Sentenza del 26/08/2015 n. 17174 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava il disconoscimento della detrazione e del rimborso dell'IVA, sostenendo che l'imposta indicata nelle fatture emesse dalla subappaltatrice fosse correttamente detraibile anche se applicata con aliquota ordinaria del 20%, anziché con l'aliquota ridotta del 4% prevista per lavori di costruzione di immobili abitativi non di lusso. Deduceva inoltre violazione delle norme sull'onere della prova, sulla detrazione IVA, sul rimborso dell'eccedenza e sulle sanzioni, nonché vizi di motivazione. La Corte ha ritenuto provato, attraverso i contratti di vendita degli appartamenti, che ricorressero i presupposti per l'aliquota ridotta e ha chiarito che l'IVA indicata in fattura è detraibile solo nei limiti dell'imposta effettivamente dovuta per l'operazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze e ha rigettato il ricorso contro l'Agenzia delle Entrate. È stata confermata la legittimità dell'accertamento che aveva disconosciuto la detrazione dell'IVA eccedente quella effettivamente dovuta e il conseguente rimborso dell'eccedenza dichiarata dalla società. La Corte ha corretto la motivazione della CTR precisando che la società era legittimata a contestare l'accertamento nei confronti dell'Agenzia, ma non aveva comunque diritto alla detrazione dell'imposta erroneamente applicata in misura superiore. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.500 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
La detrazione spetta nei limiti dell'imposta effettivamente dovuta.
Il soggetto passivo non può detrarre l'IVA indicata in fattura quando essa eccede quella realmente dovuta in base alla natura dell'operazione o all'aliquota applicabile.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30
Il rimborso dell'eccedenza IVA presuppone che il credito sia stato correttamente determinato; l'IVA indebitamente applicata e portata in detrazione non può concorrere alla formazione del credito rimborsabile.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17 e 18
Distinguono il rapporto tributario tra emittente della fattura ed Erario dal rapporto civilistico di rivalsa tra prestatore e committente. In linea generale, l'emittente è il soggetto legittimato a chiedere il rimborso dell'imposta indebitamente versata all'Erario, mentre il committente può agire civilmente per la restituzione nei confronti dell'emittente.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 21 e 26
L'imposta erroneamente indicata in fattura deve essere rettificata secondo le modalità previste dalla disciplina IVA; la mera indicazione dell'imposta nel documento non rende automaticamente detraibile un importo non dovuto.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30 e art. 38-bis
Regolano, rispettivamente, il rimborso dell'eccedenza IVA e le relative procedure e garanzie, ma non consentono di ottenere il rimborso di imposte non effettivamente dovute.
D.P.R. n. 613 del 1972, Tabella A, parte II, punto 39
Prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta per determinate opere di costruzione di fabbricati non di lusso.
Legge n. 408 del 1949, artt. 13 e seguenti
Individua i requisiti degli immobili non di lusso rilevanti, nella fattispecie, per l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4%.
Sesta direttiva 77/388/CEE, artt. 17, 20 e 21
Il diritto alla detrazione sorge solo per l'IVA effettivamente dovuta e relativa ad acquisti destinati a operazioni imponibili. L'imposta superiore a quella legalmente dovuta deve essere rettificata e non può essere detratta per il solo fatto di essere indicata in fattura.
Direttiva 2006/112/CE, artt. 167 e 168
Confermano che la detrazione presuppone l'esigibilità dell'imposta e l'utilizzo dei beni o servizi per operazioni soggette a IVA.
Codice civile, art. 2697
L'Amministrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa fiscale, ma il giudice può ritenere assolto tale onere sulla base di presunzioni e documenti, come i contratti di vendita contenenti l'indicazione dei requisiti degli immobili.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Applicabile ratione temporis, imponeva quesiti di diritto e momenti di sintesi distinti e adeguati per le diverse censure; la loro formulazione incompleta può determinare l'inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione.
Codice di procedura civile, art. 149
Richiamato con riferimento alle modalità di notificazione dell'atto di ricorso per cassazione.
D.Lgs. n. 300 del 1999 e D.M. 28 dicembre 2000
A seguito dell'istituzione e dell'operatività delle agenzie fiscali, i rapporti processuali relativi alla gestione delle funzioni fiscali fanno capo all'Agenzia delle Entrate e non più al Ministero, se quest'ultimo non era parte nei precedenti gradi.
Legge n. 212 del 2000, art. 10
La società ne aveva invocato l'applicazione per escludere sanzioni e interessi in presenza di incertezza normativa, ma la CTR non ha ravvisato obiettive condizioni di incertezza.
Massime di principio
- L'IVA è detraibile solo nella misura effettivamente dovuta per l'operazione, non per il semplice importo indicato nella fattura.
- Quando viene applicata un'aliquota superiore a quella corretta, il committente non può utilizzare l'eccedenza per aumentare la detrazione o il credito IVA; occorre procedere alla rettifica della fattura e al recupero dell'indebito secondo le regole applicabili.
- Il committente può contestare direttamente all'Amministrazione il disconoscimento della detrazione o del rimborso nel proprio rapporto tributario, ma ciò non significa che abbia automaticamente diritto a detrarre l'imposta erroneamente fatturata.
- In via ordinaria, l'emittente della fattura è il soggetto legittimato a chiedere all'Erario il rimborso dell'IVA indebitamente versata, mentre il committente può chiedere al prestatore la restituzione dell'importo pagato in rivalsa.
- Un'azione diretta del committente verso l'Amministrazione può essere ammessa in situazioni eccezionali, quando il recupero dal prestatore sia impossibile o eccessivamente difficile, ad esempio per insolvenza, e purché siano tutelati il gettito fiscale e il principio di neutralità dell'IVA.
- L'Amministrazione deve provare i presupposti dell'imposizione, ma tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni semplici e documenti commerciali coerenti, come contratti e atti di vendita.
- Per applicare un'aliquota agevolata è necessario documentare concretamente tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge; la qualificazione fiscale riportata nei contratti può costituire elemento probatorio, ma va valutata nel quadro complessivo delle circostanze.
- La buona fede del contribuente non rende detraibile un'imposta oggettivamente non dovuta; può rilevare, se ne ricorrono i presupposti, ai fini delle procedure di rettifica, del recupero dell'indebito o dell'applicazione delle sanzioni.
- Nei ricorsi per cassazione, censure diverse per violazione di legge e vizio motivazionale devono essere formulate in modo autonomo e rispettando i requisiti processuali applicabili al periodo di riferimento.
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