Cassazione Civile, Ordinanza n. 21901/2022 del 11/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
Il destinatario di una cartella esattoriale impugnava la pretesa deducendo l’omessa o nulla notificazione dei verbali di accertamento posti a base della cartella. In primo grado l’opposizione era stata accolta solo in parte: un verbale era stato annullato per irrituale notifica, mentre era stata ritenuta valida la notificazione di un secondo verbale. In appello il soccombente insisteva per la nullità di quest’ultimo verbale, sostenendo che la consegna a mezzo posta al portiere avrebbe richiesto, comunque, l’invio della raccomandata informativa e il rispetto dell’ordine preferenziale dei consegnatari previsto dall’art. 139 c.p.c.; inoltre denunciava violazione delle norme processuali e dell’onere probatorio, lamentando che il Tribunale non avesse considerato tali profili e avesse ritenuto inapplicabile la disciplina sopravvenuta. Con il ricorso per cassazione veniva quindi dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 115 e 116 c.p.c., dell’art. 7 l. n. 890/1982 e dell’art. 2697 c.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, per contestare la validità della notifica eseguita il 2 maggio 2007.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla mancata raccomandata informativa perché, al momento della notifica (2 maggio 2007), la disciplina che impone tale adempimento per le notifiche a persona diversa dal destinatario non era ancora applicabile ratione temporis. Quanto alla dedotta violazione dell’ordine di consegna e alle vane ricerche dei soggetti legittimati a ricevere l’atto, la Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva trascritto nel ricorso il contenuto della relata di notifica, impedendo il controllo di legittimità e violando il principio di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell’intimato. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 139 c.p.c.
È richiamato per sostenere che, quando l’atto è consegnato al portiere, occorra la raccomandata informativa e il rispetto dell’ordine preferenziale dei consegnatari; la Corte però osserva che la disciplina invocata non si applicava alla notifica eseguita nel 2007 nella parte relativa alla raccomandata informativa introdotta successivamente.
art. 115 c.p.c.
È evocato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata nella valutazione del materiale probatorio, ma la Corte non accede alla censura per difetto di specificità del motivo.
art. 116 c.p.c.
È richiamato insieme agli altri parametri processuali per contestare la valutazione del giudice di merito, ma non viene ritenuto violato per le ragioni processuali indicate dalla Corte.
art. 7 l. n. 890/1982
La Corte afferma che, nella formulazione anteriore alla novella del 2008, non prevedeva l’invio della raccomandata informativa in caso di consegna a persona diversa dal destinatario; tale adempimento è imposto solo per le notifiche effettuate dal 1 marzo 2008.
art. 2697 c.c.
È invocato dal ricorrente sotto il profilo dell’onere della prova, ma la Corte non lo ritiene decisivo per la definizione della censura.
art. 360, n. 5, c.p.c.
È dedotto per omesso esame di una circostanza determinante, ma la Corte non esamina il vizio nel merito perché il motivo è dichiarato inammissibile.
art. 366 c.p.c.
È richiamato dalla Corte per affermare che il ricorso deve essere specifico e autosufficiente: la mancata trascrizione della relata di notifica impedisce il controllo sulla dedotta violazione dell’ordine di consegna.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ne dà atto ai fini dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell’esito del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
È richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002, fondando il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza.
art. 36, comma 2-quater, D.L. n. 248/2007
È menzionato nella giurisprudenza richiamata dalla Corte per spiegare l’introduzione dell’obbligo di raccomandata informativa nelle notifiche postali a decorrere dal 1 marzo 2008.
art. 36, comma 2-quinquies, D.L. n. 248/2007
È richiamato per individuare la decorrenza temporale dell’applicazione della novella del 2008 alle notifiche eseguite dal 1 marzo 2008.
Massime di principio
- La disciplina della notificazione a mezzo posta va applicata secondo il regime temporale vigente al momento del compimento della notifica: gli adempimenti introdotti da una riforma successiva non incidono sulle notifiche già eseguite in precedenza.
- Quando si contesta in cassazione la ritualità della notificazione e il contenuto della relata è decisivo, il ricorrente deve riportarne integralmente il testo nel ricorso; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
- La deduzione di violazioni in materia di notifiche non può essere accolta se la censura presuppone l’esame di un documento non trascritto o comunque non riprodotto in modo idoneo a consentire il controllo di legittimità.
- L’obbligo della raccomandata informativa previsto per la consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario opera solo per le notifiche effettuate dopo l’entrata in vigore della norma che lo ha introdotto.
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