Ordinanza n. 175/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: autorizzazione ex art. 44 d.lgs. 259/2003 per la realizzazione di infrastrutture e l'installazione di una stazione radio base per telefonia mobile nel Comune di Linguaglossa
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Linguaglossa e da ARPA Sicilia a Cellnex Italia S.p.A. e Zefiro Net S.r.l. per la realizzazione di nuove infrastrutture e l'installazione di un impianto di radiotrasmissione per rete di telefonia mobile. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, tra cui il parere preventivo di ARPA, l'istruttoria, la comunicazione di inizio lavori, il progetto definitivo e l'analisi di impatto elettromagnetico. Il ricorrente ha inoltre chiesto la condanna in forma specifica, inclusa la rimozione dell'impianto e la riduzione in pristino, nonché ha prospettato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 5, del codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato dalla l. 182/2025. Le controinteressate hanno eccepito la carenza di interesse ad agire per mancata allegazione di un pregiudizio all'ambiente, alla godibilità dell'area, al diritto di panorama, all'amenità dei luoghi o al valore di mercato dell'immobile. Nella fase cautelare il TAR ha rilevato, in particolare, la necessità di approfondire i motivi relativi alla violazione del codice della strada e all'accessibilità del sito dalla viabilità pubblica.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. L'eccezione di carenza di interesse è stata ritenuta meritevole di approfondimento nella sede di merito, senza essere definita in via incidentale. Anche le censure, con particolare riferimento alla violazione del codice della strada e all'accessibilità del sito dalla viabilità pubblica, richiedono un puntuale esame nel giudizio di merito. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha escluso l'esistenza di un'irreparabilità assoluta, poiché l'eventuale pregiudizio potrebbe essere reintegrato in forma specifica in caso di accoglimento del ricorso. In senso contrario, la sospensione dell'autorizzazione inciderebbe sull'attivazione di un'infrastruttura qualificata di pubblica utilità, con riflessi immediati sull'erogazione del servizio e sulla collettività. Il bilanciamento degli interessi ha quindi condotto a privilegiare, in questa fase, l'interesse pubblico alla copertura del territorio mediante reti di comunicazione elettronica. Il TAR ha disposto inoltre che il Comune di Linguaglossa, tramite il Segretario generale, depositi entro trenta giorni una relazione documentata su tutti i motivi di ricorso, con particolare riguardo alla violazione del codice della strada e all'accessibilità del sito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 44 d.lgs. 259/2003
autorizzazione ex art. 44 D.Lgs. n. 259/2003 (già art. 87 del medesimo D.Lgs.)
È la disposizione posta a fondamento dell'autorizzazione impugnata per la realizzazione dell'infrastruttura e dell'impianto di radiotrasmissione.
art. 44, comma 5, d.lgs. 259/2003
articolo 44, comma 5, del codice delle comunicazioni elettroniche
La parte ricorrente ne ha prospettato la questione di legittimità costituzionale, ma l'ordinanza cautelare non la decide.
art. 27, comma 1, lettere a) e b), l. 182/2025
così come modificato l’art. 27, comma 1, lettere a) e b) della l. 2 dicembre 2025, n. 182
È indicata quale disposizione modificativa dell'art. 44, comma 5, d.lgs. 259/2003, in relazione alla questione di costituzionalità prospettata.
art. 55 c.p.a.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
Disciplina la domanda cautelare sulla quale il TAR è chiamato a pronunciarsi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, l'eccezione di carenza di interesse ad agire fondata sulla mancata allegazione di uno specifico pregiudizio può essere riservata all'approfondimento del giudizio di merito quando richieda un accertamento non compatibile con la cognizione sommaria.
- La sospensione cautelare di un'autorizzazione relativa a un'infrastruttura di pubblica utilità può essere negata quando le censure necessitano di approfondimento e il pregiudizio dedotto non presenta irreparabilità assoluta, mentre la sospensione inciderebbe immediatamente sull'erogazione di un servizio destinato alla collettività.
- Ai fini del bilanciamento cautelare, l'eventuale possibilità di reintegrazione in forma specifica del pregiudizio esclude, in assenza di ulteriori elementi, la prevalenza del periculum in mora sull'interesse pubblico alla continuità o all'attivazione di un servizio di pubblica utilità.
- Il giudice amministrativo può disporre già nella fase cautelare un approfondimento istruttorio, ordinando all'amministrazione non costituita di depositare una relazione documentata sui motivi di ricorso che richiedono specifica verifica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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