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Ordinanza

Ordinanza n. 1341/2026 - Roma, Sezione 2T

reclamo per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio depositata in data 21 luglio 2025 n. 1448.

Giustizia amministrativa202503187

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Commissario ad acta, della liquidazione e del pagamento delle spese di lite riconosciute in favore del ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto reclamo nell’ambito del giudizio di ottemperanza, deducendo che il Commissario ad acta nominato dal TAR con la sentenza n. 1448 del 2025, resa in ottemperanza alla sentenza n. 7754 del 2020, non aveva ancora provveduto al pagamento delle spese di lite spettanti. Ha quindi chiesto l’adozione di ogni misura utile a garantire la piena, completa e concreta esecuzione delle pronunce giudiziali.

La decisione

Il TAR ha accolto il reclamo con misura organizzativa e conformativa diretta ad accelerare l’esecuzione del giudicato. Ha impegnato il Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia a individuare, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e dandone formale notizia al reclamante, il funzionario che, quale eventualmente nuovo Commissario ad acta, dovrà portare a esecuzione il dictum giudiziale entro i successivi 60 giorni. Il Collegio ha qualificato l’ordinanza come non decisoria e, per tale ragione, non ha disposto sulle spese.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il Commissario ad acta non abbia dato tempestiva esecuzione al comando giudiziale, il giudice dell’ottemperanza può imporre all’amministrazione di individuare un funzionario, anche eventualmente nuovo Commissario ad acta, entro un termine determinato, affinché provveda all’esecuzione entro un ulteriore termine perentorio o comunque definito dal giudice.
  • Le misure adottate dal giudice dell’ottemperanza per accelerare l’esecuzione concreta del giudicato possono consistere nell’imposizione di specifici adempimenti organizzativi a carico dell’amministrazione, con obbligo di comunicazione al creditore dell’identità del funzionario incaricato.
  • Un’ordinanza non decisoria adottata nel reclamo in materia di ottemperanza può definire misure di impulso e di esecuzione senza statuire sulle spese di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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