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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1328

Regolamento (UE) 2024/1328 della Commissione, del 16 maggio 2024, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’ottametilciclotetrasilossano (D4), il decametilciclopentasilossano (D5) e il dodecametilcicloesasilossano (D6)

Normativa europea32024R1328

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica l’allegato XVII del regolamento REACH sostituendo integralmente la voce 70 relativa a D4, D5 e D6. La nuova disciplina introduce un divieto generale di immissione sul mercato e, per il D5, di uso come solvente nel lavaggio a secco, ma prevede numerose deroghe e differimenti temporali per usi cosmetici, sanitari, industriali e professionali specifici. L’intervento mira a ridurre le emissioni di sostanze vPvB/PBT nell’ambiente, ritenute non adeguatamente controllate lungo il ciclo di vita dei prodotti. Il regolamento è direttamente applicabile e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica della voce 70 dell’allegato XVII REACH per restringere l’immissione sul mercato e l’uso di D4, D5 e D6, con divieti, deroghe e periodi transitori per specifici impieghi.

Ambito di applicazione

Si applica nell’Unione europea, ed è anche rilevante ai fini del SEE, a operatori che immettono sul mercato o usano ottametilciclotetrasilossano (D4), decametilciclopentasilossano (D5) e dodecametilcicloesasilossano (D6) come sostanze, come componenti di altre sostanze o in miscele. Incide in particolare sui settori cosmetico, dei dispositivi medici e IVD, dei medicinali e medicinali veterinari, del lavaggio a secco, delle attività industriali con polimeri di silicio e di alcuni usi professionali specifici. Restano escluse o derogate varie fattispecie indicate nella voce 70 sostituita, tra cui alcuni usi industriali controllati, alcuni dispositivi medici specifici, talune miscele contenenti residui da polimeri di silicio e il lavaggio a secco in sistemi chiusi e rigorosamente controllati per il D5.

Regolamento (UE) 2024/1328 della Commissione: restrizioni REACH su D4, D5 e D6

Il regolamento interviene sul regime REACH modificando l’allegato XVII, voce 70, per rafforzare la restrizione di tre silossani ciclici: ottametilciclotetrasilossano (D4), decametilciclopentasilossano (D5) e dodecametilcicloesasilossano (D6). La Commissione motiva l’intervento richiamando le valutazioni dell’ECHA, secondo cui le emissioni di tali sostanze, in particolare da prodotti di consumo e professionali, comportano un rischio inaccettabile per l’ambiente e non risultano adeguatamente controllate durante il ciclo di vita dei prodotti.

Finalità e contesto regolatorio

La nuova restrizione è presentata come estensione логica della precedente limitazione già vigente per D4 e D5 nei cosmetici da sciacquare, introdotta dal regolamento (UE) 2018/35. La Commissione sottolinea che il RAC e il SEAC hanno ritenuto la misura proposta la più appropriata a livello dell’Unione, sia sotto il profilo ambientale sia sotto il profilo socioeconomico, con differimenti diversificati per consentire la sostituzione e la riconversione di alcuni impieghi particolarmente complessi.

Ambito materiale della restrizione

La voce 70 sostituita riguarda D4, D5 e D6 quando immessi sul mercato come sostanze, come componenti di altre sostanze o in miscele. Il divieto generale colpisce le concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso della rispettiva sostanza, con una data generale di applicazione fissata al 6 giugno 2026. Per il D5 è inoltre vietato, a partire dalla stessa data, l’uso come solvente nel lavaggio a secco di tessuti, pellame e pellicce.

Differimenti temporali

Il regolamento prevede una articolazione differenziata dei termini di applicazione:

  • per i prodotti cosmetici da sciacquare, il paragrafo 1, lettera c), si applica dopo il 31 gennaio 2020 per D4 e D5;
  • per tutti i prodotti cosmetici diversi da quelli da sciacquare, il divieto generale si applica dal 6 giugno 2027;
  • per i dispositivi medici ai sensi del regolamento (UE) 2017/745 e per i dispositivi medico-diagnostici in vitro ai sensi del regolamento (UE) 2017/746, la restrizione si applica dal 6 giugno 2031;
  • per i medicinali ai sensi della direttiva 2001/83/CE e per i medicinali veterinari ai sensi del regolamento (UE) 2019/6, la restrizione si applica dal 6 giugno 2031;
  • per il D5 impiegato come solvente per il lavaggio a secco, il divieto di immissione sul mercato e di uso si applica dal 6 giugno 2034.

Deroghe per usi industriali e professionali

La disciplina esclude diversi impieghi industriali, tra cui l’uso come monomero o intermedio nella filiera dei polimeri di silicio, la formulazione e il (re)imballaggio di miscele, la produzione di articoli, il trattamento di superfici non metalliche e l’uso come reagente di laboratorio in attività di ricerca e sviluppo svolte in condizioni controllate, ai sensi dell’articolo 3, punto 23, del REACH. Sono inoltre esclusi specifici usi professionali e sanitari del D5 e D6, in particolare nei dispositivi per trattamento e cura di cicatrici e ferite, prevenzione delle ferite e cura della stomia, nonché l’uso professionale del D5 per pulizia o restauro di opere d’arte e oggetti di antiquariato.

