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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06603/2025 del 12/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

La controversia riguarda l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro dovuta sulla registrazione di una sentenza della Corte d'appello resa a seguito di opposizione alla stima in materia espropriativa, con cui era stata determinata l'indennità di espropriazione e di occupazione temporanea legittima. Il Comune impugnava la decisione della CTR che, confermando il primo grado, aveva ritenuto dovuta l'imposta di registro in misura proporzionale del 3% anziché dell'1%. Con il ricorso per cassazione il Comune articolava cinque motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.; 3) violazione della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, art. 8, lett. a), b) e c., sostenendo che la sentenza dovesse essere tassata all'1%; 4) difetto di motivazione dell'avviso di liquidazione e del rigetto dell'autotutela, oltre a dedotte questioni sul principio di alternatività IVA/registro; 5) violazione dell'art. 40 d.P.R. n. 131/1986 per l'assunta alternatività tra IVA e imposta di registro. L'Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare alla discussione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo, ha dichiarato inammissibile il secondo, infondati il primo, il quarto e il quinto, e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando dovuta l'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1% per la sentenza di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione/occupazione legittima con ordine di deposito presso la Cassa depositi e prestiti. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata respinta perché la CTR aveva comunque deciso implicitamente la questione applicando la misura del 3%.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è stato ritenuto inammissibile per la presenza di doppia conforme, in mancanza dell'indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    "Nell'ipotesi di doppia conforme, prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse"

    In presenza di doppia conforme il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non confronta specificamente le due decisioni di merito.

  • art. 8, primo comma, lettere a), b) e c), Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986

    La sentenza che determina definitivamente l'indennità di esproprio o di occupazione legittima, ordinandone il deposito, va assoggettata all'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1%.

  • art. 40 d.P.R. n. 131 del 1986

    Il pagamento di un tributo scelto dal contribuente non esclude la debenza dell'imposta dovuta per legge; nel caso esaminato il preteso rapporto IVA/registro non impediva l'applicazione dell'imposta di registro dovuta.

  • d.P.R. n. 131 del 1986

    È stata applicata la disciplina dell'imposta di registro alla registrazione della sentenza relativa all'indennità espropriativa.

  • l. n. 865 del 1971, art. 19 e art. 20

    Le norme sono richiamate come base della controversia sull'opposizione alla stima che aveva determinato l'indennità di espropriazione e occupazione temporanea legittima.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stata la norma invocata per dedurre la violazione di legge nei motivi accolto e respinti; la Corte ha accolto il motivo relativo alla corretta aliquota d'imposta.

Massime di principio

  • La sentenza che definisce in via definitiva l'indennità di espropriazione o di occupazione legittima, con ordine di deposito presso la Cassa depositi e prestiti, è tassata ai fini dell'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1% quale provvedimento di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.
  • In presenza di doppia conforme di merito, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono specificate e messe a confronto le diverse rationes facti delle due decisioni di merito.
  • La censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito abbia comunque affrontato la questione in modo implicito o incompatibile con la tesi della parte.
  • Il fatto che il contribuente abbia corrisposto un tributo non esclude, di per sé, la debenza del tributo previsto dalla legge né impedisce l'applicazione della disciplina corretta in tema di imposta dovuta.
  • Quando il ricorrente si limita a riproporre in Cassazione le stesse doglianze già svolte nei gradi di merito senza confrontarsi con la motivazione impugnata, la censura difetta di specificità e non può essere accolta.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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