Cassazione Penale, Sentenza n. 27009/2022 del 13/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto del 1/06/2021 della Corte d'appello di Napoli che, in parziale riforma del decreto di confisca del Tribunale di S. Maria C.V. del 2/07/2020, ha revocato la confisca del terreno agricolo in Castel Volturno (acquistato da Fabozzi il 20/12/1994) confermando il resto. I motivi prospettati sono molteplici: (i) nullità della notifica del decreto per mancato esperimento delle modalità previste dall'art.157, comma 8 c.p.p.; (ii) violazione e falsa applicazione delle norme sulle misure di prevenzione (artt. 1 e 4 d.lgs. n.159/2011, artt. della legge antimafia) per carenza motivazionale circa la sussistenza e la durata della "pericolosità sociale" di Ulderico Fabozzi; (iii) mancata prova dell'incidenza economica dei reati sul reddito e della sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio (richiesta di quantificazione dell'illecito profitto e corretta valutazione del condono tombale); (iv) vizio di motivazione sulla rilevanza temporale della pericolosità rispetto al momento di acquisizione dei beni; (v) eccezione di ne bis in idem con riferimento a precedente decreto di prevenzione del 2015; (vi) contestazioni documentali relative a redditi leciti, indennizzi assicurativi e provenienza dei mezzi finanziari usati per gli acquisti.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto i ricorsi fondati nei limiti indicati: ha censurato la Corte d'appello per carente motivazione in ordine al periodo temporale in cui dovesse ritenersi la pericolosità sociale di Fabozzi e per la mancanza di elementi idonei a dimostrare che egli "vivesse abitualmente" di proventi delittuosi nel periodo indicato. La Cassazione ha inoltre precisato i principi di diritto applicabili (necessità di correlazione temporale tra pericolosità e acquisti, onere della prova a carico della parte pubblica, possibilità per il proposto di fornire prova liberatoria). Sono state invece respinte/incensurate alcune doglianze: la censura sulla notifica è stata ritenuta inammissibile per carenza di interesse; l'obiezione di ne bis in idem con riferimento al precedente provvedimento di prevenzione è stata ritenuta non assoluta, potendo essere riesaminata ove sopravvengano nuovi elementi (e la Corte ha ritenuto tali elementi sopravvenuti). Conseguentemente la Cassazione ha annullato il provvedimento impugnato nei punti in cui la motivazione risultava carente e ha disposto il rinvio per nuovo esame conforme ai principi esposti (annullamento parziale e rinvio).
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia)
art. 1, comma 1, lett. c) e d), art. 4, art. 18, art. 27
La Corte richiama la nozione di "pericolosità sociale" e la necessità di correlare temporalmente la pericolosità con gli acquisti da confiscare; distingue tra pericolosità generica e qualificata e sottolinea che la confisca preventiva riguarda solo i beni acquistati nel periodo di pericolosità dimostrata
codice di procedura penale
art. 157, comma 8; art. 171, comma 1, lett. d); art. 649; art. 125
Art.157/171: regole sulla notifica e relative nullità, con incidenza sulla tempestività dei rimedi; art.649 e 125: si richiamano principi processuali relativi alla valutazione delle informazioni e alla rilevanza delle decisioni precedenti nei procedimenti di prevenzione
legge 31 maggio 1965, n. 575
Richiamata nella valutazione delle misure di prevenzione patrimoniali e della necessità di provare la sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio
giurisprudenza della Corte di cassazione (Sezioni Unite)
Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014 (Spinelli)
Affermata la necessità della correlazione temporale tra la condotta illecita produttiva di profitti e l'acquisto dei beni oggetto di confisca preventiva
Corte costituzionale
sentenza n. 24 del 24/01/2019
Ribadito che i requisiti delle misure patrimoniali devono essere accertati con riferimento al periodo temporale dell'incremento patrimoniale illecito
Massime di principio
- La pericolosità sociale ai fini della confisca preventiva deve essere accertata con riferimento a un arco temporale specifico: si confiscano solo i beni acquistati durante il periodo in cui il soggetto è risultato vivere abitualmente di proventi illeciti
- Spetta alla parte pubblica l'onere di provare la sproporzione tra patrimonio e redditi leciti e l'origine illecita dei beni; tali prove possono essere costituite anche da presunzioni, ma devono essere adeguatamente motivate
- Il proposto ha diritto a produrre prove liberatorie per dimostrare la lecita provenienza dei beni; il giudice deve valutare concretamente tali elementi prima di disporre l'ablazione patrimoniale
- Il criterio della correlazione temporale è essenziale: redditi o condoni riferibili a periodi anteriori al periodo di pericolosità contestato non possono essere usati automaticamente per giustificare sequestri successivi senza adeguata ricostruzione
- Nel diritto delle misure di prevenzione il principio del ne bis in idem non è assoluto: una precedente decisione negativa non impedisce un nuovo esame se sopraggiungono elementi nuovi rilevanti
- La nullità della notifica va dedotta e provata dall'interessato con riferimento alla effettiva conoscenza dell'atto; in assenza di prova contraria sussiste la presunzione di conoscenza legale per giacenza
- Il giudice di merito deve motivare specificamente le presunzioni utilizzate per collegare reati e redditi al patrimonio, indicando elementi sintomatici e quantificando, se necessario, i proventi illeciti in rapporto al valore degli investimenti
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