dell’Unione: TAC, contingenti, sforzi di pesca, autorizzazioni, chiusure stagionali, divieti specie-specifici e misure dedicate a numerose aree internazionali. Recependo pareri scientifici e impegni assunti in sede di organizzazioni regionali di pesca, introduce misure di conservazione particolarmente restrittive per specie vulnerabili come spigola, anguilla europea, squali e razze. Prevede inoltre regole di flessibilità, scambio di contingenti e trasferimento di giorni di pesca, nonché obblighi di comunicazione verso la Commissione. Infine, modifica il regolamento (UE) 2017/127 per il rombo chiodato e il rombo liscio nel Mare del Nord.
Stabilisce per il 2018 le possibilità di pesca, i TAC, i contingenti, i limiti di sforzo e taluni divieti e autorizzazioni per stock ittici nell’UE e in alcune acque esterne, modificando anche il regolamento (UE) 2017/127.
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci dell’Unione nelle acque dell’Unione e in determinate acque non appartenenti all’Unione; si applica inoltre alle navi di paesi terzi che operano nelle acque dell’Unione e, solo ove espressamente previsto, alla pesca ricreativa. La disciplina copre stock e gruppi di stock specificamente elencati, nonché talune attività in aree regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca (ICCAT, CCAMLR, IOTC, SPRFMO, WCPFC, SEAFO, NAFO, CGPM) e in aree particolari come Svalbard e Mare di Bering. Le misure principali si applicano dal 1° gennaio 2018, con eccezioni: lo sforzo di pesca dal 1° febbraio 2018, alcune disposizioni CCAMLR dal 1° dicembre 2017 e la modifica del regolamento (UE) 2017/127 retroattiva al 1° gennaio 2017.
Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio: possibilità di pesca per il 2018
Il regolamento costituisce l’atto annuale di fissazione delle possibilità di pesca dell’Unione per il 2018, adottato sulla base dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE e della politica comune della pesca. Esso tiene conto dei pareri scientifici, degli obblighi di conservazione, dell’obbligo di sbarco e delle misure concordate in sede di organizzazioni regionali di gestione della pesca.
Finalità e logica del provvedimento
La finalità è garantire uno sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche, bilanciando conservazione, stabilità relativa tra Stati membri e, ove necessario, aspetti socioeconomici. Il regolamento stabilisce TAC, contingenti, limiti di sforzo, autorizzazioni e divieti, includendo misure specifiche per stock particolarmente sensibili, come spigola, anguilla europea, tonno rosso, squali e razze.
Ambito di applicazione e definizioni
L’ambito soggettivo comprende i pescherecci dell’Unione, le navi di paesi terzi nelle acque dell’Unione e, nei soli casi espressamente previsti, la pesca ricreativa. Le definizioni operative rinviano in larga parte al regolamento (UE) n. 1380/2013 e al regolamento (CE) n. 1224/2009, con ulteriori precisazioni su TAC, contingenti, acque internazionali e sulle principali zone geografiche e convenzioni internazionali richiamate dal testo.
TAC, contingenti e gestione nazionale
L’allegato I contiene i TAC e la ripartizione tra Stati membri per i principali stock dell’Atlantico nord-orientale, nord-occidentale, aree extraeuropee e regioni convenzionali. Per alcuni stock il regolamento consente ai singoli Stati membri di fissare TAC nazionali, a condizione che siano rispettati i principi della PCP e che la Commissione riceva entro il 15 marzo 2018 i dati giustificativi e la prova della conformità ai criteri di sostenibilità.
Obbligo di sbarco, flessibilità e gestione dei contingenti
Il regolamento adatta il sistema dei TAC all’obbligo di sbarco previsto dall’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013: per gli stock soggetti all’obbligo occorre considerare il passaggio da una logica di sbarchi a una logica di catture. Si disciplinano inoltre le deroghe per talune catture accessorie, gli scambi di contingenti, i riporti annuali e l’interazione con il regolamento (CE) n. 847/96. Quando uno Stato membro usa la flessibilità interannuale dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le regole del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano.
