Sentenza n. 5574/2026 - Napoli, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione al minore di 9 ore settimanali di sostegno didattico per l’anno scolastico 2025/2026, a fronte di una frequenza scolastica di 30 ore, e atti presupposti di assegnazione alla scuola di un numero insufficiente di insegnanti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il genitore, per il minore riconosciuto in situazione di disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 104/1992, ha impugnato l’atto dell’8 settembre 2025 che assegnava 9 ore settimanali di sostegno, chiedendo l’annullamento anche degli atti con cui gli uffici scolastici avrebbero assegnato alla scuola un numero insufficiente di insegnanti e la condanna dell’amministrazione ad assicurare 30 ore settimanali di sostegno specializzato, in rapporto 1:1. Il testo non espone specifiche censure articolate in singoli motivi; la contestazione riguarda l’insufficienza delle ore assegnate rispetto all’orario di frequenza e al fabbisogno del minore.
La decisione
Il ricorso è dichiarato improcedibile perché, con la chiusura dell’anno scolastico 2025/2026, il ricorrente non conserva interesse alla decisione. La richiesta di cessazione della materia del contendere era stata formulata dopo che l’amministrazione aveva integrato le ore di sostegno in esecuzione dell’ordinanza cautelare del 24 ottobre 2025, che aveva disposto il riesame dell’assegnazione previa adozione del PEI 2025/2026. Il TAR rileva che il PEI non risulta prodotto e non dichiara cessata la materia del contendere. Pone tuttavia le spese a carico dell’amministrazione per soccombenza virtuale: dalla relazione del dirigente scolastico emergeva che la scuola era consapevole sin dall’avvio dell’anno dell’insufficienza delle ore, ma aveva disposto l’integrazione solo dopo l’ordinanza cautelare. Spese liquidate in 1.500 euro, oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Considerato, in ogni caso, che per effetto della chiusura dell’anno scolastico 2025/2026, deve ritenersi che il ricorrente non abbia più interesse alla decisione e che pertanto il ricorso sia divenuto improcedibile, come rilevato d’ufficio ex art. 73 co. 3 C.P.A.;
La perdita dell’interesse alla decisione, sopravvenuta con la conclusione dell’anno scolastico cui si riferiva la richiesta di sostegno, determina l’improcedibilità del ricorso, rilevata d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
Massime di principio
- La domanda di annullamento relativa alla quantificazione del sostegno scolastico per uno specifico anno diviene improcedibile quando, concluso quell’anno scolastico, il ricorrente non conserva più un interesse concreto alla decisione.
- Quando l’amministrazione integra le ore di sostegno solo dopo l’adozione di un’ordinanza cautelare e dagli atti emerge che era già consapevole dell’insufficienza dell’assegnazione iniziale, il giudice può porre le spese a suo carico per soccombenza virtuale, anche se il ricorso è dichiarato improcedibile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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