Cassazione Penale, Sentenza n. 15627/2022 del 21/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma in appello delle condanne (furto con strappo e furto, unificati per continuazione) formulando censure diverse: insufficienza e illogicità della motivazione della sentenza di appello; errata qualificazione / applicazione dell'art. 624-bis c.p.; mancato riconoscimento di circostanze attenuanti previste dagli artt. 116 e 114 c.p.; mancata esclusione di una circostanza aggravante (art. 625, comma 1, n.4 c.p.); eccessività delle pene e specifica contestazione dell'aumento per continuazione (art. 81, comma 2 c.p.). Per URBANO si proponeva, in via generica, l'assoluzione per non aver commesso il fatto. ALLETTO ha poi rinunciato al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Il ricorso di ALLETTO è stato dichiarato inammissibile per rinuncia rituale dell'imputato (art. 591, c.1, lett. d c.p.p.). I ricorsi di LAGRASTA e URBANO sono stati ritenuti inammissibili per motivi di indeterminatezza o per manifesta infondatezza delle censure (mancata deduzione argomentata o apprezzamento di merito non recensibile in cassazione). È stata disposta la condanna alle spese processuali e l'applicazione di sanzioni pecuniarie alla Cassa delle Ammende: euro 500 per ALLETTO; euro 3.000 ciascuno per LAGRASTA e URBANO. La Corte ha inoltre motivato che la richiesta di requisitoria del Procuratore generale, trasmessa telematicamente, non ha prodotto nullità visto che le parti sono state messe in condizione di difendersi.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
La rinuncia rituale dell'imputato produce l'inammissibilità del ricorso per cassazione; conseguente condanna per spese e sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen.
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente in caso di inammissibilità; la Corte ha determinato l'entità delle somme dovute alla Cassa delle Ammende.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
La trasmissione telematica della requisitoria al difensore entro il termine previsto consente comunque la regolare partecipazione e non determina nullità se le parti hanno potuto concludere; il mancato rispetto non perentorio non integra nullità generalizzata.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Indicano i vizi deducibili in cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto le censure formulate in modo generico o non argomentato manifestamente inammissibili o insuscettibili di essere accolte.
art. 624-bis cod. pen.
Norma sulla fattispecie del furto con strappo; nel caso era stata contestata la qualificazione del fatto ma la Corte di cassazione non ha ravvisato profili tali da giustificare l'annullamento, trattandosi di valutazioni di merito già motivate dai giudici di merito.
art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen.
art. 625, comma 1, n. 4, cod. pen.
Aggravante contestata dai ricorrenti; la Corte ha ritenuto che la valutazione sull'aggravante e sulla misura della pena rientri nella discrezionalità dei giudici di merito e non sussistessero vizi di diritto tali da permettere la cassazione.
art. 116 cod. pen.
Richiamato dai ricorrenti come norma relativa a particolari attenuanti; la Corte ha ritenuto che la mancata enunciazione di elementi idonei a riformare il giudizio di merito non giustificasse l'annullamento.
art. 114 cod. pen.
Richiamato in relazione a circostanze attenuanti; la Corte ha confermato che la valutazione delle attenuanti e la loro rilevanza quantitativa sono materia di apprezzamento dei giudici di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di diritto o manifesta illogicità.
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la Corte di appello abbia applicato correttamente i criteri di graduazione della pena tenendo conto della recidiva e della capacità a delinquere.
art. 81, comma 2 cod. pen.
art. 81, comma 2, cod. pen.
Norma che disciplina l'aumento di pena per continuazione; la Corte ha ritenuto che l'aumento applicato dai giudici di merito fosse congruo e rientrasse nella loro discrezionalità.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti al riesame in cassazione dei motivi di ricorso formulati; la Corte ha preso in considerazione i limiti di ammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia rituale all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso e può comportare condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie (art. 591 c.p.p. e art. 616 c.p.p.).
- Le censure generiche, indeterminate o prive di un'argomentazione specifica rispetto alla decisione impugnata sono dichiarate inammissibili in cassazione.
- Le valutazioni circa l'applicazione di aggravanti/attenuanti e la determinazione della pena rientrano nella discrezionalità dei giudici di merito e sono sindacabili in cassazione solo per vizi di diritto o palese illogicità della motivazione.
- La contestazione dell'aumento per continuazione (art. 81 c.p.) richiede una motivazione precisa che dimostri l'errore nell'applicazione dei criteri legali; non è sufficiente l'affermazione generica della sproporzione.
- La trasmissione telematica di atti (requisitoria) nei termini stabiliti dalla normativa emergenziale non determina automaticamente nullità se le parti hanno potuto completare le conclusioni e difendersi.
- Ricorsi che prospettano l'assoluzione senza una precisa e motivata ricostruzione dei fatti o della violazione normativa sono destinati all'inammissibilità per indeterminatezza.
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