Misure di conservazione su specie sensibili
Il provvedimento introduce un pacchetto molto articolato di restrizioni per specie in cattivo stato di conservazione o soggette a forte pressione di pesca. In particolare, per la spigola sono previste chiusure, limiti per attrezzo, restrizioni alla pesca ricreativa e divieti di sbarco; per l’anguilla europea è fissato un divieto temporaneo di pesca nelle acque UE per un periodo di tre mesi da collocare tra il 1° settembre 2018 e il 31 gennaio 2019. Sono inoltre previsti numerosi divieti su squali, razze, mobule e pesci sega, con obbligo generale di rilascio immediato delle catture accidentali.
Misure regionali: ICCAT, CCAMLR, IOTC, SPRFMO, IATTC, SEAFO, WCPFC e CGPM
Una parte significativa del regolamento recepisce misure adottate in sede di organizzazioni regionali di gestione della pesca. Per ICCAT vengono fissate capacità, contingenti e limiti per tonno rosso, alalunga, pesce spada, tonno obeso e altri grandi pelagici; per CCAMLR vengono disciplinati divieti, attività sperimentali e pesca del krill antartico; per IOTC sono fissati limiti di capacità e regole su FAD e navi d’appoggio; per SPRFMO, IATTC, SEAFO e WCPFC sono stabilite ulteriori chiusure, limiti di cattura e divieti specie-specifici. Per la CGPM l’articolo 40 impone limiti ai piccoli pelagici nel Mar Adriatico e un tetto ai giorni di pesca.
Acque di paesi terzi e autorizzazioni
Il regolamento disciplina anche le attività autorizzate nelle acque di Norvegia, Færøer, Groenlandia, Venezuela e altre aree, con numeri massimi di autorizzazioni e limiti quantitativi per specifiche specie. Gli scambi di contingenti possono comportare il trasferimento delle corrispondenti autorizzazioni, ma senza superare i massimali fissati per zona; per il Venezuela è prevista una condizione contrattuale relativa allo sbarco e alla trasformazione in Guyana francese.
Sforzo di pesca: allegati IIA, IIB e IIC
Gli allegati IIA, IIB e IIC stabiliscono regimi dettagliati di gestione dello sforzo di pesca basati su giorni di presenza in zona e, in alcuni casi, su sistemi di chilowatt-giorni. Sono previsti: limiti massimi annuali di giorni per Stato membro e attrezzo, deroghe per navi con bassa incidenza di catture di nasello o sogliola, meccanismi per ottenere giorni aggiuntivi per cessazione definitiva delle attività di pesca e per programmi rafforzati di osservazione scientifica, nonché regole di trasferimento dei giorni tra navi dello stesso Stato membro o tra Stati membri diversi, con previa comunicazione alla Commissione.
Obblighi di comunicazione e controllo
Il regolamento richiama ripetutamente il regolamento (CE) n. 1224/2009 per la registrazione delle catture, dello sforzo e dei dati di esaurimento delle possibilità di pesca. Gli Stati membri devono utilizzare i codici stock indicati negli allegati, trasmettere report e dati trimestrali o mensili secondo i casi, e in alcuni casi notificare preventivamente alla Commissione periodi di chiusura, elenchi di navi o opzioni operative. La Commissione è inoltre assistita dal comitato per la pesca e l’acquacoltura ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
Entrata in vigore, applicazione e proroghe
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ma si applica, in linea generale, dal 1° gennaio 2018; il regime sullo sforzo di pesca decorre dal 1° febbraio 2018 e alcune disposizioni CCAMLR dal 1° dicembre 2017. È prevista una disposizione transitoria che estende al 2019, fino al nuovo regolamento annuale, taluni divieti e misure, evitando vuoti normativi. Inoltre, l’articolo 46 modifica retroattivamente il regolamento (UE) 2017/127 per il rombo chiodato e il rombo liscio nel Mare del Nord.
Disposizioni principali
Oggetto, ambito e definizioni
L’articolo 1 stabilisce che il regolamento fissa le possibilità di pesca nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione; tali possibilità comprendono TAC per il 2018 e, in alcuni casi, per il 2019, limiti di sforzo di pesca dal 1° febbraio 2018 al 31 gennaio 2019, possibilità di pesca per il periodo CCAMLR 1° dicembre 2017-30 novembre 2018 e, per la IATTC, per i periodi 2018-2019 indicati. Gli articoli 2-4 precisano che il regolamento si applica a pescherecci dell’Unione, navi di paesi terzi nelle acque UE e, ove espressamente richiamata, alla pesca ricreativa; includono definizioni di TAC, contingente, pesca ricreativa, acque internazionali e delle principali zone e organizzazioni regionali di pesca.
