Sentenza n. 5/2026 - Aosta, Sezione 1
per l'annullamento - del verbale delle operazioni elettorali e dell'atto di proclamazione degli eletti contenuto nello stesso, e comunque, ove occorrendo, delle operazioni elettorali svolte nel comune di Champdepraz concernenti l'elezione del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale del Comune di Champdepraz tenutasi il 28 settembre 2025; - della deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 13 ottobre 2025 avente ad oggetto “Elezione del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale del 28 settembre 2025. Esame della condizione degli eletti e convalida”; - di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dai ricorrenti; nonché per la verifica delle schede di voto e per la conseguente correzione del risultato elettorale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbale delle operazioni elettorali e proclamazione degli eletti nelle elezioni comunali del 28 settembre 2025, nonché deliberazione consiliare di convalida degli eletti
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato elettorale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti relativi alle elezioni comunali, chiedendo anche la verifica delle schede e la correzione del risultato. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per varie irregolarità formali della verbalizzazione e delle operazioni: rettifica non riconducibile quanto all'autore e al momento, da 608 a 609 del numero delle schede; discrasia tra il numero delle schede nulle e quello dei voti di lista nulli; anticipazione dell'orario di ricostituzione dell'ufficio elettorale; mancata indicazione delle modalità di selezione degli scrutatori, dei requisiti del segretario e mancata allegazione dell'atto di designazione dei rappresentanti di lista. Con il secondo motivo ha contestato l'attribuzione alla lista risultata vincitrice di una scheda recante il voto di lista e tre preferenze, una delle quali indicata con il numero 12, nonostante la lista avesse soltanto sette candidati e, comunque, nessuna lista potesse averne dodici; secondo il ricorrente tale indicazione costituiva un segno di riconoscimento e avrebbe dovuto comportare l'annullamento dell'intera scheda. Con il terzo motivo ha contestato la dichiarazione di nullità di una scheda recante, accanto al simbolo della lista n. 1, il nome proprio "Luca", sostenendo che la preferenza di lista fosse comunque univoca poiché un solo candidato della lista aveva quel nome e nessun candidato della lista n. 2 lo aveva.
La decisione
Il TAR ha accolto il secondo motivo e respinto gli altri. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: le incongruenze denunciate erano irregolarità meramente formali, prive di incidenza sul risultato. In particolare, il numero complessivo di 609 schede risultava confermato dalla somma dei 474 votanti e delle 135 schede autenticate non utilizzate; la diversa indicazione tra schede nulle e voti di lista nulli era spiegabile perché una scheda nulla per segni di riconoscimento può non contenere alcun voto di lista; l'anticipazione dell'orario non era collegata a uno specifico vizio; le ulteriori omissioni non compromettevano l'attendibilità del risultato secondo i principi di strumentalità delle forme e conservazione delle operazioni elettorali. Il secondo motivo è stato accolto: l'indicazione del numero 12, riferibile a un candidato inesistente e incompatibile con il numero massimo di candidati previsto per il comune, costituiva segno di riconoscimento ai sensi della legge regionale e imponeva l'annullamento dell'intera scheda, non soltanto della preferenza inesistente. Il terzo motivo è stato respinto perché dagli atti, incluso il verbale, non risultava che fosse stata dichiarata nulla una scheda per la ragione prospettata e il ricorrente non aveva fornito un principio di prova. Il TAR ha quindi corretto il risultato: 223 voti validi alla lista n. 1 e 223 alla lista n. 2, annullato la proclamazione degli eletti e disposto lo svolgimento del secondo turno elettorale. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 63, comma 2, lett. b), legge regionale Valle d'Aosta n. 4/1995
Sono nulli i voti contenuti in schede: […] b) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto
La nullità dell'intera scheda ricorre quando l'anomalia costituisce un segno di riconoscimento; la riconoscibilità va valutata caso per caso e riguarda segni eccedenti il modo normale di esprimere il voto, non spiegabili con errore, incertezza grafica o difficoltà dell'elettore. L'indicazione di un numero riferibile a un candidato inesistente, in un contesto nel quale nessuna lista poteva avere dodici candidati, è stata ritenuta segno di riconoscimento.
art. 32, comma 1, lett. a), legge regionale Valle d'Aosta n. 4/1995
Le candidature alla carica di Sindaco e di Vicesindaco, nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, sono collegate ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati determinato nel modo seguente: a) da un minimo di 7 ad un massimo di 9 per i Comuni con popolazione sino 1.000 abitanti
La disposizione ha confermato che, nel comune interessato, non poteva esistere un candidato identificato dal numero 12, rendendo l'indicazione eccentrica e non plausibilmente riconducibile a una preferenza valida.
art. 66, legge regionale Valle d'Aosta n. 4/1995
La parità di voti tra i candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco collegato comporta il rinvio della proclamazione degli eletti al secondo turno di votazione.
art. 130, comma 9, codice del processo amministrativo
In caso di accoglimento del ricorso elettorale, il giudice può correggere il risultato delle operazioni elettorali e adottare le conseguenti statuizioni, incluso l'annullamento della proclamazione e lo svolgimento del turno successivo.
Massime di principio
- Nel contenzioso elettorale, le irregolarità meramente formali della verbalizzazione non determinano l'invalidità delle operazioni se non sono concretamente idonee a incidere sull'attendibilità del risultato o sul numero dei voti validi, in applicazione dei principi di strumentalità delle forme e conservazione delle operazioni elettorali.
- La nullità per segno di riconoscimento deve essere valutata caso per caso e ricorre quando l'anomalia eccede il modo normale di esprimere il voto e non è ragionevolmente spiegabile con errore, incertezza grafica o difficoltà dell'elettore; il requisito legislativo dell'inoppugnabilità non richiede la prova certa e diretta dell'intento soggettivo di riconoscimento.
- L'indicazione, nella scheda elettorale, di un numero corrispondente a un candidato inesistente e incompatibile con il numero massimo di candidati previsto dalla legge costituisce segno di riconoscimento e comporta la nullità dell'intera scheda, compreso il voto di lista e le altre preferenze, non soltanto della preferenza inesistente.
- L'errore nell'indicazione della preferenza non può essere ricostruito o corretto dal seggio quando la volontà dell'elettore non è oggettivamente individuabile; eventuali correzioni o aggiunte sulla scheda possono costituire segni di riconoscimento.
- Quando la correzione del risultato elettorale determina la parità tra le liste o tra i candidati collegati, il giudice annulla la proclamazione degli eletti e dispone il secondo turno previsto dalla disciplina elettorale applicabile.
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