Cassazione Penale, Sentenza n. 47318/2023 del 24/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imputazione di carenza della motivazione e valutazione erronea delle prove: si contestava l'assenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione (sostenendo che la Levakovic non aveva mai avuto il possesso stabile della tessera, ma solo una detenzione temporanea), l'erronea qualificazione della sua condotta come 'ricevere' la carta e la manifesta illogicità/omissione della motivazione; si contestava inoltre l'insussistenza dell'elemento materiale del delitto previsto dall'art. 493-ter c.p. per l'episodio al "Game Stop" e la valutazione insufficiente delle prove per l'episodio presso "Sorelle Ramonda", nonché la rideterminazione temporale dei fatti e la mancata distinzione dei coefficienti di responsabilità tra le imputate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure proposte fossero, in massima parte, una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio riservata al merito e non fondata su un vizio del percorso motivazionale. Ha confermato che, sulla base degli elementi emersi in dibattimento, la ricorrente aveva fatto uso della tessera (posse della playstation acquistata e digitazione del PIN presso "Sorelle Ramonda") e che la qualificazione dei fatti da parte dei giudici di merito non risultava viziata al punto da giustificare la cassazione. In accoglimento dell'art. 616 c.p.p. ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di Euro 3.000,00 per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 493-ter cod. pen.
Rilevato quale norma applicabile al caso: l'utilizzo della carta di pagamento (anche tramite digitazione del PIN, prelievi o pagamenti) è parametro probatorio dell'impiego illecito della tessera; la Corte di merito ha ritenuto provato l'uso della carta da parte della ricorrente in relazione agli episodi contestati.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente alla Corte, nel pronunciare l'inammissibilità del ricorso, di condannare la parte privata al pagamento delle spese e, se ravvisata colpa nella proposizione del ricorso, a una somma a favore della Cassa delle ammende: applicata nel caso con commisurazione della somma a Euro 3.000,00.
Giurisprudenza citata: Sez.2, Slavov, Rv.278225 (18/10/2019, dep. 31/01/2020)
Principio secondo cui, in caso di smarrimento di carte o assegni che conservino chiari segni esteriori di legittimo possesso altrui, la relazione materiale tra cosa e titolare non si estingue automaticamente: chi si impossessa senza restituire può integrare reato di furto e i successivi possessori che fanno circolare il bene possono integrare il reato di ricettazione.
Principio di diritto sulla limitazione del sindacato di legittimità
La Corte di Cassazione ribadisce che non può riconsiderare liberamente la valutazione delle prove fatta dai giudici di merito; sono inammissibili censure che chiedano una rivalutazione probatoria anziché l'accertamento di un vizio logico-giuridico della motivazione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina il merito probatorio: per impugnare con successo bisogna individuare e motivare un vizio logico-giuridico nella motivazione del giudice di merito, non proporre una diversa lettura dei fatti.
- Nel reato di ricettazione, la semplice assenza del nominativo sulla tessera o la dichiarata 'detenzione temporanea' non esclude automaticamente la responsabilità: l'uso concreto della carta, la mancata restituzione e la circolazione del bene possono integrare il reato.
- Per l'art. 493-ter c.p. è rilevante l'elemento materiale dell'uso della carta (prelievi, pagamenti, digitazione del PIN); la prova di tali condotte nei fatti concreti rafforza la responsabilità anche in presenza di titolarità non nominativa della carta.
- Chi impugna per carenza di motivazione deve specificare in che punto la motivazione è formale o illogica e dimostrare che la capacità dimostrativa delle prove è stata valutata in modo viziato; non è sufficiente sostenere alternative ricostruzioni plausibili.
- Proporre un ricorso infondato o meramente riconsiderativo può comportare l'inammissibilità e l'obbligo di pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 47186/2023 del 24/11/2023
- Sentenza penale · 24 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 47189/2023 del 24/11/2023
- Sentenza penale · 24 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 47190/2023 del 24/11/2023
- Sentenza penale · 24 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 47193/2023 del 24/11/2023
- Sentenza penale · 24 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 47194/2023 del 24/11/2023
- Sentenza penale · 24 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 47197/2023 del 24/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →