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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28549/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni medici iscritti a scuole di specializzazione hanno agito per ottenere la condanna dello Stato al pagamento della differenza tra quanto percepito a titolo di borsa di studio e l'importo dell'"adeguata remunerazione" riconosciuta dai D.P.C.M. del 2007, oltre alla rivalutazione/indicizzazione annuale e alla rideterminazione triennale delle somme. La domanda si fondava sulla pretesa mancata o tardiva attuazione delle direttive europee in materia di formazione dei medici specialisti, con dedotta responsabilità dello Stato per il periodo 1993-1999 e, comunque, per la mancata conformazione del trattamento economico ai parametri comunitari. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione di norme europee e interne sul risarcimento da omesso/tardivo recepimento delle direttive, sostenendo che il parametro corretto dovesse essere il trattamento previsto dal d.lgs. n. 368/1999 e che andassero riconosciute anche rivalutazione e ulteriori conseguenze economiche; hanno inoltre chiesto rinvio pregiudiziale alla CGUE. Le amministrazioni hanno resistito e, in via incidentale condizionata, hanno eccepito difetto di legittimazione passiva e prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, ritenendo che le censure investissero questioni già risolte da un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità cui la sentenza d'appello si era conformata, senza che fossero offerte argomentazioni idonee a mutare indirizzo. Ha altresì ritenuto assorbito il ricorso incidentale condizionato delle amministrazioni. In sostanza, è stata confermata la decisione di merito che aveva negato il diritto dei medici specializzandi alle somme ulteriormente richieste, escludendo che il d.lgs. n. 368/1999 costituisse il primo effettivo recepimento, quanto alla misura economica, degli obblighi comunitari, e ribadendo che per gli iscritti anteriori all'a.a. 2006/2007 continua ad applicarsi la disciplina del d.lgs. n. 257/1991. La Corte ha inoltre escluso la necessità di rinvio pregiudiziale alla CGUE e ha condannato i ricorrenti alle spese, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 bis c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le questioni prospettate erano già state decise in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità e la sentenza impugnata vi si era conformata.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure sono state veicolate come violazioni di legge e vizi motivazionali, ma non sono state ritenute idonee a superare l'orientamento consolidato.

  • art. 1224 c.c.

    In astratto è richiamata la risarcibilità del maggior danno e la decorrenza degli interessi legali nelle obbligazioni di valuta, ma solo se il danno ulteriore sia specificamente allegato e provato.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti soccombenti.

  • art. 1, comma 300, L. n. 266/2005

    Gli effetti delle disposizioni del d.lgs. n. 368/1999 sono stati ritenuti applicabili solo dall'anno accademico 2006/2007.

  • artt. 37-42 d.lgs. n. 368/1999

    Il decreto ha introdotto un nuovo contratto di formazione specialistica e un diverso meccanismo retributivo, ma solo per gli iscritti dall'a.a. 2006/2007.

  • art. 39 d.lgs. n. 368/1999

    Il trattamento economico ivi previsto non si applica ai medici iscritti prima dell'a.a. 2006/2007.

  • art. 41 d.lgs. n. 368/1999

    È stato implicitamente escluso che i ricorrenti potessero rivendicare lo status previdenziale collegato al regime retributivo del nuovo contratto.

  • art. 6 d.lgs. n. 257/1991

    La borsa di studio prevista da tale norma è stata considerata sufficiente ad adempiere agli obblighi comunitari; è stata anche richiamata l'esclusione dell'adeguamento triennale per effetto della legislazione successiva.

  • art. 32, comma 12, L. n. 449/1997

    Ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso l'applicazione dell'adeguamento triennale.

  • art. 36, comma 1, L. n. 289/2002

    Ha confermato l'esclusione dell'applicazione dell'adeguamento triennale della borsa di studio.

  • art. 5 e art. 189 Trattato CEE

    Sono richiamati tra le norme europee asseritamente violate, ma la Corte ha escluso l'inadempimento residuo dello Stato sotto il profilo economico.

  • direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE, 2005/36/CE

    La Corte ha ribadito che la disciplina comunitaria sull'adeguata remunerazione è stata recepita già con la legge n. 428/1990 e il d.lgs. n. 257/1991, mentre la direttiva 93/16/CEE non ha introdotto innovazioni sulla misura del compenso.

  • art. 10 Cost.

    Richiamato dalle parti tra le norme invocate, ma la Corte ha escluso che vi fosse spazio per un diverso esito sul piano dell'obbligo risarcitorio.

  • artt. 1, 10, 11, 12 preleggi

    Richiamati nei motivi, senza che la Corte ravvisasse una violazione idonea a mutare l'assetto giurisprudenziale consolidato.

Massime di principio

  • Nel contenzioso relativo ai medici specializzandi, il trattamento economico introdotto dal d.lgs. n. 368/1999 non costituisce, per i soggetti iscritti prima dell'a.a. 2006/2007, il parametro per pretendere un ulteriore risarcimento rispetto alla borsa di studio già prevista dal d.lgs. n. 257/1991.
  • Le direttive europee sulla formazione specialistica dei medici, per quanto richiamino un'adeguata remunerazione, non sono state ritenute nella specie fonte di un obbligo economico immediatamente azionabile oltre quanto già attuato dal legislatore nazionale con la disciplina del 1991.
  • Il nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione e il correlato contratto di formazione specialistica hanno natura di scelta discrezionale del legislatore nazionale e operano solo per il futuro, senza implicare un obbligo di estendere retroattivamente il diverso trattamento agli iscritti ai corsi precedenti.
  • La borsa di studio prevista dalla disciplina del 1991 è stata considerata idonea ad assolvere l'obbligo comunitario di adeguata remunerazione; pertanto, in mancanza di specifiche allegazioni e prova di danni ulteriori, non è configurabile un maggior danno risarcibile.
  • Quando il ricorso per cassazione si limita a riproporre questioni già risolte da un orientamento consolidato della Corte senza offrire argomenti per mutarlo, può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.
  • Il rinvio pregiudiziale alla CGUE non è necessario se la questione di diritto unionale è già stata risolta nel senso della non sussistenza di un residuo obbligo economico diverso da quello già riconosciuto dall'ordinamento interno.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno non patrimoniale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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