Cassazione Civile, Ordinanza n. 14896/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall'irrogazione, da parte dell'INPS, di una sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un giorno nei confronti di un proprio dipendente, legale di primo livello, per la mancata preventiva comunicazione del conferimento di una procura speciale a tempo indeterminato rilasciatagli dal legale rappresentante di una società di gestione immobiliare. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda del dipendente volta a ottenere la nullità o l'annullamento della sanzione. In cassazione il lavoratore ha proposto cinque motivi: (1) violazione dell'art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che il termine per concludere il procedimento disciplinare decorresse già dal primo atto istruttorio utile e non da successivi accertamenti ritenuti dal giudice di merito; (2) violazione della disciplina disciplinare interna, deducendo che non fosse stata contestata la specifica fonte regolamentare richiamata dalla Corte territoriale e che il regolamento non si applicherebbe a incarichi già in essere; (3) violazione degli artt. 53 d.lgs. n. 165/2001, 60 d.P.R. n. 3/1957, 2380 e 2475 c.c. e dell'interpretazione del messaggio Hermes, sostenendo che la procura speciale gratuita non integrasse incarico incompatibile o soggetto a preventiva comunicazione; (4) violazione dell'art. 2106 c.c. per sproporzione della sanzione; (5) violazione delle norme sulle spese di lite, sostenendo che la causa avesse valore pari alla sola giornata di retribuzione trattenuta e non fosse indeterminabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi del ricorso. Ha ritenuto che, ai fini dell'art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, il termine per la conclusione del procedimento disciplinare decorre dall'acquisizione della notizia di infrazione intesa come informazione sufficientemente completa da consentire l'avvio corretto del procedimento, e che nel caso concreto gli accertamenti successivi erano ex ante utili e quindi idonei a spostare in avanti il dies a quo; ha inoltre affermato che l'obbligo di preventiva comunicazione dell'incarico extraistituzionale discendeva dall'art. 53 d.lgs. n. 165/2001 e dal principio di esclusività del pubblico impiego, a prescindere dalla gratuità dell'incarico e dalla mancata spendita di poteri gestori; ha escluso la censura sulla proporzionalità, rilevando che la sanzione era quella minima edittale prevista e che il giudizio di proporzionalità è sindacabile in cassazione solo in casi limitati; ha infine confermato che la controversia sulla legittimità della sanzione disciplinare è di valore indeterminabile ai fini della liquidazione delle spese. Il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese e con ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001
termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall'acquisizione della notizia dell'infrazione
Il termine decorre solo quando l'ufficio competente acquisisce una notizia di infrazione sufficientemente definita da consentire l'avvio corretto del procedimento disciplinare; gli accertamenti istruttori vanno valutati ex ante per la loro utilità potenziale, non ex post per il loro esito concreto.
art. 53 d.lgs. n. 165/2001
resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità; il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da società o persone fisiche che svolgano attività d'impresa o commerciale
La norma tutela il principio di esclusività del pubblico impiego e impone la preventiva comunicazione/autorizzazione di incarichi extraistituzionali che possano porre problemi di incompatibilità, anche se gratuiti.
art. 60 d.P.R. n. 3/1957
disciplina delle incompatibilità dei pubblici dipendenti
È richiamato come fonte della disciplina generale delle incompatibilità nel pubblico impiego, rilevante per verificare la compatibilità dell'incarico conferito al dipendente.
art. 97 Cost.
È richiamato come fondamento dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, che sorreggono la disciplina delle incompatibilità e del controllo sugli incarichi extraistituzionali.
art. 98 Cost.
i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione
Costituisce il fondamento del principio di esclusività dell'impiego pubblico e della necessità di evitare incarichi incompatibili o confliggenti.
art. 2106 c.c.
Il giudizio di proporzionalità della sanzione disciplinare è riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per totale mancanza di motivazione, motivazione apparente o altri specifici vizi di legittimità.
art. 1, comma 3, l. n. 247/2012
È richiamato dal ricorrente in tema di liquidazione delle spese, ma la Corte ritiene corretta la qualificazione della causa come di valore indeterminabile.
art. 13, comma 6, l. n. 247/2012
Richiamato dal ricorrente per contestare la liquidazione delle spese; la Corte conferma invece la natura indeterminabile del valore della controversia disciplinare.
art. 4, comma 10, l. n. 55/2014
Citato nel motivo sulle spese, ma non accoglie la tesi del ricorrente in ordine al valore della causa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 2, comma 6, lett. b) del Regolamento di disciplina per il personale delle Aree dei professionisti e medica
È la base disciplinare applicata per la sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione irrogata al dipendente.
artt. 2380 e 2475 c.c.
Richiamati nel ricorso per sostenere che la procura speciale non equivalga a carica gestoria; la Corte nega rilievo decisivo a tale impostazione perché l'obbligo di comunicazione sussiste anche per incarichi con ampi poteri gestori conferiti da soggetti imprenditoriali.
art. 1362 c.c.
Invocato per l'interpretazione del messaggio interno Hermes, ma la Corte non accoglie la lettura proposta dal ricorrente.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il dies a quo del termine per concludere il procedimento disciplinare decorre dall'acquisizione di una notizia di infrazione già sufficientemente completa e utilizzabile per avviare correttamente contestazione, istruttoria e decisione; gli ulteriori accertamenti rilevano se, valutati ex ante, erano potenzialmente utili alla contestazione o alla migliore qualificazione del fatto.
- Ai fini della disciplina delle incompatibilità e del principio di esclusività del pubblico impiego, rileva l'obbligo di preventiva comunicazione/autorizzazione di incarichi extraistituzionali conferiti da soggetti che svolgono attività imprenditoriale o commerciale, anche quando l'incarico sia gratuito, se esso presenta poteri o contenuti tali da imporre una valutazione di compatibilità da parte dell'amministrazione.
- La gratuità dell'incarico non esclude, di per sé, l'obbligo di comunicazione e la conseguente rilevanza disciplinare della sua omissione quando la normativa mira a prevenire conflitti di interessi e a consentire il controllo sull'esclusività del rapporto di impiego.
- Il giudizio di proporzionalità della sanzione disciplinare è un apprezzamento di merito; in cassazione può essere censurato solo per radicali vizi motivazionali o giuridici, non per una mera diversa valutazione del fatto.
- La controversia avente a oggetto la legittimità di una sanzione disciplinare va considerata di valore indeterminabile ai fini della liquidazione delle spese, perché incide non solo sull'aspetto economico della sanzione ma anche sullo status professionale e sul giudizio di disvalore riferito al lavoratore.
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