Sentenza del 30/01/2019 n. 2566 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che aveva riconosciuto a R.R. il diritto al rimborso del 90% delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17. I quattro motivi riguardavano: la presunta motivazione apparente della sentenza; l'asserita insussistenza del diritto al rimborso per chi avesse già versato le imposte; l'impossibilità, secondo l'Agenzia, per un lavoratore dipendente di chiedere il rimborso di somme versate dal sostituto d'imposta; e la presunta tardività dell'istanza di rimborso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto sufficiente la motivazione della sentenza regionale e ha confermato che la disciplina agevolativa consente due modalità simmetriche: chi non aveva pagato poteva versare soltanto il 10% del dovuto, mentre chi aveva già pagato aveva diritto al rimborso del 90% delle somme versate. È stato inoltre riconosciuto che anche il lavoratore dipendente, quale soggetto sostituito e beneficiario dell'agevolazione, può chiedere il rimborso delle ritenute operate dal datore di lavoro. L'istanza presentata il 25 novembre 2008 è stata considerata tempestiva, poiché il termine biennale decorreva dall'entrata in vigore della L. n. 31 del 2008. L'Agenzia è stata condannata a rifondere le spese del giudizio, liquidate in 3.000 euro per compensi, 200 euro per esborsi, oltre accessori e spese forfettarie.
Norme richiamate
L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17
La norma prevede una definizione agevolata per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa. La Corte l'ha interpretata nel senso che chi aveva già versato le imposte del triennio 1990-1992 oltre il limite agevolato del 10% poteva ottenere il rimborso del 90% delle somme versate.
L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665
La disposizione, qualificata dalla Corte come norma di interpretazione autentica, conferma il diritto al rimborso delle somme versate in eccedenza rispetto al 10% e individua il termine per presentare l'istanza.
L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, lett. b)
La disposizione ha ulteriormente precisato la disciplina relativa ai rimborsi spettanti ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, compresi i contribuenti percettori di redditi di lavoro dipendente.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
La norma legittima alla richiesta di rimborso anche il soggetto sostituito, cioè il lavoratore dipendente al quale siano state operate ritenute dal datore di lavoro, quando egli sia il beneficiario effettivo dell'agevolazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2
La disciplina del termine per la richiesta di rimborso è stata coordinata con la norma interpretativa della L. n. 190 del 2014: nel caso esaminato, il termine biennale decorreva dall'entrata in vigore della L. n. 31 del 2008.
Art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
La Corte ha escluso l'inammissibilità del ricorso, rilevando che almeno alcune delle questioni sollevate dall'Agenzia non erano, al momento della proposizione del ricorso, ancora definitivamente consolidate nella giurisprudenza di legittimità.
Massime di principio
- Quando una norma agevolativa consente ai soggetti colpiti da un evento calamitoso di pagare soltanto una quota ridotta dell'imposta, la disciplina può operare anche a favore di chi abbia già pagato integralmente, riconoscendo il rimborso della parte eccedente.
- Il diritto al rimborso può spettare direttamente al lavoratore dipendente anche se le imposte sono state materialmente trattenute e versate dal datore di lavoro quale sostituto d'imposta.
- Per stabilire la tempestività di una richiesta di rimborso occorre individuare la decorrenza del termine prevista dalla disciplina speciale o interpretativa applicabile, che può differire dalla data del versamento.
- Una motivazione sintetica non è necessariamente apparente o nulla: è sufficiente che consenta di comprendere la ragione giuridica della decisione e di controllarne il percorso logico.
- In presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato favorevole al contribuente, l'amministrazione non può negare il rimborso limitandosi a sostenere che il pagamento sia già stato effettuato, se la normativa equipara il pagamento eccedente a una somma non dovuta.
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