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Sentenza

Sentenza n. 4814/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento a) della determina dirigenziale n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 con la quale la Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha individuato l''''elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e le quote di ripiano dovute dalle medesime aziende alla Regione per il quadriennio 2015-2018, in particolare nella parte in cui ha individuato la quota dovuta dal Laboratorio Momic S.a.S. di Stefano Momic & C. in euro 84.190,86; b) del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''''Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; c) del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; d) ove occorrer possa, dell''''intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni - Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l''''adozione delle linee guida propedeutiche all''''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell''''art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; e) sempre ove occorre possa, dell''''accordo della Conferenza Stato-Regioni - Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell''''articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018”; f) di ogni altro atto a questi presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso ad oggi non conosciuto dal ricorrente.

Giustizia amministrativa202302147

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione regionale di individuazione della quota di payback dovuta per dispositivi medici relativa agli anni 2015-2018, unitamente agli atti ministeriali e agli accordi e intese presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato la determinazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che le aveva posto a carico una quota di ripiano pari a euro 84.190,86 per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici nel quadriennio 2015-2018, nonché i decreti ministeriali, le linee guida, l'intesa e l'accordo presupposti. Il testo della sentenza non riporta i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio la Regione ha dichiarato l'avvenuto pagamento, da parte della ricorrente, di una somma pari al 25% dell'importo originariamente determinato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha ritenuto rilevanti l'avvenuto pagamento della quota ridotta del 25% e l'art. 7, comma 1, del d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118, che prevede che l'accertamento del versamento della quota ridotta determini la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali. Il Collegio ha tuttavia qualificato l'esito processuale come improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, richiamando la distinzione rispetto alla cessazione della materia del contendere: quest'ultima presuppone la piena realizzazione dell'interesse sostanziale, mentre la sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando un nuovo assetto di interessi rende impossibile o inutile il conseguimento del bene della vita perseguito. Le spese sono state compensate tra le parti costituite in ragione della natura processuale della decisione e della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali …

    La disciplina del pagamento della quota ridotta al 25% e del relativo accertamento regionale rende inutile la prosecuzione dei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di payback; nel caso concreto il giudice ha qualificato tale effetto come sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    È richiamato quale fondamento dei provvedimenti regionali e provinciali oggetto dei ricorsi in materia di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Costituisce il riferimento processuale per la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    È richiamato tra le disposizioni processuali applicate nella definizione del giudizio.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse sussiste quando, nel corso del giudizio, interviene un assetto di interessi che rende impossibile o inutile il conseguimento del bene della vita perseguito con il ricorso, anche senza la piena realizzazione dell'interesse sostanziale originario.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone invece la piena soddisfazione dell'interesse sostanziale sotteso all'azione, con conseguimento del bene della vita richiesto dal ricorrente.
  • Nel contenzioso relativo ai provvedimenti regionali e provinciali di payback dei dispositivi medici, l'accertamento dell'avvenuto versamento della quota ridotta prevista dalla normativa sopravvenuta rende inutile la prosecuzione del giudizio contro tali provvedimenti.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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