Sentenza n. 510/2026 - Torino, Sezione 3
per ordinare al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro Pro tempore, con sede in Roma, l'ottemperanza alle sentenze n. 639/2023 pubblicata il 28/03/2023 (RG n. 5018/2022) e n. 3076/2024 pubblicata il 13/11/2024 (RG n. 8744/2023) con le quali il Tribunale di Torino sez. Lavoro rispettivamente - ha accertato il diritto della docente Laura COLASANTO, con riferimento agli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite erogazione della Carta elettronica del docente; - ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, a mettere a disposizione di Laura COLASANTO, per il tramite della carta elettronica del docente, la somma complessiva di € 2.500,00. - Ha accertato il diritto della docente Laura COLASANTO, con riferimento all’anno scolastico 2022/2023, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente; - ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, ad accreditare in favore della ricorrente sulla carta elettronica della parte ricorrente l’importo di euro 500,00 con riferimento a ciascuno dei sopraddetti anni scolastici; - ha dichiarato tenuto e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della ricorrente, di complessivi € 457,37 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie per gli anni 2017/2018, 2021/2022 e 2022/2023, oltre ad interessi dal dovuto al saldo; - Ha accertato il diritto della docente Laura COLASANTO, con riferimento all'anno scolastico 2022/2023, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente; - ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, ad accreditare in favore della ricorrente sulla carta elettronica della parte ricorrente l'importo di euro 500,00 con riferimento a ciascuno dei sopraddetti anni scolastici; - ha dichiarato tenuto e ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della ricorrente, di complessivi € 457,37 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie per gli anni 2017/2018, 2021/2022 e 2022/2023, oltre ad interessi dal dovuto al saldo; b) nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva all'amministrazione inadempiente; c) condannare l'Amministrazione inadempiente al pagamento di una somma di denaro a titolo di penalità di mora, ai sensi dell'art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a., in caso di ulteriore inosservanza successiva ovvero per ogni altro ritardo nell'esecuzione dei giudicati; d) disporre la trasmissione del fascicolo di causa alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alla serialità della vicenda in esame. e) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e distrazione delle spese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o tardiva esecuzione di sentenze del giudice ordinario recanti il riconoscimento di somme per la Carta elettronica del docente e per l'indennità sostitutiva delle ferie
Esito
Favorevole al ricorrente (docente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di due sentenze del Tribunale ordinario, sezione lavoro, che avevano accertato il suo diritto al beneficio economico annuale di euro 500,00 tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati e avevano condannato il Ministero all'accredito delle somme, nonché al pagamento di euro 457,37, oltre interessi, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie. La ricorrente aveva chiesto anche, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta, l'applicazione di una penalità di mora e la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per eventuali profili di danno erariale.
La decisione
Nel corso del giudizio la ricorrente ha dato atto che il Ministero aveva accreditato sulla Carta elettronica gli importi riconosciuti per l'aggiornamento e la formazione. L'amministrazione ha inoltre documentato il successivo pagamento delle somme dovute a titolo di indennità sostitutiva delle ferie, maggiorate degli interessi legali. Poiché il titolo giudiziale è stato integralmente eseguito, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state poste a carico del Ministero, poiché l'adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, e sono state liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Non sono state adottate le ulteriori misure richieste, ormai prive di oggetto per l'avvenuta esecuzione.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza promossa per ottenere l'esecuzione di un giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione esegue integralmente quanto imposto dal titolo giudiziale.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
È stato richiamato quale fondamento della richiesta di penalità di mora in caso di ulteriore inosservanza, misura non applicata per l'intervenuto adempimento.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esegue integralmente il giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., non dovendo più adottare misure sostitutive o coercitive.
- L'adempimento intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, anche se la domanda principale diviene priva di oggetto per l'integrale esecuzione del giudicato.
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