Miscele contenenti residui da polimeri di silicio

Il regolamento introduce una disciplina dettagliata per miscele che contengono D4, D5 o D6 come residui da polimeri di silicio. Per tali miscele sono previste soglie quantitative e usi specifici derogati, tra cui adesione, sigillatura, incollaggio, colata, rivestimenti protettivi, dispositivi medici e IVD, impronte dentali, solette in silicone, scarpette per cavalli, promotori di adesione, stampa 3D, prototipazione rapida, preparazione di stampi, usi ad alte prestazioni con riempitivi in quarzo, stampa a tampone e tamponi da stampa. È prevista anche una deroga specifica per il D6 usato professionalmente nella pulizia o nel restauro di opere d’arte e oggetti di antiquariato.

Regola speciale per il D5 nel lavaggio a secco chiuso

Una deroga autonoma esclude dall’applicazione dei paragrafi 1 e 2 l’immissione sul mercato e l’uso del D5 come solvente in sistemi di lavaggio a secco chiusi e rigorosamente controllati per tessuti, pellame e pellicce, a condizione che il solvente venga riciclato o incenerito. Questa previsione conferma l’attenzione del legislatore alla possibilità di controllo delle emissioni in contesti industriali chiusi.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La sua funzione è quella di aggiornare il quadro REACH in materia di restrizioni delle sostanze chimiche, con effetto immediato sui settori e sugli operatori interessati dalle sostanze D4, D5 e D6.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato XVII REACH

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 secondo l’allegato del regolamento, sostituendo integralmente la voce 70 con una nuova disciplina su D4, D5 e D6.

Divieto generale di immissione sul mercato

È vietata, dopo il 6 giugno 2026, l’immissione sul mercato di D4, D5 e D6 come sostanza in quanto tale, come componente di altre sostanze o nelle miscele, in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso della rispettiva sostanza.

Divieto di uso del D5 nel lavaggio a secco

È vietato, dopo il 6 giugno 2026, l’uso del D5 come solvente per il lavaggio a secco di tessuti, pellame e pellicce. È tuttavia prevista una deroga per sistemi chiusi e rigorosamente controllati in cui il solvente viene riciclato o incenerito.

Deroghe e differimenti per cosmetici, dispositivi medici e medicinali

Per i prodotti cosmetici da sciacquare, il divieto per D4 e D5 si applica dal 31 gennaio 2020; per tutti gli altri cosmetici, il divieto generale si applica dal 6 giugno 2027. Per i dispositivi medici di cui al regolamento (UE) 2017/745 e per i dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al regolamento (UE) 2017/746, il divieto si applica dal 6 giugno 2031. Per i medicinali ai sensi della direttiva 2001/83/CE e per i medicinali veterinari ai sensi del regolamento (UE) 2019/6, il divieto si applica dal 6 giugno 2031. Per il D5 usato come solvente nel lavaggio a secco, il divieto per l’immissione sul mercato e l’uso decorre dal 6 giugno 2034.

Deroghe per usi industriali

Il divieto generale non si applica all’immissione sul mercato delle sostanze D4, D5 e D6 per una serie di usi industriali: come monomero nella produzione di polimero di silicio, come intermedio nella produzione di altre sostanze a base di silicio, come monomero nella polimerizzazione, nella formulazione o nel (re)imballaggio di miscele, nella produzione di articoli, nel trattamento di superfici non metalliche e come reagente di laboratorio in attività di ricerca e sviluppo svolte in condizioni controllate.

Deroghe per usi sanitari e professionali specifici

È esclusa dal divieto l’immissione sul mercato di D5 e D6 per dispositivi medici destinati al trattamento e alla cura di cicatrici e ferite, alla prevenzione delle ferite e alla cura della stomia. È inoltre esclusa l’immissione sul mercato del D5 per uso professionale nella pulizia o nel restauro di opere d’arte e oggetti di antiquariato.

Deroghe per polimeri di silicio e miscele contenenti residui

Il divieto non si applica all’immissione sul mercato delle sostanze D4, D5 e D6 come costituenti di un polimero di silicio, salvo il caso in cui il polimero sia utilizzato per formulare una miscela non derogata. È inoltre prevista una serie di deroghe per miscele contenenti residui da polimeri di silicio, con soglie specifiche di concentrazione e per usi quali adesione, sigillatura, incollaggio, colata, rivestimenti di protezione, dispositivi medici e IVD, impronte dentali, solette in silicone o scarpette per cavalli, promotori di adesione, stampa 3D, prototipazione rapida, stampi, usi ad alte prestazioni con riempitivi in quarzo, stampa a tampone e fabbricazione di tamponi da stampa, nonché pulizia o restauro professionale di opere d’arte e oggetti di antiquariato.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesostanze chimicheambienteprodotti cosmeticidispositivi medicimedicinali

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