Sentenza n. 417/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza della Sentenza del Tribunale di Tempio Pausania - Sezione Lavoro n. 334/2025 resa nel procedimento RG n. 125/2025, pubblicata il 09/07/2025, notificata in data 10/07/2025 e passata in giudicato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania – Sezione Lavoro, relativa al pagamento della Carta del docente e della maggior somma tra rivalutazione e interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania – Sezione Lavoro n. 334/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto a fruire della Carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi euro 2.000,00, oltre interessi legali e all’eventuale maggior somma tra rivalutazione e interessi. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha accreditato la sorte capitale relativa alla Carta del docente, ma non ha corrisposto la maggior somma tra rivalutazione e interessi prevista dal titolo giudiziale. La ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento dell’inadempimento residuo, l’ordine di pagamento della componente accessoria e la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla sorte capitale, poiché il Ministero aveva provveduto all’accredito delle somme dovute per la Carta del docente. Ha tuttavia rilevato la permanenza dell’inottemperanza quanto alla maggior somma tra rivalutazione e interessi. La sentenza posta in esecuzione era stata notificata al Ministero il 10 luglio 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione ed era inutilmente decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Collegio ha pertanto ordinato al Ministero di corrispondere alla ricorrente la maggior somma tra rivalutazione e interessi sulle somme tardivamente accreditate entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche dell’Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 30 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei capitoli di bilancio, il pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, in quanto dipendente dell’amministrazione debitrice. Le spese di lite sono state compensate, considerato il tempestivo pagamento della sorte capitale dopo la proposizione del giudizio e il carattere diffuso del contenzioso, mentre il Ministero è stato comunque condannato a rimborsare il contributo unificato, se versato.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e consentono al giudice amministrativo di ordinare gli adempimenti necessari e nominare un commissario ad acta.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale della pronuncia di ottemperanza e dei poteri esercitati dal TAR per imporre l’esecuzione integrale del titolo giudiziale.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche e disciplina il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi specificamente destinati.
art. 1, comma 122, l. n. 107/2015
Costituisce, insieme al D.P.C.M. 28 novembre 2016, il riferimento normativo per il beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
D.P.C.M. 28 novembre 2016
Disciplina le modalità di attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuto pagamento della sorte capitale dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale componente, ma non esclude la permanenza dell’interesse all’esecuzione delle ulteriori somme espressamente riconosciute dal titolo giudiziale.
- Quando il giudicato dispone il pagamento di interessi e dell’eventuale maggior somma tra rivalutazione e interessi, l’amministrazione non adempie integralmente mediante il solo pagamento della sorte capitale, restando tenuta a corrispondere anche la componente accessoria dovuta.
- Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il pagamento entro un termine determinato e nominare, per l’eventuale persistente inadempimento, un commissario ad acta.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza opera quale organo ausiliario del giudice e può essere individuato in un dirigente dell’amministrazione debitrice, anche con facoltà di delega, senza liquidazione di compenso quando si tratti di dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa.
- In caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione soccombente nei capitoli di bilancio specificamente destinati al pagamento, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile ai debiti delle pubbliche amministrazioni.
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