Cassazione Civile, Ordinanza n. 27742/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva rigettato l'appello della parte contribuente avverso la decisione di primo grado. Secondo il ricorso, però, la sentenza impugnata si riferiva a una vicenda diversa da quella dedotta nel giudizio di legittimità: la pronuncia regionale richiamava un appello del contribuente e una questione relativa all'imputazione dei redditi di società di persone, mentre il giudizio promosso dall'Ufficio riguardava invece la ripresa a tassazione di costi ritenuti indeducibili ex art. 109 TUIR e la conseguente indetraibilità dell'IVA sui relativi componenti negativi. Il primo motivo deduceva nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il secondo motivo denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 109 TUIR e della disciplina dell'onere della prova in tema di deducibilità dei costi, in presenza di fatture con descrizioni generiche.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, ravvisando una manifesta non corrispondenza tra il contenuto della decisione regionale e l'oggetto dell'appello proposto dall'Ufficio, con conseguente omissione di pronuncia sulla domanda effettivamente devoluta. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi al principio desumibile dalla decisione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il parametro invocato per denunciare la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 109 TUIR e della disciplina sull'onere della prova.
art. 112 c.p.c.
la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato rileva come omissione di decisione sul capo di domanda effettivamente devoluto al giudice.
art. 109 TUIR
è richiamato in relazione alla deducibilità dei costi e alla necessità di provarne esistenza, certezza e inerenza.
Massime di principio
- Il vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sussiste quando il giudice decide su una vicenda diversa da quella devoluta con l'impugnazione, omettendo di pronunciarsi sulla domanda o eccezione effettivamente proposta.
- Ai fini dell'art. 112 c.p.c., rileva l'oggetto della pronuncia e non le sole argomentazioni di fatto o di diritto utilizzate dal giudice a sostegno della decisione.
- Quando il ricorso per cassazione censura correttamente una nullità processuale assorbente, le ulteriori censure di merito restano assorbite.
- In tema di ricorso per cassazione, l'autosufficienza dell'atto consente di verificare la divergenza tra il contenuto della sentenza impugnata e l'oggetto reale dell'appello deciso.
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