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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26452/2022 del 08/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte della ricorrente e dell'adesione della resistente, dichiarando estinto il giudizio e compensando le spese processuali tra le parti. Non vi è stata decisione sulla competenza nel merito.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente

La controversia

La controversia riguarda un regolamento di competenza proposto avverso un'ordinanza del Tribunale di Roma. Tuttavia, prima della decisione nel merito del regolamento, la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso e la parte resistente ha aderito alla rinuncia; entrambe le parti hanno chiesto la compensazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso seguita dall'adesione della controparte determina l'estinzione del giudizio, impedendo ogni pronuncia sul merito o sulla questione processuale devoluta.
  • Quando le parti concordano sulla compensazione delle spese in presenza di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può prenderne atto e dichiarare compensate le spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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