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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17873/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva un errore di fatto nella valutazione da parte della Corte di Cassazione: A) l'uso abusivo del codice CER 150106 per lo smaltimento/recupero di rifiuti costituiti da miscugli multimateriali (imballaggi misti) non avrebbe dovuto comportare l'illiceità delle operazioni di recupero, posto che l'imputato era autorizzato all'attività di recupero; B) l'introduzione in Campania di rifiuti provenienti dalla Basilicata riguardava rifiuti urbani destinati al recupero e non rifiuti speciali da smaltire, quindi le richiamate norme e provvedimenti regionali/commissariali non sarebbero applicabili. In sostanza il ricorso sosteneva che la Corte di Cassazione avrebbe equivocato la natura dei fatti e confuso errata classificazione con mancanza di autorizzazione e avrebbe travisato la tipologia e destinazione dei rifiuti extraregionali.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso straordinario inammissibile. Ha ritenuto che l'art. 625 bis cod. proc. pen. ammette il rimedio solo per errori di percezione o svista nella lettura degli atti del giudizio di legittimità e non per divergenze di valutazione o interpretazione giuridica o per contestazione del tenore motivazionale della sentenza impugnata. Nel caso di specie la Corte ha verificato che non sussisteva alcuna svista percettiva: i giudici di legittimità avevano valutato e respinto le argomentazioni sul flusso A richiamando la normativa tecnica (UNI 643) e il DM 5 febbraio 1998 in tema di frazione carta e limiti di impurità; sul flusso B avevano richiamato la delibera della Giunta Regionale Campania 21 aprile 2005 e l'ordinanza P.C.M. 25 febbraio 1999 n. 2948 che vietavano l'ingresso di rifiuti in Campania senza i protocolli previsti. Non essendo configurabile un errore percettivo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 625 bis cod. proc. pen.

    Limita il ricorso straordinario ai soli errori di fatto di tipo percettivo o materiale nella lettura degli atti della Corte di Cassazione; non consente riesame di valutazioni giuridiche o di merito della sentenza di legittimità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità; qui è stata applicata insieme all'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende.

  • art. 260 d.lgs. n. 152/2006

    Citato nel ricorso con riferimento alla liceità delle operazioni di recupero; la Corte ha ritenuto che la qualificazione del rifiuto e la normativa tecnica pertinente impedivano la ricostruzione favorevole al ricorrente.

  • artt. 241 e 261 d.lgs. n. 152/2006

    Richiamati nella contestazione sulla liceità delle procedure semplificate per il recupero; la Corte ha valutato che la corretta classificazione merceologica e i limiti di impurità escludessero la liceità dedotta dal ricorrente.

  • art. 5, comma 5-bis, d.l. n. 263/2006 conv. in legge n. 290/2006

    Invocato con riguardo alla disciplina dei trasferimenti extra-regione di rifiuti urbani; la Corte ha ritenuto che, secondo la delibera regionale e gli atti commissariali, fosse necessario il protocollo d'intesa per certe eccezioni e che questo onere non fosse stato adempiuto.

  • UNI 643 e DM 5 febbraio 1998

    La Corte ha richiamato la norma tecnica UNI 643 e il DM 5/2/1998 per affermare che il macero può essere considerato frazione carta solo entro limiti di impurità (allegato 1, impurità max complessiva 1%) e che gli imballaggi multimateriali non rientrano nella qualificazione dedotta dal ricorrente.

  • Delibera della Giunta Regionale Campania 21 aprile 2005

    Prevede, in presenza del divieto generale di circolazione extra-regionale dei rifiuti, una disciplina che richiede protocolli d'intesa per determinate eccezioni; la Corte l'ha ritenuta applicabile per valutare l'illegittimità degli ingressi senza protocollo.

  • Ordinanza P.C.M. 25 febbraio 1999 n. 2948

    Ordinanza commissariale che vietava l'ingresso di rifiuti nella Regione Campania in ragione dello stato di emergenza; la Corte l'ha richiamata per confermare l'illiceità del trattamento di rifiuti extraregionali in assenza di autorizzazioni/protocolli.

  • Decreto Ronchi

    Richiamato come riferimento normativo generale in materia di gestione dei rifiuti; la Corte ha ritenuto che il comportamento contestato fosse in contrasto con le prescrizioni del quadro normativo sulla circolazione e il trattamento dei rifiuti.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. è ammissibile solo per errori di percezione o svista nella lettura degli atti del giudizio di legittimità; non può essere usato per rimettere in discussione valutazioni di merito o interpretazioni giuridiche.
  • Per ottenere l'accoglimento occorre dimostrare un errore 'incontrovertibile' di percezione o l'inesistenza/erronea presenza di un fatto così come documentalmente accertato; mere contestazioni della motivazione sono inammissibili.
  • Nelle contestazioni riguardanti la classificazione dei rifiuti (es. uso del codice CER) la Corte valuta la corrispondenza alla normativa tecnica e ai limiti di impurità; la semplice dichiarazione di autorizzazione all'attività di recupero non basta a legittimare operazioni che tecnicamente non rientrano nella frazione dichiarata.
  • L'introduzione di rifiuti extra-regione è scrutinata anche alla luce di provvedimenti regionali e commissariali (es. delibere regionali, ordinanze PCM): l'assenza di protocolli o di specifiche autorizzazioni può rendere il trattamento illecito, soprattutto in contesti di emergenza.
  • Chi intende impugnare una decisione di legittimità con il rimedio straordinario deve documentare specificamente la natura percettiva dell'errore; critiche generiche o reiterazioni di motivi già valutati costituiscono ragione di inammissibilità.
  • La proposizione infondata o inammissibile del ricorso può comportare condanne alle spese e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende se non risulta presentato in buona fede.

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