Sentenza del 15/03/2016 n. 522 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Atti impugnabili - Avviso di iscrizione ipotecaria su immobili - E' atto autonomamente impugnabile, ma solo per vizi propri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione non può essere accolta nei limiti in cui mira a far valere vizi propri dei ruoli o delle cartelle mediante l'impugnazione dell'avviso ipotecario. L'avviso di iscrizione di ipoteca è autonomamente impugnabile, ma esclusivamente per vizi propri dell'avviso stesso; non può invece essere utilizzato per contestare indirettamente atti presupposti ormai non impugnati.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di iscrizione di ipoteca, deducendo vizi riferibili alle iscrizioni a ruolo o alle cartelle di pagamento che costituivano gli atti presupposti dell'iscrizione ipotecaria. Tali atti presupposti, tuttavia, non erano stati autonomamente impugnati.
Norme richiamate
Art. 19, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Gli atti elencati sono autonomamente impugnabili
L'avviso di iscrizione ipotecaria rientra tra gli atti autonomamente impugnabili, ma il ricorso contro di esso è limitato alla deduzione di vizi propri dell'atto e non consente di rimettere in discussione vizi riferibili a ruoli o cartelle presupposti non tempestivamente impugnati.
Massime di principio
- Un atto della riscossione autonomamente impugnabile deve essere contestato entro i termini previsti e per i suoi specifici vizi.
- L'impugnazione di un atto successivo non consente, di regola, di recuperare contestazioni relative ad atti presupposti già notificati e non impugnati.
- Nel ricorso occorre distinguere tra vizi propri dell'atto impugnato e vizi degli atti precedenti su cui esso si fonda.
- Se si intendono contestare cartelle o iscrizioni a ruolo, tali contestazioni devono essere proposte contro quegli atti, oppure nei casi consentiti facendo valere la loro omessa notificazione secondo le regole applicabili.
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