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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/108

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/108 della Commissione, del 23 gennaio 2018, relativo a una misura di emergenza sotto forma di aiuto agli agricoltori per le piogge torrenziali e le inondazioni verificatesi in talune zone della Lituania, della Lettonia, dell'Estonia e della Finlandia

Normativa europea32018R0108

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce una misura eccezionale di sostegno dell’Unione per gli agricoltori di Lituania, Lettonia, Estonia e Finlandia danneggiati da eventi meteorologici straordinari che hanno reso impossibili o compromesso le semine invernali. L’aiuto è condizionato a requisiti di ammissibilità stringenti, a tetti di spesa per Stato membro e a controlli amministrativi e in loco. È inoltre prevista la possibilità per gli Stati membri di concedere un sostegno supplementare, entro limiti quantitativi e temporali predeterminati, con obblighi di comunicazione e rendicontazione verso la Commissione.

Misura di emergenza sotto forma di aiuto UE agli agricoltori di Lituania, Lettonia, Estonia e Finlandia colpiti da piogge torrenziali e inondazioni che hanno compromesso le semine invernali per la campagna 2018/2019.

Ambito di applicazione

Si applica agli agricoltori con ettari di terreno ubicati in Lituania, Lettonia, Estonia e Finlandia che non sono utilizzabili per la semina invernale, oppure che, pur già seminati per la campagna di commercializzazione 2018/2019, sono andati persi a causa delle piogge torrenziali e delle inondazioni verificatesi tra agosto e ottobre 2017. L’accesso all’aiuto è limitato ai casi in cui gli ettari colpiti rappresentino almeno il 30 % della superficie totale investita a seminativi invernali dell’agricoltore nello Stato membro interessato e non vi siano stati, per la stessa perdita, altri aiuti nazionali, indennizzi assicurativi o finanziamenti UE diversi da quello previsto dal regolamento. La misura è temporalmente limitata: i pagamenti UE sono ammissibili solo se effettuati entro il 30 settembre 2018; il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione ed è applicabile direttamente in tutti gli Stati membri, ma riguarda solo i quattro Stati membri interessati.

Aiuto di emergenza agli agricoltori colpiti da piogge torrenziali e inondazioni in Lituania, Lettonia, Estonia e Finlandia

Il regolamento istituisce una misura eccezionale di sostegno dell’Unione per compensare le perdite economiche future subite dagli agricoltori di alcune zone della Lituania, della Lettonia, dell’Estonia e della Finlandia a causa delle piogge torrenziali e delle inondazioni verificatesi tra agosto e ottobre 2017. Il contesto fattuale descritto nei considerando evidenzia precipitazioni anomale, inondazioni estese e condizioni di semina invernale eccezionalmente sfavorevoli, con effetti negativi attesi sulla campagna di commercializzazione 2018/2019.

Fondamento giuridico e natura della misura

La misura è adottata ai sensi dell’articolo 221, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione qualifica la situazione come problema specifico che non può essere affrontato mediante gli articoli 219 o 220 del medesimo regolamento, in quanto non connesso a turbative del mercato, a una minaccia di turbative o a rischi sanitari o fitosanitari.

Ambito soggettivo e oggettivo

L’aiuto riguarda esclusivamente gli agricoltori che dispongono di ettari situati in Lituania, Lettonia, Estonia e Finlandia non utilizzabili per la semina invernale, oppure già seminati e poi perduti a causa degli eventi meteorologici indicati. L’accesso è subordinato a due condizioni essenziali:

  • gli ettari colpiti devono rappresentare almeno il 30 % della superficie totale investita a seminativi invernali dell’agricoltore nello Stato membro interessato;
  • per la medesima perdita non devono essere stati percepiti aiuti nazionali, indennizzi assicurativi o altri contributi finanziati dall’Unione, diversi da quelli previsti dal regolamento.

Struttura finanziaria e limiti di spesa

L’articolo 2 fissa tetti massimi di spesa dell’Unione per ciascuno Stato membro:

  • Lituania: 9 120 000 EUR;
  • Lettonia: 3 460 000 EUR;
  • Estonia: 1 340 000 EUR;
  • Finlandia: 1 080 000 EUR.

Ciascuno Stato membro interessato determina l’importo dell’aiuto per ettaro ammissibile. Tuttavia, la somma dell’aiuto UE e dell’eventuale sostegno supplementare nazionale non può superare, per ciascuno Stato membro, l’ammontare dei pagamenti diretti calcolato secondo il criterio previsto dall’articolo 2, paragrafo 4, cioè dividendo la dotazione nazionale del 2017, indicata nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013, per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati nel 2017 ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Sostegno supplementare nazionale

Gli Stati membri interessati possono concedere un sostegno supplementare fino al 100 % dell’importo stabilito per l’aiuto principale. Tale sostegno deve essere versato entro e non oltre il 30 settembre 2018. La previsione mira a consentire un intervento nazionale aggiuntivo, ma entro limiti coerenti con il rischio di sovracompensazione.

