Sentenza n. 546/2026 - Latina, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Cassino n. 583/2024 pubbl. il 24/06/2024 RG n. 1508/2023 passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cassino n. 583/2024, passata in giudicato, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza, notificato e depositato il 7 gennaio 2026, deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza del Tribunale di Cassino n. 583/2024, notificata al Ministero il 10 luglio 2025 e passata in giudicato. La sentenza aveva condannato l'amministrazione a corrispondere alla docente il beneficio economico di 500 euro annui, mediante attivazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, oltre alle spese di lite. L'amministrazione intimata non si è costituita e non ha eseguito quanto dovuto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando l'esistenza di un obbligo giudiziale definitivo, la notifica della sentenza all'amministrazione e il mancato adempimento, in assenza di elementi ostativi dedotti dall'amministrazione. Ha assegnato al Ministero un termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione per eseguire la pronuncia del Tribunale di Cassino. Ha inoltre disposto che, in caso di persistente inadempimento, l'esecuzione sia curata nei successivi sessanta giorni da un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina o in un funzionario delegato, da insediare su sollecitazione della ricorrente. Il compenso del commissario, posto a carico del Ministero, è stato liquidato in 1.000 euro, salvo conguaglio. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
La sentenza posta in esecuzione aveva riconosciuto alla docente il beneficio economico annuo di 500 euro mediante attivazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
La sentenza del Tribunale di Cassino è stata notificata al Ministero ai fini dell'esecuzione secondo la disciplina richiamata dal giudice.
Massime di principio
- La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato da parte di un'amministrazione pubblica, a fronte della sua notificazione e in assenza di elementi ostativi, giustifica l'accoglimento del ricorso per ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e prevedere, per l'ipotesi di ulteriore inerzia, l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta.
- Il commissario ad acta può essere individuato già nella sentenza di ottemperanza, con previsione delle modalità e del termine per il suo insediamento su sollecitazione della parte interessata.
- Le spese e il compenso del commissario ad acta possono essere posti a carico dell'amministrazione inadempiente.
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