TAC, ripartizione e TAC fissati dagli Stati membri
L’articolo 5 rinvia all’allegato I per i TAC e la ripartizione tra Stati membri, nonché per le condizioni funzionalmente collegate; autorizza anche le catture in acque di Færøer, Groenlandia, Norvegia e Jan Mayen entro i limiti previsti. L’articolo 6 consente che alcuni TAC siano stabiliti direttamente dallo Stato membro interessato, purché conformi alla PCP, allo sfruttamento sostenibile e, se disponibili, al rendimento massimo sostenibile; gli Stati membri devono comunicare alla Commissione entro il 15 marzo 2018 i TAC adottati e la base scientifica e motivazionale. L’articolo 7 disciplina lo sbarco delle catture non soggette all’obbligo di sbarco e individua gli stock di specie non bersaglio entro limiti biologici di sicurezza ai fini della deroga dall’imputazione ai contingenti.
Limitazioni dello sforzo di pesca
L’articolo 8 rinvia agli allegati IIA, IIB e IIC per lo sforzo di pesca relativo, rispettivamente, a passera di mare e sogliola nella sottozona CIEM 4, nasello e scampo nelle divisioni CIEM 8c e 9a (escluso il Golfo di Cadice) e sogliola nella divisione CIEM 7e. Il regime di sforzo si applica dal 1° febbraio 2018.
Misure specifiche per spigola e anguilla europea
L’articolo 9 vieta ai pescherecci dell’Unione e alla pesca commerciale da riva la pesca della spigola nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona CIEM 7, salvo deroghe temporali e tecniche limitate (gennaio 2018 e dal 1° aprile al 31 dicembre 2018) con attrezzi e limiti quantitativi specifici; prevede inoltre restrizioni severe alla pesca ricreativa, con catch and release in 4b, 4c e da 7a a 7k e un massimo di tre esemplari al giorno per pescatore in 8a e 8b. L’articolo 10 introduce un divieto temporaneo di pesca dell’anguilla europea di lunghezza totale pari o superiore a 12 cm nelle acque UE della zona CIEM, compreso il Baltico, per tre mesi consecutivi che ciascuno Stato membro deve collocare tra il 1° settembre 2018 e il 31 gennaio 2019, comunicando il periodo scelto entro il 1° giugno 2018.
Regole di gestione dei contingenti e flessibilità
L’articolo 11 disciplina la ripartizione tra Stati membri e chiarisce che essa non pregiudica scambi di contingenti, detrazioni/riassegnazioni, sbarchi supplementari o riporti previsti dal diritto UE e dal regolamento (CE) n. 847/96; precisa che quest’ultimo si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale o analitico salvo diversa indicazione. Stabilisce inoltre che, quando si utilizza la flessibilità interannuale ex articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano.
Divieti generali e specie protette
L’articolo 12 prevede un divieto nel Porcupine Bank dal 1° al 31 maggio 2018 per numerose specie demersali e uno specifico divieto sul cicerello nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona 4 in due periodi del 2018; l’articolo 13 vieta, per i pescherecci dell’Unione, pesca, detenzione a bordo, trasbordo e sbarco di un ampio elenco di specie altamente vulnerabili o protette, incluse diverse specie di squali, razze, mobule e pesci sega, imponendo il rilascio immediato degli esemplari catturati accidentalmente. L’articolo 45 estende divieti analoghi alle navi di paesi terzi nelle acque dell’Unione.
Dati di controllo e codici stock
L’articolo 14 impone agli Stati membri di usare i codici stock dell’allegato I per la trasmissione dei dati sugli sbarchi ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Autorizzazioni nelle acque di paesi terzi e trasferimenti di contingenti
L’articolo 15 fissa nell’allegato III il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell’Unione nelle acque di paesi terzi e collega gli scambi di contingenti al necessario trasferimento di autorizzazioni, senza superare i massimali per zona. L’articolo 16 disciplina i trasferimenti e scambi di contingenti nell’ambito delle ORGP: lo Stato membro interessato può negoziare con la controparte e la Commissione può approvare e vincolarsi allo scambio, che diventa contingente assegnato o detratto dalla data di efficacia; il meccanismo vale fino al 31 gennaio 2019 per i trasferimenti da una parte contraente di ORGP all’Unione.
