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Sentenza

Sentenza del 10/03/2017 n. 6183 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno 2002 per violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. L'accertamento riguardava il recupero a tassazione di un credito IVA ritenuto indebitamente detratto. L'Agenzia ha dedotto, da un lato, l'omessa motivazione su un fatto decisivo, poiché la sentenza aveva affermato in termini assoluti che il verbale non era mai stato portato a conoscenza della contribuente, mentre la contestazione riguardava in realtà la mancata comunicazione preventiva della segnalazione; dall'altro, la violazione della disciplina sul contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo che si trattava di una verifica a tavolino, non preceduta da accessi, ispezioni o verifiche nei locali della contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia e ha rinviato la causa alla medesima Commissione, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha stabilito che l'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 si applica agli accessi, ispezioni e verifiche fiscali eseguiti nei locali del contribuente, non alle verifiche a tavolino. Tuttavia, trattandosi di IVA, tributo armonizzato, il giudice del rinvio dovrà verificare se la contribuente abbia indicato concretamente quali ragioni avrebbe potuto far valere se fosse stata instaurata tempestivamente una forma di contraddittorio e se tali ragioni non siano meramente pretestuose. Pertanto, la contribuente non ha ottenuto una decisione definitiva favorevole: l'annullamento dell'avviso è stato rimosso e la controversia dovrà essere nuovamente esaminata.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7

    L'ambito di applicazione è circoscritto agli "accessi", "ispezioni" e "verifiche" fiscali nei locali del contribuente.

    La disposizione non prevede, secondo l'interpretazione consolidata richiamata dalla Corte, un obbligo generalizzato di contraddittorio per le verifiche a tavolino non precedute da accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

    La sentenza regionale è stata censurata perché aveva motivato in modo non coerente con le effettive allegazioni della contribuente e con il punto controverso relativo alla conoscenza preventiva della segnalazione.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18184 del 2013

    L'ambito di applicazione dell'art. 12, comma 7, è circoscritto agli "accessi", "ispezioni" e "verifiche" fiscali nei locali del contribuente.

    La garanzia del termine dilatorio e del contraddittorio prevista dall'art. 12, comma 7, opera per le verifiche svolte presso i locali del contribuente, non automaticamente per le attività istruttorie svolte esclusivamente presso l'ufficio.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 24823 del 2015

    In tema di tributi armonizzati, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente enunci in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e tali ragioni non siano puramente pretestuose.

    Per l'IVA, tributo armonizzato, il contribuente può far valere la violazione del contraddittorio anche in assenza di una specifica previsione nazionale applicabile, ma deve dimostrare concretamente quali difese avrebbe svolto e la loro effettiva utilità potenziale.

  • Diritto dell'Unione europea in materia di tributi armonizzati

    La diretta applicazione del diritto dell'Unione impone il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale.

    Per tributi come l'IVA, il principio del contraddittorio può derivare direttamente dal diritto dell'Unione; tuttavia, la violazione non conduce automaticamente all'annullamento dell'atto, se il contribuente non dimostra quale concreta difesa avrebbe potuto esercitare.

Massime di principio

  • Nelle verifiche fiscali svolte esclusivamente a tavolino, l'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 non comporta automaticamente un obbligo di contraddittorio né l'invalidità dell'accertamento.
  • Per i tributi non armonizzati, l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale sussiste solo quando è previsto da una specifica norma.
  • Per l'IVA e gli altri tributi armonizzati, il contribuente può invocare il principio del contraddittorio derivante dal diritto dell'Unione, ma deve indicare in modo concreto e non generico quali osservazioni o difese avrebbe presentato e dimostrare che non sarebbero state pretestuose.
  • La mera mancata comunicazione preventiva di una segnalazione o di un'attività istruttoria non determina automaticamente l'annullamento dell'avviso: occorre verificare il tipo di controllo svolto, la base normativa dell'obbligo di contraddittorio e il pregiudizio difensivo concreto.
  • Quando una sentenza fonda l'annullamento dell'accertamento su una ricostruzione imprecisa delle allegazioni delle parti o su una motivazione incoerente, essa può essere cassata per omessa o insufficiente motivazione e la causa può essere rinviata al giudice di merito.

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