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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17730/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da quattro ordinanze-ingiunzione irrogate dalla Provincia di Prato per violazioni in materia di trasporto di rifiuti non pericolosi, contestate a diversi soggetti coinvolti nei trasporti e alla società destinataria dei rifiuti, nonché al legale rappresentante. Il ricorrente, autista di uno dei mezzi, aveva proposto opposizione sostenendo, in sintesi, che: la notificazione della sanzione non sarebbe stata tempestiva per mancata immediata contestazione; la Corte territoriale avrebbe ricostruito d'ufficio in modo errato i rapporti tra le imprese coinvolte e la disponibilità dei locali; la motivazione sarebbe viziata nella parte in cui valorizzava le dichiarazioni degli altri autisti; non vi sarebbe stato un vero rapporto di cogestione dell'impianto; egli non avrebbe potuto essere qualificato come trasgressore, perché gli obblighi documentali graverebbero sul trasportatore e non sull'autista; infine, difetterebbe l'elemento soggettivo, in particolare per errore scusabile sulla liceità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata aveva comunque esaminato la questione della contestazione/notifica tempestiva e aveva correttamente individuato il momento di accertamento ai fini dell'art. 14 l. 689/1981. Ha dichiarato inammissibili i motivi secondo, terzo e quarto, poiché miravano a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità, in presenza di motivazione non apparente né illogica. Ha respinto il quinto motivo rilevando che la norma sanzionatoria colpisce chiunque effettui il trasporto con formulario incompleto o inesatto e che, comunque, il ricorrente aveva sottoscritto il formulario come trasportatore, assumendosi la responsabilità di quanto in esso indicato. Ha respinto anche il sesto motivo, perché la sottoscrizione del formulario e la relativa assunzione di responsabilità escludevano la configurabilità di un errore scusabile sulla liceità del fatto. Sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14 L. n. 689/1981

    obbligo di immediata contestazione e notifica entro novanta giorni dall'accertamento

    l'accertamento non coincide con la mera acquisizione materiale del fatto, ma con il momento in cui l'autorità acquisisce e valuta tutti i dati indispensabili per verificare la violazione.

  • art. 112 c.p.c.

    è richiamato dai motivi di ricorso per dedurre omessa pronuncia o ultrapetizione, ma la Corte esclude la violazione perché il giudice di merito aveva effettivamente esaminato le questioni.

  • art. 132 c.p.c.

    è invocato per contestare la motivazione della sentenza di appello; la Corte ritiene la motivazione sufficiente e non apparente.

  • art. 111 Cost.

    è richiamato in relazione al dovere di motivazione; la Corte ritiene integrato il minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 101 c.p.c.

    è invocato per denunciare una pretesa decisione fondata su rilievi officiosi; la Corte esclude la violazione perché si trattava di valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 2729 c.c.

    è richiamato nel motivo relativo alle presunzioni, ma la censura è ritenuta inammissibile perché diretta a una diversa lettura del materiale probatorio.

  • art. 15 D. Lgs. n. 22/1997

    norma richiamata quale prescrizione documentale nel trasporto di rifiuti, violata mediante formulari recanti dati inesatti.

  • art. 52, comma 3, D. Lgs. n. 22/1997

    "chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario di cui all’art. 15 ovvero indica nel formulario dati incompleti o inesatti"

    la disposizione consente di sanzionare anche l'autista che effettua il trasporto e sottoscrive il formulario inesatto, se la sua condotta materiale è riferibile alla violazione.

  • D.M. n. 145 del 1.4.1998

    richiamato insieme alle norme sul trasporto di rifiuti per sostenere la tesi difensiva sull'obbligo documentale, ma senza accoglimento.

  • art. 5 c.p.

    richiamato per escludere l'errore sulla liceità del fatto; la Corte ritiene che l'assunzione di responsabilità nel formulario escluda l'errore scusabile.

  • art. 3 L. n. 689/1981

    richiamato per l'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo; la Corte ritiene integrata la responsabilità del trasgressore sulla base della condotta accertata.

  • Corte cost. n. 363/1988

    richiamata in tema di errore sulla liceità del fatto nelle sanzioni amministrative, ma la censura è respinta per difetto del presupposto fattuale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • In tema di sanzioni amministrative, il termine per la notifica quando manchi la contestazione immediata decorre dal momento in cui l'autorità ha acquisito e valutato tutti gli elementi necessari a verificare la violazione, e non dalla semplice ricezione materiale del fatto.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio: la censura è inammissibile se mira soltanto a sostituire una diversa lettura delle prove a quella compiuta dal giudice di merito, purché la motivazione sia effettiva, non apparente e logicamente coerente.
  • Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, la critica che colpisca solo una di esse non può condurre alla cassazione se l'altra o le altre restano integre e sufficienti a sorreggere il decisum.
  • In materia di trasporto di rifiuti, la sanzione può colpire la persona fisica che realizza materialmente il trasporto e sottoscrive il formulario con dati incompleti o inesatti; non rileva una distinzione puramente formale tra chi organizza il servizio e chi guida il mezzo se la condotta materiale è direttamente riferibile al soggetto sanzionato.
  • La sottoscrizione del formulario di accompagnamento del rifiuto da parte del soggetto che effettua il trasporto può valere come assunzione di responsabilità per i dati in esso contenuti, escludendo la configurabilità di un errore scusabile sulla liceità del fatto.
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Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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