Domanda e procedimento di concessione

L’aiuto non è automatico: deve essere richiesto dagli agricoltori titolari di ettari ammissibili, secondo le modalità e i termini fissati dalla legislazione nazionale degli Stati membri interessati. Il regolamento affida quindi agli ordinamenti nazionali la disciplina procedurale della domanda, entro la cornice comune europea.

Controlli, verifiche e prevenzione di doppio finanziamento

Gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per garantire il rispetto delle condizioni del regolamento, inclusi controlli amministrativi e controlli in loco esaustivi ai sensi degli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013. In particolare, prima della concessione dell’aiuto devono essere svolti controlli su:

  • ammissibilità del richiedente;
  • numero di ettari ammissibili, sulla base di controlli in azienda, dati storici e sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014;
  • assenza di altri finanziamenti per gli stessi ettari provenienti dalle fonti escluse dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera b).

I controlli in loco devono riguardare almeno il 5 % dell’aiuto totale richiesto.

Ammissibilità della spesa e scadenza per i pagamenti

Ai fini del finanziamento dell’Unione, sono ammissibili solo i pagamenti effettuati ai beneficiari entro il 30 settembre 2018. Inoltre, il regolamento esclude l’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

Obblighi di comunicazione verso la Commissione

Gli Stati membri interessati devono comunicare alla Commissione, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del regolamento, le misure che intendono adottare in conformità dell’articolo 4. Entro 15 mesi dall’entrata in vigore devono trasmettere una relazione dettagliata sull’attuazione della misura, comprensiva delle informazioni sugli interventi realizzati e sui controlli eseguiti. Devono inoltre trasmettere la liquidazione dei pagamenti, per consentire il controllo finanziario da parte dell’Unione.

Entrata in vigore e portata giuridica

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Finalità e presupposto eccezionale

La misura è adottata ai sensi dell’articolo 221, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per far fronte al danno ingente ed eccezionale causato dalle piogge torrenziali e dalle inondazioni tra agosto e ottobre 2017, aggravate dall’inizio precoce dell’inverno. Il problema è qualificato come specifico e non riconducibile alle ipotesi degli articoli 219 o 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Beneficiari e condizioni di ammissibilità

L’aiuto è disponibile per gli agricoltori con terreni in Lituania, Lettonia, Estonia e Finlandia non utilizzabili per la semina invernale o andati persi dopo la semina per la campagna 2018/2019. È necessario che gli ettari colpiti rappresentino almeno il 30 % della superficie totale investita a seminativi invernali dell’agricoltore nello Stato membro interessato e che la perdita non sia stata già compensata da aiuti nazionali, assicurazioni o altri finanziamenti UE.

Importi massimi e ripartizione per Stato membro

La spesa dell’Unione non può superare: 9 120 000 EUR per la Lituania, 3 460 000 EUR per la Lettonia, 1 340 000 EUR per l’Estonia e 1 080 000 EUR per la Finlandia. Ciascuno Stato membro interessato decide l’importo dell’aiuto per ettaro ammissibile, nel rispetto del limite complessivo e del vincolo che la somma dell’aiuto UE e dell’eventuale sostegno supplementare non superi l’ammontare dei pagamenti diretti calcolato secondo l’articolo 2, paragrafo 4.

Sostegno supplementare nazionale

Gli Stati membri interessati possono concedere un sostegno supplementare fino al 100 % dell’importo dell’aiuto stabilito ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1. Tale sostegno deve essere versato non oltre il 30 settembre 2018.

Domanda degli agricoltori

L’aiuto è erogato solo sulla base di una domanda presentata dagli agricoltori titolari di ettari ammissibili, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla legislazione nazionale degli Stati membri interessati.

Controlli e verifiche

Gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie, compresi controlli amministrativi e controlli in loco esaustivi ai sensi degli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013. I controlli amministrativi riguardano l’ammissibilità del richiedente, il numero di ettari ammissibili sulla base di controlli in azienda, dati storici e sistema integrato di gestione e controllo, nonché l’assenza di altri finanziamenti per gli stessi ettari. I controlli in loco devono interessare almeno il 5 % dell’aiuto totale richiesto.

Regole di finanziamento e data limite dei pagamenti

La spesa è ammissibile al finanziamento dell’Unione solo per pagamenti effettuati ai beneficiari entro il 30 settembre 2018. Non si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

Comunicazioni e rendicontazione alla Commissione

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore, gli Stati membri interessati devono comunicare alla Commissione le misure che intendono adottare. Entro 15 mesi dall’entrata in vigore devono trasmettere una relazione dettagliata sull’attuazione e sui controlli effettuati, oltre alla liquidazione dei pagamenti.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

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