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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1323

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1323 della Commissione, del 16 maggio 2024, recante modifica del regolamento (UE) 2023/2820 che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da calamità naturali in Grecia e Slovenia, per quanto riguarda l'ammissibilità dei pagamenti

Normativa europea32024R1323

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene in modo puntuale sul regime di sostegno finanziario di emergenza già previsto per i settori agricoli colpiti da calamità naturali in Grecia e Slovenia. La modifica ha lo scopo di chiarire che solo i pagamenti effettuati entro il 31 maggio 2024 sono ammissibili all’aiuto dell’Unione, evitando incertezze sull’applicazione delle regole di ammissibilità. Viene inoltre precisato che ai pagamenti effettuati dopo tale termine si applica l’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, mentre non opera la riduzione proporzionale prevista dal regolamento delegato (UE) 2022/127. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2820 chiarendo che i pagamenti del sostegno finanziario di emergenza per Grecia e Slovenia sono ammissibili solo se effettuati entro il 31 maggio 2024.

Ambito di applicazione

Si applica alle spese sostenute da Grecia e Slovenia nell’ambito del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2820, limitatamente ai pagamenti relativi alle misure di emergenza per i settori agricoli colpiti da calamità naturali. Riguarda l’ammissibilità al finanziamento dell’Unione dei pagamenti effettuati entro o dopo il 31 maggio 2024. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1323 della Commissione

Il regolamento modifica in modo mirato il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2820, che aveva istituito un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da calamità naturali in Grecia e Slovenia. La finalità è chiarire tempestivamente il regime di ammissibilità dei pagamenti, alla luce della scadenza già fissata per la loro esecuzione.

Contesto e finalità della modifica

Dai considerando emerge che il regolamento del 2023 prevedeva un termine ultimo per i pagamenti al 31 maggio 2024. La Commissione interviene per evitare dubbi interpretativi e per assicurare che i beneficiari possano ricevere rapidamente il sostegno, stabilendo con precisione quale sia il limite temporale rilevante ai fini del finanziamento dell’Unione.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda esclusivamente le spese sostenute da Grecia e Slovenia nell’ambito delle misure di sostegno emergenziale previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2820. Il regolamento incide quindi sul solo profilo dell’ammissibilità finanziaria dei pagamenti relativi a tali misure, senza ridefinire il perimetro sostanziale dell’aiuto.

Regola sull'ammissibilità dei pagamenti

L’articolo 1 sostituisce l’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento 2023/2820, stabilendo che le spese sono ammissibili all’aiuto dell’Unione solo se i pagamenti sono effettuati entro il 31 maggio 2024. La norma chiarisce inoltre che, per tali spese, si applica l’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, con la conseguenza che i pagamenti eseguiti oltre il termine non possono essere finanziati dall’Unione.

Rapporto con il regolamento delegato (UE) 2022/127

Il considerando 3 precisa che non dovrebbe applicarsi il meccanismo di riduzione proporzionale dei pagamenti mensili previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127. La scelta normativa è coerente con l’esigenza di considerare semplicemente inammissibili i pagamenti tardivi, anziché ridurli proporzionalmente.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/2820

Sostituisce la disciplina sull’ultima data utile per i pagamenti: le spese sostenute da Grecia e Slovenia in relazione ai pagamenti per le misure di cui al regolamento 2023/2820 sono ammissibili all’aiuto dell’Unione solo se i pagamenti sono effettuati entro il 31 maggio 2024.

Applicazione delle regole di inammissibilità dei pagamenti tardivi

Alle spese in questione si applica l’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, con la conseguenza che i pagamenti effettuati dopo il 31 maggio 2024 sono considerati inammissibili al finanziamento dell’Unione.

Esclusione della riduzione proporzionale dei pagamenti mensili

Il considerando chiarisce che non dovrebbe applicarsi l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127, che prevede una riduzione proporzionale dei pagamenti mensili versati dopo la scadenza del termine.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in ragione dell’urgenza di chiarire l’ammissibilità dei pagamenti prima del termine del 31 maggio 2024.

Come è indicizzato

Materieagricolturaaiuti di emergenzafinanziamento della politica agricola comunegestione finanziaria dell'ue

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