Cassazione Penale, Sentenza n. 37189/2022 del 03/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore di Valle Sergio con quattro motivi principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'omissione dell'avviso previsto dall'art. 114 disp. att. c.p.p. e per la mancata indicazione del momento in cui tale avviso è dovuto; (2) analogo motivo collegato alla rilevanza di tale omissione ai fini dell'integrazione del reato di "rifiuto" ex art. 186, comma 7, cod. strada; (3) vizio di motivazione per l'esclusione della particolare tenuità del fatto, lamentando che il rifiuto a sottoporsi ad accertamento etilometrico non equivale a prova di alterazione alcolica; (4) vizio di motivazione per l'omessa concessione della sospensione condizionale della pena e per la mancata menzione della valutazione prognostica richiesta dall'art. 164 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo che l'omissione dell'avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p. costituisca una nullità generale a regime intermedio sanata dal deposito della richiesta di rito abbreviato; ha invece accolto in parte gli altri motivi, ritenendo illogica la motivazione del giudice di merito che ha escluso la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e non ha adeguatamente motivato la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione. Per tali profili la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla valutazione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis) e alla concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino per nuovo giudizio su questi punti. Il ricorso è stato rigettato nel resto.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, codice della strada
Norma che incrimina il "rifiuto" di sottoporsi all'accertamento etilometrico/ematico. Nel caso si è proceduto per questo reato; la Corte non ha ritenuto che il rifiuto equivalga automaticamente a prova dello stato di ebbrezza.
art. 114 disp. att. c.p.p.
Prevede l'obbligo di comunicare al soggetto la facoltà di farsi assistere da un difensore prima del prelievo ematico richiesto dalla polizia giudiziaria. La Corte ha qualificato l'omissione come nullità generale a regime intermedio che può essere fatta valere fino alla deliberazione di primo grado ma è sanata se l'imputato opta per il rito abbreviato.
art. 180 disp. att. c.p.p.
Unitamente agli artt. seguenti disciplina i termini per la deduzione delle nullità; la Corte lo ha richiamato in combinato disposto per spiegare la tempestività della deduzione della nullità prima della sentenza di primo grado.
art. 182, comma 2, disp. att. c.p.p.
Richiamato per la regola relativa alla deducibilità delle nullità; contribuisce, con gli altri articoli, a stabilire che la nullità può essere tempestivamente dedotta fino alla deliberazione della sentenza di primo grado.
art. 183 disp. att. c.p.p.
Stabilisce ipotesi di sanatoria delle nullità; la Corte l'ha interpretato nel senso che la scelta del rito abbreviato da parte dell'imputato determina la sanatoria della nullità relativa all'omissione dell'avviso ex art. 114 disp. att.
art. 131-bis c.p.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito fosse illogica e insufficiente nel negare l'applicabilità dell'art. 131-bis, soprattutto perché non è stato accertato lo stato di ebbrezza e non sono stati specificati precedenti che dimostrino 'comportamento abituale'. Ha disposto rinvio per nuova valutazione.
art. 164 c.p.
Regola i presupposti e le condizioni per la sospensione condizionale della pena; la Corte ha rilevato che il giudice di merito non ha fornito la necessaria motivazione prognostica per giustificare il diniego dei benefici, pertanto è necessario un nuovo esame motivato.
Massime di principio
- L'omissione dell'avviso previsto dall'art. 114 disp. att. c.p.p. configura una nullità generale a regime intermedio che può essere fatta valere fino alla deliberazione della sentenza di primo grado, ma è sanata se l'imputato richiede il rito abbreviato.
- Il rifiuto a sottoporsi all'accertamento etilometrico non costituisce di per sé prova dello stato di ebbrezza: non può essere automaticamente equiparato a un'ammissione di alterazione alcolica.
- Per escludere la configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) il giudice deve motivare concretamente la gravità del fatto e, se invocata, dimostrare l'esistenza di precedenti idonei a comprovare la 'comportamento abituale'.
- La concessione o il diniego della sospensione condizionale della pena (art. 164 c.p.) richiede una motivazione prognostica esplicita: la mancata motivazione comporta l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio.
- In situazioni analoghe, se si contesta una nullità procedurale derivante dall'omissione di avvisi formali, va verificato se il rito scelto dall'imputato (es. abbreviato) comporti la sanatoria; in caso contrario la nullità deve essere tempestivamente dedotta.
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