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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29039/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda l’opposizione di due banche, in sede di giudizio di rinvio, al mancato riconoscimento dei rispettivi crediti verso una società il cui patrimonio era stato confiscato in un procedimento di prevenzione nei confronti del proposto. Le banche avevano chiesto di essere ammesse al soddisfacimento sul patrimonio confiscato ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 159/2011, sostenendo di aver agito in buona fede e che i finanziamenti concessi non fossero strumentali all’attività illecita del proposto. Il Tribunale di rinvio ha nuovamente rigettato le opposizioni ritenendo che le gravi carenze istruttorie nella concessione dei finanziamenti rendessero conoscibile la strumentalità del credito rispetto all’attività illecita e quindi escludessero la buona fede. I ricorsi per cassazione contestavano, in sintesi: per una banca, il mancato rispetto del principio di diritto del giudizio rescindente e l’erronea identificazione della mera negligenza istruttoria con la mancanza di buona fede, oltre alla ritenuta strumentalità di un’operazione di anticipo su fatture; per l’altra, la violazione dei limiti del rinvio e del contraddittorio, oltre alla censura sulla valutazione di alcuni elementi istruttori e sulla qualificazione della struttura del rapporto di credito.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che il Tribunale di rinvio si fosse conformato alla precedente sentenza rescindente, svolgendo la verifica controfattuale richiesta: non ha escluso la buona fede per la sola irregolarità formale dell’istruttoria, ma perché le omissioni bancarie avevano impedito di cogliere plurimi indici oggettivi di anomalia che, se diligentemente esaminati, avrebbero reso percepibile la strumentalità dei finanziamenti all’attività illecita del proposto. La Corte ha quindi confermato il diniego di riconoscimento dei crediti e condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 59 d.lgs. n. 159 del 2011

    norma richiamata come base dell’opposizione dei creditori avverso il mancato riconoscimento del credito nel procedimento di prevenzione patrimoniale

  • art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011

    disciplina il riconoscimento dei diritti di credito sui beni confiscati; richiede, per quanto qui rileva, l’assenza di strumentalità del credito rispetto all’attività illecita e la buona fede/inconsapevole affidamento del creditore, da valutarsi anche in relazione agli obblighi di diligenza professionale

  • art. 627, comma 3, c.p.p.

    vincola il giudice di rinvio al principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta violazione del contraddittorio

  • art. 1842 c.c.

    richiamato per sostenere la natura tipica dell’apertura di credito e contestare la valutazione del giudice sul pegno su somme proprie

Massime di principio

  • In tema di riconoscimento dei crediti nell’ambito delle misure di prevenzione patrimoniali, la tutela del creditore terzo presuppone non solo l’assenza di collusione con il proposto, ma anche che il finanziamento non sia strumentale all’attività illecita o al reimpiego dei relativi proventi.
  • La buona fede del creditore bancario non si esaurisce nell’assenza di un rapporto soggettivo con il soggetto pericoloso: occorre verificare se, con l’ordinaria diligenza professionale e in base agli elementi disponibili, l’istituto avrebbe potuto percepire la strumentalità dell’operazione.
  • La mera violazione di prassi o carenze istruttorie non escludono automaticamente la buona fede; tali carenze rilevano in quanto abbiano impedito di rilevare concreti indici di anomalia che avrebbero reso conoscibile il collegamento tra credito e attività illecita.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve conformarsi al principio di diritto enunciato in cassazione, svolgendo la verifica richiesta dalla sentenza rescindente; se tale verifica viene effettivamente compiuta, non vi è violazione dei limiti del rinvio.
  • La strumentalità del credito va valutata in concreto, alla luce del complessivo contesto dell’operazione e non della sola tipologia negoziale astratta del rapporto bancario.
  • Gli indici rilevanti ai sensi dell’art. 52, comma 3, d.lgs. 159/2011 sono criteri legali di valutazione che il giudice deve considerare, ma che possono essere integrati da ulteriori elementi significativi del caso concreto.
  • L’onere di dimostrare l’ignoranza in buona fede del collegamento tra credito e attività illecita grava sul creditore che chieda la tutela del proprio diritto sul bene confiscato.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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