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Sentenza

Sentenza del 07/07/2015 n. 6218 - Comm. Trib. Prov. Milano

IRES - Redditi d'impresa - Effettività e inerenza di operazioni - Valida ragione economica - Costi black list - Esimenti - Sussistenza - Deducibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione dell'Amministrazione finanziaria è stata respinta. È stato ritenuto non corretto presumere il trasferimento di reddito imponibile verso la Svizzera senza considerare la concreta attività commerciale svolta e la reale esecuzione delle operazioni. Poiché risultavano sussistenti le esimenti previste dall'art. 110 del T.U.I.R., i costi accertati sono stati riconosciuti come integralmente deducibili.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'effettività, l'inerenza e la valida ragione economica delle operazioni intercorse con la società svizzera, nonché l'applicabilità della disciplina sui costi sostenuti con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata. La società ha dimostrato che svolgeva prevalentemente un'attività commerciale effettiva, che le operazioni erano state concretamente eseguite e che i costi erano pienamente inerenti all'attività d'impresa. È stata inoltre contestata la presunzione di trasferimento di reddito imponibile in Svizzera, anche considerando l'assoggettamento della società alle imposte cantonali e municipali e l'esistenza di una convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera.

Norme richiamate

  • Art. 110 del T.U.I.R.

    La sussistenza delle esimenti previste dalla norma consente la deducibilità integrale dei costi sostenuti con soggetti residenti in territori considerati a fiscalità privilegiata, quando sia dimostrata la concreta attività commerciale, l'effettività delle operazioni, la loro inerenza e la valida ragione economica.

  • Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera

    L'esistenza della convenzione costituisce un elemento contrario a una qualificazione automatica della società svizzera come residente in un Paese a fiscalità privilegiata e impone una valutazione concreta del regime fiscale e dell'attività effettivamente svolta.

Massime di principio

  • La deducibilità di costi sostenuti con imprese estere non può essere negata sulla base della sola residenza estera o di una presunzione astratta di trasferimento di utili.
  • Il contribuente deve poter dimostrare con documentazione concreta la valida ragione economica, l'effettiva esecuzione delle operazioni, l'inerenza dei costi e lo svolgimento di un'attività commerciale reale da parte del soggetto estero.
  • La mera localizzazione dell'impresa in uno Stato ritenuto a fiscalità privilegiata non è sufficiente, da sola, a escludere la deducibilità: occorre verificare la situazione fiscale effettiva e l'eventuale applicabilità di convenzioni contro le doppie imposizioni.
  • Quando le esimenti previste dall'art. 110 del T.U.I.R. sono provate per l'intero importo contestato, i costi devono essere riconosciuti integralmente deducibili.
  • In casi analoghi è quindi opportuno conservare contratti, fatture, documentazione bancaria, corrispondenza commerciale, prove delle prestazioni ricevute e ogni elemento utile a dimostrare la sostanza economica dell'operazione.

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