Sentenza del 13/10/2020 n. 22020 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato un avviso di pagamento per Euro 6.463,00 a titolo di TARSU per l'anno 2007 contestando: 1) insufficiente motivazione dell'avviso; 2) errato calcolo della superficie tassabile e del periodo di utilizzo, non avendo tenuto conto delle denuncie di variazione e di fine occupazione presentate; 3) medesima questione del periodo/uso stagionale e riduzione della tariffa; 4) illegittima determinazione della tariffa da parte della Giunta comunale anziché del Consiglio comunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la CTR avesse correttamente valutato la completezza della motivazione dell'avviso (le delibere comunali generali non devono essere allegate quando sono atti pubblici conoscibili). Sui profili sostanziali relativi a superficie e periodo la Corte ha confermato che la denominata presunzione di produttività di rifiuti prevista per la TARSU è iuris tantum e che la mera denuncia di variazione o di cessazione non è sufficiente: il contribuente doveva fornire prove oggettive dell'effettiva variazione o della minore utilizzazione. Il motivo relativo alla competenza nella determinazione della tariffa è stato dichiarato inammissibile per mancata eccezione nei precedenti gradi e per genericità. Infine la Corte ha disposto l'obbligo, ai sensi del DPR n.115/2002 art.13 comma 1-quater come modificato dalla L. n.228/2012, di versare dalla ricorrente un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
Decreto Legislativo n. 507 del 1993
Stabilisce che la TARSU si applica per occupazione/detenzione di locali e aree; pone una presunzione iuris tantum di produttività di rifiuti superabile solo con prova; prevede inoltre riduzioni per uso stagionale o non continuativo previa dichiarazione e prova da parte del contribuente.
Decreto Legislativo n. 546 del 1992
Richiamato in relazione a questioni processuali: la Corte ha valutato la correttezza della motivazione dell'atto impugnato alla luce della normativa processuale tributaria.
Codice di procedura civile
Richiamati dai motivi di doglianza sulla motivazione; la Corte ha ritenuto inammissibile o infondata la censura relativa alla motivazione per carenza di concretezza nelle doglianze e per adeguatezza della motivazione dell'avviso.
Legge n. 212 del 2000
Prevede l'obbligo di allegazione agli avvisi degli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o conoscibili dal contribuente; la Corte ha precisato che le delibere comunali generali non rientrano tra tali atti in quanto soggette a pubblicità legale e presumibilmente conoscibili.
Decreto Legislativo n. 267 del 2000
Richiamato nella doglianza sulla competenza a determinare la tariffa (Giunta vs Consiglio); la questione è stata dichiarata inammissibile per non essere stata sollevata nei precedenti gradi.
DPR n. 115 del 2002
art. 13, comma 1-quater (introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17)
Prevede l'obbligo, a carico del ricorrente la cui impugnazione è integralmente rigettata e notificata dopo il 30/1/2013, del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione; la Corte ha disposto tale versamento.
Giurisprudenza citata
Cass., Sez. 5, n. 30052 del 21 novembre 2018; Cass., Sez. 5, n. 31460 del 3 dicembre 2019; Cass., Sez. 5, n. 19459 del 18 dicembre 2003
I precedenti sono stati usati per chiarire: (i) le delibere comunali sono atti pubblici conoscibili; (ii) l'onere di prova del contribuente per dimostrare l'assenza di produttività di rifiuti o la minore utilizzazione del servizio; (iii) l'irrilevanza della mera denuncia senza idonea documentazione probatoria.
Massime di principio
- La motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente se richiama elementi e atti conoscibili: atti generali pubblici (es. delibere comunali) non devono essere allegati se sono accessibili e conoscibili.
- Per la TARSU opera una presunzione iuris tantum di produttività di rifiuti: il contribuente che invoca esclusioni o riduzioni (es. aree non produttive, uso stagionale, fine occupazione) ha l'onere di dichiararle tempestivamente (denuncia originaria o di variazione) e di fornire prove oggettive e documentali dell'effettiva circostanza.
- La mera comunicazione di variazione o di cessazione dell'occupazione non basta a esonerare dal tributo: serve documentazione che dimostri la durata o la concreta inattività/assenza di produzione di rifiuti.
- Eccezioni o questioni procedurali non sollevate nei gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione (inammissibilità).
- Se il ricorso per cassazione è integralmente rigettato e la notifica è successiva al 30/1/2013, il ricorrente può essere tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
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