Ordinanza n. 5497/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento dei seguenti atti: a) il bando di concorso per titoli ed esami per l’assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari di Polizia, indetto con decreto del 28 marzo 2025 del Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, nonché degli artt. 3, 4 e 5 del bando stesso, ove pongono, rispettivamente, il limite di età di anni 30 e l’obbligo di presentare domanda con modalità telematica; b) le specifiche tecniche e il form di presentazione della domanda, nella parte in cui impediscono ai candidati di età superiore a 30 anni di proseguire nella formazione e presentazione della candidatura; c) il D.M. Interno n. 198/2003; d) l’art. 3 D.M. Interno n. 103/2018, nella parte in cui pone il limite di età di 30 anni per la partecipazione al concorso per l’assunzione di Commissari di Polizia di Stato; e) il D.M. Interno n. 168/2022; f) la relazioni istruttorie e gli atti inerenti alla conferma del citato limite di età; g) il provvedimento implicito di esclusione/non ammissione della ricorrente al concorso de quo; h) il decreto del Capo della Polizia del 6 maggio 2025, recante nomina della Commissione giudicatrice; i) la comunicazione del 9 maggio, anche nella parte in cui fissa la data di pubblicazione delle prove scritte, nonché la comunicazione del 15 maggio 2025, che fissa una nuova data di pubblicazione del calendario delle prove scritte, e la comunicazione del 23 maggio 2025, che fissa le prove scritte per i giorni 17 e 18 giugno 2025; l) ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e comunque connesso agli atti innanzi impugnati; nonché per l’accertamento dell’illegittimità e l’annullamento del silenzio serbato dall’Amministrazione sulla richiesta di risoluzione del blocco della procedura di presentazione della candidatura, formalizzata dalla candidata il 03.04.2025; nonché, ove e per quanto occorra per la disapplicazione e la promozione di incidente di legittimità costituzionale o pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, dell’art. 1 d.lgs. n. 95/2017, nella parte in cui istituisce il limite di età di 30 anni per la partecipazione al concorso de quo, nonché dell’art. 3 d.lgs. n. 334/2000, nella parte in cui pone il limite di età di 30 anni per la partecipazione al concorso e dell’art. 3, comma 2 lettere c) ed e), d.lgs. n. 216/2003, nella parte in cui possano interpretarsi nel senso di legittimare deroghe al “principio di parità di trattamento senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età, di nazionalità e di orientamento sessuale” nell’accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente “compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione”; dell’art. 3, comma 6, legge n. 127/1997 e degli artt. 2 e 4 D.P.R. n. 487/1994, nella parte in cui possano interpretarsi nel senso di consentire l’imposizione del limite di età di 30 anni per la partecipazione al concorso per l’assunzione di commissari di Polizia di Stato e nella parte in cui possano interpretarsi nel senso di legittimare il format di presentazione della domanda utilizzato dall’Amministrazione resistente; e di ogni ulteriore norma o regolamento, ove ritenuti ostativi all’accoglimento della domanda;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Bando per l'assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari di Polizia e atti connessi, nella parte relativa al limite di età di 30 anni e alle modalità telematiche di presentazione della domanda, nonché silenzio dell’Amministrazione sulla richiesta di rimozione del blocco della candidatura
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il bando di concorso e gli atti presupposti e connessi, contestando il limite di età di 30 anni per la partecipazione alla procedura e le modalità telematiche di presentazione della domanda, che le avrebbero impedito di completare la candidatura. Ha inoltre impugnato il provvedimento implicito di esclusione o non ammissione, il silenzio serbato dal Ministero sulla richiesta di risoluzione del blocco della procedura di candidatura, la nomina della commissione giudicatrice e gli atti relativi al calendario delle prove. Sono state prospettate questioni di compatibilità del limite anagrafico con la normativa interna, costituzionale ed europea, con richiesta, ove necessario, di disapplicazione o di promozione di incidente di costituzionalità o rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Dall’ordinanza non emerge una decisione definitiva sui motivi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha confermato le misure cautelari già adottate, che avevano consentito l’ammissione interinale della ricorrente alla procedura. Ha rilevato che la candidata ha superato le prove scritte ed è risultata idonea agli accertamenti di efficienza fisica, psico-fisici e attitudinali. In conseguenza di tali sviluppi, ha disposto che l’Amministrazione la sottoponga alla prova orale e, in caso di superamento, a ogni ulteriore prova o verifica prevista dalla lex specialis e non ancora espletata. Il Ministero dovrà poi depositare una relazione documentata e aggiornata sugli esiti delle prove e sugli eventuali atti adottati medio tempore in relazione alla posizione della ricorrente. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 23 giugno 2026; non è stata quindi definita la controversia nel merito.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. n. 95/2017
istituisce il limite di età di 30 anni per la partecipazione al concorso
La disposizione è indicata dalla ricorrente come norma della cui legittimità e interpretazione si discute, ma l’ordinanza non definisce la relativa questione.
art. 3 d.lgs. n. 334/2000
pone il limite di età di 30 anni per la partecipazione al concorso
La disposizione è richiamata tra le norme contestate dalla ricorrente; l’ordinanza non ne offre un’interpretazione definitiva.
art. 3, comma 2, lettere c) ed e), d.lgs. n. 216/2003
principio di parità di trattamento senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età, di nazionalità e di orientamento sessuale nell’accesso all’occupazione e al lavoro
La ricorrente ne deduce la possibile incompatibilità con deroghe al divieto di discriminazione per età; la questione resta non decisa.
art. 3, comma 6, l. n. 127/1997
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla legittimità del limite anagrafico; nessuna decisione definitiva è contenuta nell’ordinanza.
artt. 2 e 4 d.P.R. n. 487/1994
Richiamati dalla ricorrente in relazione al limite di età e alle modalità di presentazione della domanda; l’ordinanza non definisce la relativa questione.
art. 99 c.p.a.
Non risulta applicato nel dispositivo; la ricorrente ha prospettato questioni di legittimità costituzionale e pregiudiziali europee, ma il TAR non ha disposto alcuna rimessione.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando l’ammissione interinale alla procedura concorsuale consente al candidato di superare alcune prove e di risultare idoneo agli accertamenti successivi, il giudice può confermare la misura cautelare e ordinare all’amministrazione la prosecuzione della procedura nei confronti dell’interessato, fino all’espletamento delle prove ancora previste dalla lex specialis.
- La conferma dell’ammissione cautelare e l’ordine di prosecuzione della procedura non definiscono il merito della controversia sulla legittimità del requisito di partecipazione contestato, né comportano una definitiva ammissione del candidato alla procedura.
- Il giudice può disporre il deposito di una relazione amministrativa aggiornata e documentata sugli esiti delle prove e sugli atti adottati medio tempore, al fine di acquisire gli elementi necessari per la prosecuzione del giudizio.
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