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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00176/2026 del 05/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva quattro censure: (1) mancata applicazione della speciale tenuità ex art. 131‑bis c.p., sostenendo che la condotta era unitaria e tenue; (2) errata negazione delle pene sostitutive ex art. 58 L. 689/81 (in relazione all'art. 2, comma 4 c.p.), lamentando un vizio di motivazione e ritenendo applicabile la disciplina previgente alla riforma (d.lgs. 150/2022); (3) illegittima confisca di denaro ex art. 240 c.p., contestata come non riconducibile a profitto o prezzo dello spaccio; (4) vizio nella determinazione della pena e carenza motivazionale della dosimetria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto inammissibile la tesi sulla tenuità perché la motivazione dei giudici di merito ha correttamente evidenziato la gravità della condotta in ragione della sostanza e del numero/valore delle dosi (42 dosi). Il secondo motivo è stato dichiarato infondato: la Corte ha confermato che, anche dopo le modifiche normative, il giudice deve valutare i criteri di cui all'art. 133 c.p. e può tener conto dei precedenti per valutare l'efficacia delle pene sostitutive; la sentenza di merito ha adeguatamente motivato sul profilo della recidiva specifica e della scelta di vita del ricorrente. Il terzo motivo è inammissibile come nuovo e, comunque, la confisca (parte della somma, 30 euro) è stata ritenuta riconducibile a prodotto/prezzo del reato alla luce delle contestazioni per detenzione e cessione; richiamati i limiti di motivazione più rigorosi in caso di somme modeste ai sensi dell'art. 85‑bis d.P.R. 309/1990 e art. 240‑bis c.p. Il quarto motivo è inammissibile per genericità e novità: la motivazione sulla misura della pena è stata ritenuta sufficiente nel suo insieme. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Fattispecie contestata (detenzione e cessione di stupefacenti); fondamento per la condanna e per la ricostruzione della natura dell'attività di spaccio.

  • art. 131‑bis c.p.

    Richiamata dal ricorrente per la speciale tenuità; la Corte ha escluso l'applicabilità in presenza di quantità/numero di dosi e della gravità della sostanza.

  • art. 58, legge 24 novembre 1981 n. 689

    Norma sulle pene sostitutive come novellata: il giudice deve valutare i criteri dell'art. 133 c.p. e l'idoneità della pena sostitutiva alla rieducazione; i precedenti possono essere considerati sotto il profilo dell'efficacia della pena sostitutiva.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena che devono essere considerati anche in tema di scelta di pene sostitutive (valutazione della rieducazione e prevenzione di nuovi reati).

  • art. 59, legge 689/81

    Condizioni ostative previste dalla legge sono riferite al reato e non escludono la possibilità di valutare i precedenti per l'efficacia della pena sostitutiva.

  • art. 240 c.p.

    Consente la confisca di cose che costituiscono il profitto o il prezzo del reato; applicata alla somma sequestrata ritenuta riconducibile alle cessioni contestate.

  • art. 85‑bis d.P.R. 309/1990

    Norma richiamata in tema di confisca per sproporzione; impone una motivazione più rigorosa quando sono contestati traffici di modesta gravità e le somme sequestrate sono di poco rilievo.

  • art. 240‑bis c.p.

    Collegata alla confisca per sproporzione e alla necessità di adeguata motivazione in presenza di somme modeste.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Riforma che ha inciso sulla materia delle pene sostitutive e sulla lettura dell'art. 58 L. 689/81; la Corte ne tiene conto nella valutazione dei criteri per l'applicabilità.

  • d.l. 15 settembre 2023, n. 123 (conv. legge 13 novembre 2023, n. 159)

    Novellamento dell'art. 85‑bis d.P.R. 309/1990 richiamato in tema di confisca per sproporzione nei reati di stupefacenti.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone l'onere di sostenere le spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata nella sentenza.

Massime di principio

  • La speciale tenuità ex art. 131‑bis c.p. difficilmente è riconosciuta nei reati di droga quando la quantità, il numero di dosi e la natura della sostanza indicano una condotta di rilievo; l'unitarietà dell'episodio non basta.
  • Nella valutazione delle pene sostitutive (art. 58 L. 689/81) il giudice deve considerare i criteri di cui all'art. 133 c.p.: i precedenti possono essere valutati non per escludere automaticamente il beneficio, ma per verificare l'idoneità della pena sostitutiva alla rieducazione e la probabilità di rispetto delle prescrizioni.
  • La confisca del denaro ai sensi dell'art. 240 c.p. è legittima se la somma è riconducibile a provento o prezzo del reato; per somme modeste il giudice deve motivare con maggiore rigore la sproporzione tra possidenze e redditi leciti.
  • In Cassazione sono inammissibili le censure nuove non già dedotte nei precedenti gradi o formulate in modo generico; le doglianze sulla motivazione devono essere specifiche.
  • La motivazione va valutata nel suo insieme: ragioni richiamate implicitamente in altri passaggi della sentenza possono legittimare la decisione anche se non ripetute testualmente in ciascun punto.

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