Sentenza n. 438/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 5038/24 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, n. 5038/2024, relativa al pagamento del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 5038/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato. Tale sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e aveva condannato l'amministrazione al pagamento complessivo di 1.000 euro, oltre interessi dal dovuto al saldo. L'amministrazione non ha provveduto spontaneamente, nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha quindi chiesto l'adozione delle misure necessarie all'integrale esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza, verificando il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie della pubblica amministrazione. Ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute in esecuzione del titolo, pari a 1.000 euro oltre interessi. Per l'ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivare su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Il giudice ha precisato che l'incarico di commissario ad acta è obbligatorio e non può essere rifiutato o ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione; gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico secondo la procedura indicata; ogni ritardo nell'esecuzione può determinare responsabilità amministrativa. Il commissario non percepisce compenso, trattandosi di dirigente dell'amministrazione resistente e rientrando l'attività nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. L'amministrazione è stata inoltre condannata alle spese di lite, liquidate in 189 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per l'esecuzione del giudicato, incluso l'ordine di adempiere e la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle condanne pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, unitamente al passaggio in giudicato e alla notificazione del titolo, presupposto per l'azione di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di compenso per il commissario appartenente all'amministrazione resistente può essere applicata analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
art. 26 c.p.a.
Costituisce base normativa per la condanna alle spese del giudizio amministrativo secondo il criterio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Applicato quale criterio per porre le spese processuali a carico dell'amministrazione soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 legittimano l'intervento del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 114 c.p.a.
- Quando l'amministrazione non esegue spontaneamente il giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento integrale e nominare, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta incaricato di provvedere su istanza della parte.
- Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- In caso di nomina a commissario ad acta di un dirigente appartenente all'amministrazione resistente, l'incarico può essere svolto senza compenso, in quanto rientrante nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola è applicabile per analogia anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle disciplinate dalla legge n. 89/2001.
- Il commissario ad acta nominato in un giudizio amministrativo deve depositare gli atti e i documenti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l'apposita procedura prevista per gli ausiliari del giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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