Cassazione Penale, Sentenza n. 18526/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Como che aveva rigettato la sua istanza avverso il decreto del GIP che disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (art. 11, co.1, D.lgs. 74/2000). I motivi di ricorso erano due: (1) violazione di legge per presunta reiterazione non consentita della misura reale (ne bis in idem cautelare), sostenendo che un precedente giudicato cautelare del riesame avesse già annullato un precedente sequestro e che non vi fossero elementi nuovi a giustificare il nuovo provvedimento; in particolare si contestava la valutazione di indici di riferibilità dei beni (denaro, orologio, società Epose Srl) all'indagato; (2) vizio nella valutazione del fumus rei ex art. 11 D.lgs. 74/2000, avendo il tribunale del riesame ritenuto il viaggio in Germania legittimo e i beni nella disponibilità della terza persona (sig.ra Macovei), senza finalità di occultamento o alienazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che i motivi, connessi alla sussistenza dei presupposti per il sequestro, siano fondati in relazione all'insufficiente chiarezza circa la sussistenza di atti dispositivi con elementi di inganno o artificio richiesti dall'art. 11 D.lgs. 74/2000. La Corte ha osservato che non risultava adeguatamente spiegato come si fosse accertato un trasferimento effettivo dei beni connotato da stratagemmi fraudolenti e che le risultanze indicate (ricerche sui redditi, versamento capitale Epose, accertamenti sull'orologio, vano porta ruota) non fossero necessariamente elementi nuovi o idonei a superare il precedente giudicato cautelare. Per queste ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Como ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.
Norme richiamate
D.lgs. 74/2000, art. 11, comma 1
"E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relative a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva."
La Corte richiama il principio per cui non solo le simulazioni ma anche gli atti dispositivi effettivi possono integrare il reato se connotati da elementi di inganno o artificio finalizzati a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione; pertanto il sequestro cautelare richiede un concreto fumus di tali elementi.
Codice di procedura penale, art. 324, comma 5
Norma procedurale che autorizza la Corte a rinviare al giudice del merito per nuovo esame quando annulla l'atto impugnato; la Corte l'ha applicata per rinviare il giudizio al Tribunale di Como per un nuovo esame della richiesta di sequestro.
Massime di principio
- Per disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 11 D.lgs. 74/2000 è necessario dimostrare non solo trasferimenti formali di beni, ma elementi concreti di inganno o artificio (stratagemmi) volti a sottrarre il patrimonio all'esecuzione fiscale.
- Un precedente provvedimento cautelare definitivamente favorevole (giudicato cautelare) può precludere una nuova misura reale se non emergono elementi nuovi, significativi e specifici che giustifichino la revisione della valutazione probatoria.
- La mera coincidenza di versamenti societari, responsabilità amministrative o minima titolarità di quote non prova automaticamente la riconducibilità patrimoniale all'indagato: occorrono indizi diretti e documentali che colleghino i beni all'intento elusivo.
- Accertamenti investigativi limitati (es. ricerche reddituali solo in ambito nazionale rispetto a soggetti stranieri) possono risultare insufficienti a provare la fonte o l'attribuzione di somme e beni; le indagini devono essere adeguate al contesto (compresi riscontri esteri quando rilevanti).
- Quando la motivazione del giudice non chiarisce come gli elementi probatori configurino il fumus del reato, la Corte di Cassazione è portata ad annullare e rinviare per un giudizio adeguatamente motivato.
- In situazioni simili è utile valorizzare prove documentali dirette (fatture, conti correnti, atti societari, dichiarazioni fiscali) e fornire chiarimenti sull'effettiva disponibilità dei beni da parte di terzi per contrastare l'ipotesi di finalità elusiva.
Testo integrale
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