Cassazione Civile, Ordinanza n. 04527/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso del consorzio, ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese dei gradi di merito e posto a carico dell’Amministrazione le spese del giudizio di legittimità, quale parte soccombente.
Esito
Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
Il consorzio impugnava un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria gli aveva disconosciuto, per l’anno d’imposta 2013 e ai fini IRAP, la deduzione prevista dall’art. 11 del d.lgs. n. 446/1997 (c.d. cuneo fiscale). La contestazione riguardava l’assunto che l’ente operasse come concessionario a tariffa nel settore della depurazione delle acque reflue, con conseguente esclusione del beneficio. I giudici di merito avevano respinto il ricorso; in cassazione il consorzio ha dedotto violazione dell’art. 11 d.lgs. n. 446/1997 e dell’art. 1362 c.c., sostenendo che il rapporto andasse qualificato in modo tale da consentire comunque la deduzione, anche perché il corrispettivo percepito non era una tariffa remunerativa capace di coprire anche il costo IRAP. La Corte ha richiamato i principi già affermati in tema di public utilities e ha ritenuto che il beneficio non spetti solo alle imprese che operano su tariffa remunerativa idonea a incorporare il costo IRAP; se la tariffa non è remunerativa, oppure se il servizio è affidato in appalto con corrispettivo pattuito, la deduzione va riconosciuta. Nel caso concreto, dalla documentazione richiamata emergeva un sistema di rimborso dei costi e l’assenza di ricavi diretti, sicché il corrispettivo non era remunerativo né prevedeva l’equilibrio economico-finanziario tenendo conto dell’IRAP; pertanto la qualificazione formale del rapporto non era decisiva e il beneficio spettava.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. n. 446/1997
La deduzione IRAP non spetta alle imprese che operano in regime di tariffa remunerativa idonea a incorporare il costo fiscale IRAP; va invece riconosciuta quando il corrispettivo non assicura l’equilibrio economico-finanziario tenendo conto dell’IRAP, oppure quando il servizio è svolto in appalto con corrispettivo pattuito.
art. 1362 c.c.
Richiamato come norma di censura insieme all’art. 11 d.lgs. n. 446/1997, ma la Corte ha risolto la controversia sulla base della qualificazione giuridica del rapporto e della nozione di tariffa remunerativa, non sull’interpretazione soggettiva della volontà negoziale.
L. 27 dicembre 2006, n. 296
Viene richiamata quale base normativa dell’agevolazione fiscale oggetto di causa.
dec. Commissione europea 12/09/2007 C(2007) 4133, def.
È richiamata per affermare che l’esclusione del beneficio è stata ritenuta legittima solo entro il perimetro delle public utilities con tariffa remunerativa, per evitare la sovra-compensazione.
Massime di principio
- In materia di deduzione IRAP per il c.d. cuneo fiscale, l’esclusione del beneficio per le imprese che gestiscono servizi pubblici si giustifica solo quando il corrispettivo abbia natura di tariffa remunerativa, cioè sia idoneo a coprire anche il costo fiscale IRAP e sia sensibile alle variazioni di tale costo.
- Se la tariffa non garantisce l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento, o non incorpora il costo IRAP, il rischio di sovra-compensazione viene meno e la deduzione deve essere riconosciuta.
- Nel servizio pubblico affidato in appalto, la remunerazione pattuita con l’amministrazione esclude di regola la logica della tariffa remunerativa verso l’utenza e quindi non giustifica il diniego del beneficio.
- Ai fini dell’applicazione dell’art. 11 d.lgs. n. 446/1997 non rileva ogni forma di corrispettivo genericamente tariffario, ma solo quello espressamente strutturato per tener conto del costo fiscale IRAP e per variare automaticamente al variare di tale costo.
- La qualificazione del rapporto come concessione o appalto è rilevante solo nei limiti in cui incida sulla natura della remunerazione; se manca comunque una tariffa remunerativa, la deduzione compete indipendentemente dall’etichetta formale del rapporto.
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