Regolamento (UE) 2018/121
Regolamento (UE) 2018/121 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 560/2014, che istituisce l'impresa comune Bioindustrie (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regime finanziario dello statuto dell’impresa comune Bioindustrie. L’intervento consente ai membri diversi dall’Unione, o alle loro entità costitutive, di soddisfare il contributo minimo ai costi operativi anche tramite finanziamenti alle azioni indirette. La modifica mira a rendere più flessibile il meccanismo di partecipazione del consorzio BIC e a sostenere l’obiettivo dell’iniziativa tecnologica congiunta nel settore delle bioindustrie.
Modifica lo statuto dell’impresa comune Bioindustrie per consentire ai membri non UE, o alle loro entità costitutive, di adempiere al contributo finanziario minimo anche tramite contributi alle azioni indirette finanziate dall’impresa comune.
Ambito di applicazione
Si applica all’impresa comune Bioindustrie istituita dal regolamento (UE) n. 560/2014 e, in particolare, ai suoi membri diversi dall’Unione e alle loro entità costitutive. Riguarda il regime di finanziamento dei costi operativi dell’impresa comune per il periodo dalla sua creazione fino al 31 dicembre 2024, consentendo che il contributo minimo complessivo sia versato non solo come pagamento diretto all’impresa comune, ma anche come contributo finanziario alle azioni indirette da essa finanziate. Non disciplina altri settori o soggetti al di fuori della governance e del finanziamento dell’impresa comune.
Modifica dello statuto dell’impresa comune Bioindustrie
Il regolamento interviene sullo statuto dell’impresa comune Bioindustrie istituita dal regolamento (UE) n. 560/2014. La finalità emerge dai considerando: rendere più flessibile il contributo finanziario dei membri diversi dall’Unione, in modo da favorire la partecipazione del consorzio Bio-based Industries Consortium Aisbl e delle sue entità costitutive, e sostenere l’obiettivo dell’iniziativa tecnologica congiunta nel settore delle bioindustrie lungo l’intera catena del biovalore.
Ambito soggettivo e temporale
La disciplina riguarda l’impresa comune Bioindustrie e, in particolare, i membri diversi dall’Unione nonché le loro entità costitutive. Il profilo finanziario interessato è quello dei costi operativi per il periodo di riferimento dell’articolo 1 del regolamento (UE) n. 560/2014, vale a dire dalla creazione dell’impresa comune fino al 31 dicembre 2024.
Modifica dell’articolo 12 dello statuto
L’articolo 1 del regolamento modifica l’articolo 12 dello statuto allegato al regolamento (UE) n. 560/2014.
- Al paragrafo 3, lettera b), la formulazione è sostituita per includere espressamente i contributi finanziari da parte dei membri diversi dall’Unione o delle loro entità costitutive.
- Il paragrafo 4 è riscritto per prevedere che tali contributi ai costi operativi siano pari ad almeno 182 500 000 EUR nel periodo considerato.
- La norma precisa che il contributo minimo può essere assolto non solo tramite pagamenti diretti all’impresa comune, ma anche mediante contributi finanziari alle azioni indirette finanziate dall’impresa comune Bioindustrie.
Ratio della modifica
Dai considerando risulta che il consorzio BIC ha confermato la disponibilità a sostenere i costi operativi fino all’importo richiesto, proponendo tuttavia un meccanismo alternativo di finanziamento attraverso contributi delle proprie entità costitutive a livello di azioni indirette. La modifica recepisce tale esigenza e consente che il contributo complessivo venga realizzato con modalità finanziarie più coerenti con la struttura operativa dell’iniziativa.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per un regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’articolo 12 dello statuto
L’articolo 12 dello statuto allegato al regolamento (UE) n. 560/2014 è modificato: la lettera b) del paragrafo 3 è sostituita per precisare che i contributi finanziari ai costi operativi possono provenire dai membri diversi dall’Unione o dalle loro entità costitutive.
Importo minimo del contributo finanziario
Il nuovo paragrafo 4 dell’articolo 12 stabilisce che i contributi finanziari dei membri diversi dall’Unione o delle loro entità costitutive ai costi operativi devono ammontare ad almeno 182 500 000 EUR per il periodo di cui all’articolo 1 del regolamento, cioè dalla creazione dell’impresa comune fino al 31 dicembre 2024.
Modalità di versamento del contributo
I contributi finanziari minimi possono essere versati sia mediante pagamenti all’impresa comune Bioindustrie sia mediante contributi finanziari alle azioni indirette finanziate dall’impresa comune.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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