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Sentenza

Sentenza n. 2117/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) n. 01066/2025 REG.PROV.COLL. (corrispondente al N. 02472/2024 REG.RIC.);

Giustizia amministrativa202506668

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 1066/2025 nella parte relativa al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori della PA)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 1066/2025, che aveva condannato il Comune di Caserta al pagamento in loro favore di euro 2.000, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato effettivamente versato. Hanno dedotto che, nonostante la notifica della sentenza in forma esecutiva il 10 febbraio 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il Comune non aveva adempiuto. Hanno inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento. Il Comune non si è costituito e non è stata fornita prova dell’avvenuto pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni per l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a., trattandosi di sentenza esecutiva del giudice amministrativo e risultando inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Ha ordinato al Comune di Caserta di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento delle somme dovute, oltre accessori di legge, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato sin d’ora il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega, quale commissario ad acta, disponendo che si attivi su istanza di parte qualora il Comune non adempia nel termine assegnato; il commissario dovrà adottare le misure necessarie al pagamento entro l’ulteriore termine di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza e depositare una relazione sull’attività svolta e la richiesta di liquidazione del compenso. Il Collegio ha precisato che nel giudizio di ottemperanza possono essere riconosciuti gli interessi e le spese accessorie funzionali alla pubblicazione, all’esame e alla notificazione del titolo, nonché agli atti accessori necessari all’introduzione del giudizio di ottemperanza; non sono invece riconoscibili le spese di precetto o quelle relative a procedure esecutive non satisfattive, trattandosi di conseguenze della scelta del creditore di utilizzare strumenti diversi dall’ottemperanza. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Comune, liquidate in euro 1.000, oltre accessori, con rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a.

    L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo.

    L’azione è ammissibile per ottenere l’attuazione di una sentenza esecutiva del giudice amministrativo anche prima del passaggio in giudicato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    Il commissario ad acta deve depositare la relazione sull’attività svolta e la richiesta di liquidazione del compenso nel rispetto del termine perentorio previsto dalla norma.

  • artt. 474 e ss. c.p.c.

    Le spese degli atti di precetto e delle procedure di esecuzione forzata civile non sono riconoscibili nel giudizio di ottemperanza, poiché attengono a un diverso strumento esecutivo scelto dal creditore.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza esecutiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a., quando sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • In assenza di prova dell’adempimento della sentenza esecutiva, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il titolo entro un termine assegnato e può nominare sin d’ora un commissario ad acta, condizionandone l’intervento alla persistente inerzia dell’amministrazione e a un’apposita istanza della parte.
  • Nel giudizio di ottemperanza sono riconoscibili, oltre agli interessi sulle somme liquidate nel titolo, le spese, i diritti e gli onorari relativi alla pubblicazione, all’esame e alla notificazione del provvedimento e agli atti accessori funzionali all’introduzione del giudizio; non sono invece dovute le spese di precetto o quelle di procedure esecutive non satisfattive, riferibili alla scelta di utilizzare l’esecuzione civile anziché l’ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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