Ordinanza n. 289/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'ottemperanza a giudicato per l'esecuzione di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania depositata in data 15/7/2024 n. 4234 e successivamente corretta con ordinanza 12/11/2024 n. 6165.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione di una sentenza del TAR, con omesso pagamento delle spese di lite, degli accessori di legge e degli interessi
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione integrale di una sentenza del TAR Campania, successivamente corretta, lamentando il mancato pagamento da parte del Ministero della Giustizia delle spese di lite liquidate, degli accessori di legge e degli interessi legali maturati dal deposito della sentenza fino al soddisfo. Nel giudizio originario era stato nominato, ai sensi dell'art. 21 c.p.a., un commissario ad acta in sostituzione dell'amministrazione per l'ipotesi di mancata ottemperanza. Il TAR ha quindi rilevato che le questioni relative alla mancata, incompleta o non corretta esecuzione devono essere proposte nei confronti dell'attività o dell'omissione del commissario mediante reclamo al giudice dell'ottemperanza, ai sensi dell'art. 114, comma 5, c.p.a.; ha interpretato il ricorso, in applicazione del principio di conservazione dei mezzi processuali, come reclamo avverso l'omessa esecuzione da parte del commissario ad acta. Ha inoltre rilevato l'applicabilità dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, introdotto dall'art. 1, comma 817, l. n. 207/2024, che prevede la sospensione dei giudizi di ottemperanza relativi ai crediti liquidati ai sensi della legge n. 89/2001.
La decisione
Il TAR ha sospeso il giudizio, rinviando ogni valutazione sui profili processuali, di merito e sulle spese. Ha ritenuto che la nomina del commissario ad acta escluda la possibilità di imputare direttamente all'amministrazione le successive omissioni nell'esecuzione, poiché il commissario è subentrato nell'attività di ottemperanza. Il ricorso è stato comunque conservato e riqualificato come reclamo avverso l'omessa esecuzione del commissario, quale fase interna al giudizio di ottemperanza. Quanto alla sospensione, il Collegio ha interpretato il riferimento legislativo ai "giudizi di ottemperanza" come comprensivo anche delle fasi incidentali riguardanti l'esecuzione omessa, incompleta o inesatta. Ha quindi disposto la sospensione ai sensi dell'art. 79, comma 1, c.p.a. e dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, fino alla scadenza del biennio previsto dalla norma, ponendo a carico della parte più diligente l'eventuale riassunzione.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
L'ulteriore giudizio di ottemperanza presuppone una mancata attuazione della sentenza imputabile all'amministrazione, per silenzio o comportamento elusivo, quale soggetto primariamente responsabile dell'esecuzione.
art. 21 c.p.a.
Consente la nomina del commissario ad acta; una volta intervenuta la sostituzione, le omissioni successive nell'esecuzione sono riferibili al commissario e non direttamente all'amministrazione.
art. 114, comma 5, c.p.a.
Prevede il reclamo al giudice dell'ottemperanza, nel termine di sessanta giorni, contro gli atti del commissario ad acta da parte delle parti del giudizio; i terzi estranei al giudicato possono invece impugnarli con il rito ordinario.
art. 114, commi 1 e 6, c.p.a.
Le questioni relative all'attività omissiva o commissiva del commissario ad acta costituiscono una fase interna del giudizio di ottemperanza e sono rimesse al giudice dell'ottemperanza.
art. 79, comma 1, c.p.a.
Costituisce, unitamente alla disciplina speciale, la base processuale per disporre la sospensione del giudizio.
art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001
«Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi»
Introduce una sospensione automatica, per il biennio previsto, dei giudizi di ottemperanza relativi ai crediti liquidati ai sensi della legge n. 89/2001; tale previsione comprende anche le fasi incidentali concernenti l'omessa, incompleta o non corretta esecuzione.
art. 1, comma 817, l. n. 207/2024
Ha introdotto il comma 12-bis nell'art. 5-sexies l. n. 89/2001.
Massime di principio
- Quando, nel giudizio di ottemperanza, è stato nominato un commissario ad acta in sostituzione dell'amministrazione, le successive omissioni o inesattezze nell'esecuzione devono essere contestate nei confronti del commissario mediante reclamo al giudice dell'ottemperanza, non mediante una nuova azione imputata direttamente all'amministrazione.
- Il ricorso impropriamente qualificato come nuovo giudizio di ottemperanza può essere conservato e interpretato come reclamo contro l'attività o l'omissione del commissario ad acta, in applicazione del principio di conservazione dei mezzi processuali, quando il suo contenuto sostanziale corrisponde a tale rimedio.
- La sospensione legislativamente prevista per i giudizi di ottemperanza relativi a determinati crediti comprende anche le fasi incidentali del medesimo giudizio concernenti l'omessa, incompleta o non corretta esecuzione del giudicato.
- La nomina del commissario ad acta determina la sostituzione dell'amministrazione nell'attività esecutiva, sicché la responsabilità processuale per le condotte successive di esecuzione deve essere riferita al soggetto incaricato, secondo gli strumenti previsti dall'art. 114 c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 16/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 17/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 18/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 19/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 20/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 15 gen 2026Ordinanza n. 21/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →