Cassazione Penale, Sentenza n. 21439/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per plurime cessioni continuate di sostanza stupefacente (crack). Il difensore deduceva violazioni di legge e difetto di motivazione in relazione alla gravità indiziaria (in particolare per la presunta inesatta individuazione dell'abitazione come luogo di consumazione degli episodi sulla base di pedinamenti GPS), criticava l'uso e l'interpretazione delle intercettazioni, lamentava l'assenza di perquisizioni e sequestri e la mancata valutazione dell'ipotesi di lieve entità ex art. 73 comma 5 DPR 309/90 e dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p., nonché l'omessa motivazione sulle esigenze cautelari e sulla loro attualità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse compiuto un analitico esame degli elementi (intercettazioni integrate con dati GPS e posizionamento dei veicoli) idoneo a identificare l'abitazione del ricorrente come luogo di cessione e a valutare le conversazioni come indizi coerenti. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità. Ha escluso l'applicabilità del quarto/quinta comma di cui alla normativa sugli stupefacenti per la pluralità e tipologia delle cessioni (crack). Ha ritenuto inoltre legittima la valutazione delle esigenze cautelari alla luce della reiterazione, della professionalità delle condotte e della pregresse vicende personali e penali del ricorrente. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi degli artt. richiamati). Sentenza a motivazione semplificata.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. comma terzo
Base per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in cassazione; la corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che giustifica la condanna alle spese e la comminazione di somme alla Cassa delle ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilità.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato rispetto al vizio di motivazione: la Corte ha ritenuto che il riesame avesse adeguatamente motivato l'individuazione dell'abitazione e l'apprezzamento degli elementi probatori.
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme relative alla prova e alla utilizzazione delle intercettazioni; la Corte ha confermato la validità della valutazione delle conversazioni come dato probatorio integrato.
art. 275 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla contestazione sull'attualità e concretezza delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del tribunale del riesame.
art. 73 DPR 309/90 comma 5
Norma sulla non punibilità per lieve entità: esclusa dalla Corte nel caso in esame per la pluralità e la tipologia delle cessioni (crack), dunque non applicabile.
art. 62 n.4 c.p.
Attenuante della minima quantità/occasionalità: la Corte ha ritenuto non sussistere tale attenuante alla luce delle plurime cessioni e della tipologia della droga.
Giurisprudenza citata (Sez. U. n.22471/2015; Sez.2 n.35181/2013)
Principio richiamato: l'interpretazione delle intercettazioni e del linguaggio criptico è questione di fatto riservata al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
Massime di principio
- L'interpretazione delle intercettazioni è principalmente questione di fatto: il giudice di merito può dare una lettura coerente e integrata del contenuto e tale valutazione è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità.
- La integrazione tra dati intercettivi e dati di localizzazione (GPS/posizionamento veicoli) può legittimamente comprovare l'individuazione del luogo di consumazione del reato, purché il giudice esponga i ragionamenti circostanziali che collegano i dati.
- L'assenza di perquisizioni o sequestri non impedisce automaticamente l'applicazione di misure cautelari se la valutazione complessiva delle prove (intercettazioni, GPS, dichiarazioni, reiterazione) è ritenuta idonea a dimostrare gravità indiziaria e esigenze cautelari.
- L'ipotesi di lieve entità ex art. 73 DPR 309/90 e l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. sono escluse se si verifica pluralità e serialità delle cessioni o la natura della sostanza (es. crack) che denota rilevanza penale superiore.
- Per la legittimità della custodia in carcere è necessaria una motivazione individualizzata sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, ostacolo alle indagini, gravità della personalità): ricorrono valide motivate valutazioni su precedenti specifici e sul 'profilo' dell'imputato.
- Dopo un annullamento della Cassazione con rinvio, il giudice del rinvio deve procedere ad un esame analitico dei punti indicati dalla cassazione; se il giudice del merito approfondisce e motiva in modo congruo quelle questioni, la cassazione non riforma le valutazioni di fatto se non per manifesta illogicità.
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