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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 684/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: 1) questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 del decreto-legge 17/03/2020 n.18 ("Cura Italia"), per il rinvio d'udienza comunicato solo al difensore via PEC, con presunta violazione degli artt. 606 lett. c) e 178 lett. c) c.p.p.; 2) violazione di legge e difetto di motivazione per presunta mancata valutazione corretta delle dichiarazioni della persona offesa ai sensi dell'art. 210 c.p.p., anche alla luce della pendenza di un procedimento a parti invertite; 3) vizio di motivazione in relazione all'allegato mancato riscontro delle dichiarazioni della persona offesa, posto che i testimoni non avrebbero riferito l'aggressione fisica e uno dei coimputati era stato assolto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. In sintesi: 1) ha rigettato la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 83 D.L. "Cura Italia" (in particolare il comma 14) ritenendo legittima la comunicazione tramite PEC al difensore in periodo di sospensione delle attività giudiziarie per pandemia e non violativa del diritto di difesa; 2) ha ritenuto che le censure sulla valutazione delle prove siano questioni di merito non riesaminabili in sede di legittimità, essendo corretta la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto credibile la persona offesa grazie a riscontri testimoniali e alla certificazione medica; 3) ha confermato la possibilità di utilizzare dichiarazioni rese in indagini preliminari quando al momento della deposizione il dichiarante era solo "persona informata sui fatti" (richiamando il principio di "tempus regit actum" e la giurisprudenza Lo Presti), salvo prova contraria da parte di chi si oppone. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; nulla sulla rifusione delle spese alla parte civile.

Norme richiamate

  • Codice penale

    art. 56; art. 610; art. 582

    Articoli indicati per i reati contestati: concorso/commissione del tentativo di violenza privata e di lesioni personali (capo A: artt. 56 e 610; capo B: art. 582). La sentenza impugnata ha condannato il ricorrente sulla base di tali norme.

  • Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Cura Italia"), art. 83, comma 14

    La norma autorizza, per il periodo di sospensione dell'attività giudiziaria per pandemia, a eseguire le comunicazioni e notificazioni degli avvisi e provvedimenti mediante invio alla PEC del difensore di fiducia. La Corte ha ritenuto questa modalità legittima e compatibile con il diritto di difesa nel contesto emergenziale.

  • Codice di procedura penale

    art. 178 lett. c); art. 210

    Art. 178 lett. c) richiamato dal ricorrente in relazione alle modalità di comunicazione degli atti; la Corte ha ritenuto non violato il parametro. Art. 210 disciplina l'assunzione della testimonianza e le incompatibilità: la Corte ha affermato che le dichiarazioni rese quando il dichiarante era "persona informata sui fatti" sono utilizzabili anche se questi poi diventa indagato, salvo che chi si oppone dimostri che al momento della escussione la diversa veste fosse nota e non denunciata.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Richiamati dalla dottrina del ricorrente e dalla Corte: l'art. 24 (diritto alla difesa) non è stato ritenuto leso dall'uso della PEC al difensore in emergenza; l'art. 3 (uguaglianza) non è ritenuto parametro efficace per censurare la norma emergenziale nella forma prospettata.

Massime di principio

  • La comunicazione del rinvio d'udienza tramite invio alla PEC del difensore di fiducia, prevista dal decreto-legge emergenziale, è considerata legittima e non viola automaticamente il diritto di difesa quando giustificata da esigenze straordinarie (es. pandemia).
  • In sede di legittimità (Cassazione) non è consentito riesaminare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito: le censure che chiedono una diversa valutazione degli elementi probatori sono, di regola, inammissibili se non prospettano vizi di legalità o illogicità del percorso argomentativo.
  • Le dichiarazioni rese in indagini preliminari da chi al momento era "persona informata sui fatti" sono utilizzabili anche se quella persona poi diventa indagata o parte; l'opponente deve provare che al tempo dell'escussione la diversa veste processuale era già nota e avrebbe reso la testimonianza incompatibile.
  • L'onere di eccepire l'incompatibilità della persona chiamata a testimoniare (o l'inutilizzabilità della sua dichiarazione) grava sulla parte che intende opporsi e deve essere svolto tempestivamente; eccezioni tardive sono difficilmente efficaci.
  • Avviare ricorsi alla Corte di Cassazione richiede argomentazioni di diritto ben fondate: questioni meramente fattuali o generiche censure costituzionali prive di parametro indicato vengono dichiarate inammissibili e possono comportare condanne per lite temeraria.

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