Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1573/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601156

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio del 23 giugno 2026 di revoca delle misure di accoglienza per disponibilità di risorse finanziarie superiori all’importo annuo dell’assegno sociale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, richiedente protezione internazionale al quale era stato negato in via amministrativa il titolo di soggiorno e che continuava a permanere nel CAS in forza del ricorso proposto contro il diniego, ha impugnato la revoca dell’accoglienza notificata il 24 giugno 2026. La Prefettura aveva rilevato risorse finanziarie superiori all’importo annuo dell’assegno sociale, pari a 6.982,84 euro per il 2025 e a 7.101,12 euro per il 2026, facendo riferimento a redditi per 8.244 euro. Il ricorrente aveva osservato che tale importo cumulava redditi maturati a cavallo di due anni fiscali e che nel 2025 aveva percepito 7.743 euro. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 14, comma 3, e 23, comma 1, lett. d), del d.lgs. 142/2015, travisamento, difetto d’istruttoria, illogicità ed erroneità del criterio di computo, sostenendo che il reddito dovesse essere valutato per anno solare e che i mezzi sufficienti dovessero essere stabili o duraturi e riferiti ad almeno un anno. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 23 del medesimo decreto, automatismo, violazione di proporzionalità e ragionevolezza e difetto d’istruttoria, lamentando l’omessa valutazione individuale prescritta dal comma 2-bis e l’assenza di un esame della concreta capacità del reddito di assicurare un’autonomia materiale stabile.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto non decisiva la contestazione relativa al computo di redditi a cavallo di due anni, poiché il ricorrente ammetteva che il reddito percepito nel solo 2025, pari a 7.743 euro, superava comunque il parametro annuo allora applicabile di 6.982,84 euro. Ha condiviso il criterio dell’anno solare per il confronto con l’importo annuo dell’assegno sociale e ha richiamato il requisito di stabilità o durata dei mezzi, riferiti ad almeno un anno; nel caso concreto la capacità reddituale risultava presente dal 2024, quando il ricorrente aveva maturato oltre 9.000 euro. Ha quindi respinto anche la censura di automatismo e mancata valutazione individuale: in assenza di particolari condizioni di vulnerabilità o familiari, l’esame individuale non richiedeva ulteriori valutazioni oltre all’accertamento di una capacità reddituale stabilmente superiore alla soglia legale. Ha ritenuto rispettati anche i principi dell’Unione europea. Spese compensate per la particolarità della vicenda. Il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato; la liquidazione del compenso al difensore è stata demandata a separato provvedimento collegiale.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 3, d.lgs. 142/2015

    perciò, in assenza di una espressa disposizione normativa di segno contrario, deve farsi necessariamente riferimento all’anno solare, anche perché, diversamente opinando, non sarebbe possibile individuare quale importo dell’assegno sociale prendere come limite (se quello del 2023 o del 2024, con riferimento al caso di specie).

    La valutazione dell’insufficienza dei mezzi va effettuata confrontando il reddito con l’importo annuo dell’assegno sociale riferito all’anno solare.

  • art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. 142/2015

    Nella fattispecie in esame la capacità reddituale del ricorrente perdura dal 2024 (anno in cui il ricorrente risulta dall’estratto conto previdenziale dallo stesso prodotto, aver maturato una retribuzione di oltre 9.000 euro), con la conseguenza che non può riconoscersi ulteriore spazio a quella valutazione della situazione personale che è invocata da parte ricorrente, ma che non può andare oltre l’accertamento della sussistenza di una capacità reddituale caratterizzata da una certa stabilità nel superamento del vincolante limite di legge, atteso che, nel caso di specie, non ricorrono particolari condizioni di vulnerabilità o famigliari che potrebbero imporre la necessità di non considerare il limite come assoluto e rigido e di procedere ad una ulteriore valutazione della condizione economica complessiva.

    La revoca può essere giustificata quando il richiedente dispone, per almeno un anno, di una capacità reddituale stabile superiore al parametro legale; in assenza di vulnerabilità o specifiche condizioni familiari, non è necessaria un’ulteriore valutazione della condizione economica complessiva.

  • art. 23, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015

    Nella fattispecie in esame la capacità reddituale del ricorrente perdura dal 2024 (anno in cui il ricorrente risulta dall’estratto conto previdenziale dallo stesso prodotto, aver maturato una retribuzione di oltre 9.000 euro), con la conseguenza che non può riconoscersi ulteriore spazio a quella valutazione della situazione personale che è invocata da parte ricorrente, ma che non può andare oltre l’accertamento della sussistenza di una capacità reddituale caratterizzata da una certa stabilità nel superamento del vincolante limite di legge, atteso che, nel caso di specie, non ricorrono particolari condizioni di vulnerabilità o famigliari che potrebbero imporre la necessità di non considerare il limite come assoluto e rigido e di procedere ad una ulteriore valutazione della condizione economica complessiva.

    La valutazione individuale e proporzionata richiesta per la revoca non impone un esame ulteriore della situazione economica complessiva quando è accertato un superamento stabile della soglia e non risultano particolari condizioni di vulnerabilità o familiari.

  • art. 79 d.P.R. 115/2002

    Possono, quindi, ritenersi ricorrere le condizioni per l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

    Il TAR ha ritenuto integrati i presupposti, compresi quelli reddituali, per ammettere il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato sulla base della documentazione e della dichiarazione sostitutiva prodotte.

  • art. 94 d.P.R. 115/2002

    ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la documentazione prevista dall’articolo 79 del D.P.R. n. 115 del 2002 è sostituita da una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato.

    Per il richiedente protezione internazionale, ai fini dell’ammissione al patrocinio, la documentazione prevista dall’art. 79 è sostituita dalla dichiarazione sostitutiva dell’interessato.

  • art. 16 d.lgs. 25/2008

    ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la documentazione prevista dall’articolo 79 del D.P.R. n. 115 del 2002 è sostituita da una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato.

    Nel quadro normativo richiamato dal giudice, la documentazione reddituale ordinariamente prevista per il patrocinio è sostituita, per il richiedente protezione internazionale, da una dichiarazione sostitutiva.

  • art. 8 d.P.R. 21/2015

    ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la documentazione prevista dall’articolo 79 del D.P.R. n. 115 del 2002 è sostituita da una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato.

    Il regolamento concorre a prevedere, per l’ammissione al patrocinio del richiedente protezione internazionale, la sostituzione della documentazione ordinaria con una dichiarazione sostitutiva.

Massime di principio

  • Ai fini della revoca delle misure di accoglienza per disponibilità di mezzi sufficienti, il reddito va confrontato con l’importo annuo dell’assegno sociale riferito all’anno solare.
  • La soglia dell’assegno sociale giustifica la revoca quando il superamento è sostenuto da una capacità reddituale stabile o duratura, riferibile ad almeno un anno; non è sufficiente, in sé, un dato reddituale isolato o riferito a un periodo non coincidente con l’anno solare.
  • La valutazione individuale e proporzionata prevista per la revoca dell’accoglienza può limitarsi alla verifica della stabilità del superamento della soglia legale quando non emergano specifiche condizioni di vulnerabilità o familiari che richiedano una più ampia valutazione della situazione economica complessiva.
  • Per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato del richiedente protezione internazionale, la documentazione reddituale prevista dall’art. 79 d.P.R. 115/2002 è sostituita da una dichiarazione sostitutiva resa dall’interessato, secondo il combinato disposto delle norme richiamate.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centri
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.