Misure nella zona ICCAT
L’articolo 17 limita capacità e numero di navi, tonnare, allevamenti e impianti di ingrasso per il tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, oltre alle flotte che pescano alalunga del nord e tonno obeso; l’articolo 18 riserva, se opportuno, quote per la pesca ricreativa. L’articolo 19 vieta alcune attività sugli squali in ambito ICCAT, in particolare per Alopias superciliosus, altre specie del genere Alopias, pesci martello, Carcharhinus longimanus e Carcharhinus falciformis.
Misure CCAMLR, inclusa pesca sperimentale e krill
Gli articoli 20-22 attuano nella zona CCAMLR divieti di pesca diretta e TAC/limiti alle catture accessorie, disciplina della pesca sperimentale di austromerluzzo nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, e la pesca del krill antartico. Sono previsti obblighi di notifica entro il 1° giugno 2018 per la pesca sperimentale e, per il krill, entro il 1° maggio 2018 alla Commissione, con successiva trasmissione alla CCAMLR entro il 30 maggio 2018. Il regolamento richiede l’uso di navi autorizzate, esclude navi INN e prevede regole tecniche dettagliate su zone, SSRU, profondità e metodi di campionamento.
Misure IOTC
Gli articoli 23-25 fissano limiti di capacità per la pesca di tonno tropicale, pesce spada e tonno bianco nella zona IOTC, regolano l’uso dei FAD derivanti e delle navi d’appoggio, vietando anche nuove iscrizioni di navi d’appoggio dal 1° gennaio 2018, e impongono divieti su squali volpe e Carcharhinus longimanus con obbligo di rilascio immediato delle catture accidentali.
Misure SPRFMO, IATTC, SEAFO, WCPFC e altre aree regionali
Gli articoli 26-39 recepiscono misure di conservazione per la SPRFMO (pesca pelagica e di fondo), la IATTC (chiusure spazio-temporali per le reti da circuizione, limiti e recupero dei FAD, limiti al tonno obeso con palangari, divieti su Carcharhinus longimanus e Mobulidae), la SEAFO (divieti per squali di acque profonde) e la WCPFC (giorni di pesca, divieto di pesca diretta del tonno bianco a sud di 20° S, limiti sul tonno obeso, FAD, pesce spada e squali seta/alalunga). L’articolo 39 disciplina la zona di sovrapposizione IATTC/WCPFC, stabilendo quale set di misure si applichi alle navi iscritte nei rispettivi registri.
Misure CGPM e Mare di Bering
L’articolo 40 stabilisce per le sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM un limite alle catture di piccoli pelagici e un massimo di 180 giorni di pesca annui, con ripartizione massima di 144 giorni per sardina e 144 per acciuga. L’articolo 41 vieta la pesca del merluzzo dell’Alaska nelle acque d’altura del Mare di Bering.
Possibilità di pesca per navi di paesi terzi
L’articolo 42 autorizza le navi norvegesi e delle Isole Færøer a pescare nelle acque dell’Unione entro i TAC dell’allegato I e secondo il regolamento (CE) n. 1006/2008. L’articolo 43 fissa per il Venezuela il numero massimo di autorizzazioni nelle acque UE e l’allegato VIII dettaglia i massimali quantitativi per Norvegia, Færøer e Venezuela; l’articolo 44 estende alle navi di paesi terzi le condizioni sullo sbarco previste dall’articolo 7. L’articolo 45 introduce un elenco di divieti specifici per tali navi nelle acque dell’Unione.
Modifica del regolamento (UE) 2017/127
L’articolo 46 sostituisce la tabella delle possibilità di pesca per rombo chiodato e rombo liscio nelle acque dell’Unione delle zone IIa e IV, con un TAC complessivo di 5 924 tonnellate e ripartizione tra gli Stati membri, applicandosi retroattivamente dal 1° gennaio 2017.
Procedura, disposizioni transitorie ed entrata in vigore
L’articolo 47 rinvia al comitato per la pesca e l’acquacoltura e al regolamento (UE) n. 182/2011 per gli atti di esecuzione. L’articolo 48 proroga nel 2019, fino al regolamento per il 2019, l’applicazione di diverse disposizioni su divieti, TAC e misure regionali. L’articolo 49 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 1° gennaio 2018, salvo l’articolo 8 dal 1° febbraio 2018 e alcune disposizioni CCAMLR dal 1° dicembre 2017; il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
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