Cassazione Penale, Sentenza n. 10164/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che, essendosi verificata la morte dell'imputato, il reato si è estinto. Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Non è stata effettuata alcuna valutazione sul merito della condanna, che è cessata per effetto della morte.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Franchetto Renato proponeva ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 19/05/2025 che aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 216, comma 1, n. 1), R.D. n. 267/1942. Successivamente è stato prodotto il certificato di morte dall'avvocato, dal quale risultava il decesso dell'imputato in data 20/01/2026; tale documento è stato acquisito agli atti.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 1), R.D. n. 267/1942
Indica il reato per cui l'imputato era stato condannato; la Corte d'appello aveva confermato la condanna in relazione a tale norma
Principio dell'estinzione del reato per morte dell'imputato
La Corte ha applicato il principio secondo cui la morte dell'imputato determina l'estinzione del reato e, conseguentemente, l'annullamento della pronuncia penale impugnata senza rinvio
Massime di principio
- La morte dell'imputato durante il processo o nel corso dell'impugnazione comporta, di regola, l'estinzione del reato e l'annullamento delle sentenze penali impugnate; il giudice deve accertare formalmente il decesso e dichiarare l'estinzione.
- La prova del decesso deve essere tempestivamente depositata in atti (es. certificato di morte) perché il giudice possa pronunciarsi sull'estinzione; la mancata informazione può comportare atti processuali inutili.
- L'annullamento della sentenza per estinzione del reato non comporta una pronuncia sul merito (non si restaura la presunzione di innocenza in senso sostanziale, ma il procedimento penale cessa).
- Eventuali profili patrimoniali o civili collegati al reato (risarcimento, azioni civili, questioni patrimoniali) possono richiedere valutazione autonoma e non si estinguono automaticamente con la morte dell'imputato; va verificata la disciplina applicabile caso per caso.
- Se la morte interviene in momenti processuali diversi (prima della sentenza di primo grado, durante l'appello, dopo la sentenza definitiva), gli effetti sono simili in termini di estinzione penale, ma possono variare gli effetti esecutivi e le conseguenze civili; è necessario valutare il momento e la documentazione del decesso.
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