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Sentenza

Sentenza n. 9207/2026 - Roma, Sezione 1B

Giustizia amministrativa202315043

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto dirigenziale che disponeva la detrazione di 39 giorni dall’anzianità di grado per mancata ottemperanza all’obbligo vaccinale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, in riassunzione dal TAR Calabria a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale, ha impugnato il decreto ministeriale del 15 maggio 2023 con cui gli era stata applicata la detrazione di 39 giorni dall’anzianità di grado, corrispondenti al periodo di sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa conseguente all’accertata inosservanza dell’obbligo vaccinale previsto dall’art. 4-ter, comma 3, d.l. 44/2021. Ha chiesto anche la disapplicazione della circolare ministeriale del 13 febbraio 2021. Il primo motivo deduceva l’illegittimità della sospensione, poiché il militare si trovava in congedo parentale. Il motivo principale sosteneva invece che la detrazione dell’anzianità costituisse una conseguenza sanzionatoria ulteriore, non prevista né dall’art. 4-ter d.l. 44/2021 né dall’art. 858 cod. ord. mil., e che non potesse essere introdotta da una circolare amministrativa.

La decisione

Il ricorso è stato accolto limitatamente alla censura relativa alla detrazione dell’anzianità. Il Collegio ha dichiarato carente l’interesse a ricorrere sulla contestazione della sospensione, perché il provvedimento di sospensione del 14 marzo 2022 non era stato autonomamente impugnato; ha comunque ritenuto infondata tale censura anche nel merito. L’obbligo vaccinale riguardava il personale del comparto difesa in servizio, indipendentemente dal fatto che il dipendente fosse in congedo ordinario o parentale, e la nozione di attività lavorativa doveva essere intesa in senso astratto, quale requisito per lo svolgimento anche futuro dell’attività, non come effettivo esercizio della prestazione nel periodo considerato. È stata invece ritenuta illegittima la detrazione dell’anzianità: l’art. 4-ter d.l. 44/2021 configurava come conseguenze dell’inadempimento la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, la conservazione del rapporto e la mancata corresponsione della retribuzione o di altri compensi, senza prevedere ulteriori conseguenze sanzionatorie. La disciplina speciale doveva essere interpretata restrittivamente e non consentiva la decurtazione dell’anzianità di grado. L’art. 858 cod. ord. mil. non forniva una base normativa per tale misura nel caso concreto. Il decreto è stato quindi annullato nella parte relativa alla detrazione di 39 giorni. Il Ministero della Difesa è stato condannato al pagamento di 3.305 euro, oltre accessori, per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 4-ter d.l. 44/2021

    L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

    La disposizione speciale individua tassativamente le conseguenze dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale: sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, conservazione del rapporto e mancata corresponsione della retribuzione o di altri compensi. Non consente ulteriori conseguenze sanzionatorie, come la detrazione dell’anzianità di grado.

  • art. 4-ter, comma 1, lett. b), d.l. 44/2021

    L’obbligo vaccinale si applica al personale del comparto difesa in forza all’amministrazione, anche se il dipendente si trovi in congedo ordinario o parentale.

  • art. 4-ter, comma 2, d.l. 44/2021

    La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati.

    Il requisito vaccinale deve essere valutato in senso astratto, come presupposto per lo svolgimento anche futuro dell’attività lavorativa, senza rilevanza decisiva dell’assenza temporanea dal luogo di lavoro o del mancato concreto espletamento della prestazione.

  • art. 4-ter, comma 3, d.l. 44/2021

    L’esonero dalla vaccinazione è ammesso esclusivamente nei casi di accertato pericolo per la salute previsti dall’art. 4, comma 2, d.l. 44/2021.

  • art. 4, comma 2, d.l. 44/2021

    Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2.

    La norma individua i presupposti dell’esonero dall’obbligo vaccinale per ragioni sanitarie.

  • art. 858, comma 1, cod. ord. mil.

    La detrazione di anzianità è ammessa per le cause specificamente previste dalla disposizione; tale norma non consente di applicare la detrazione come conseguenza ulteriore dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, in assenza di una specifica previsione.

Massime di principio

  • L’art. 4-ter d.l. 44/2021 costituisce disciplina speciale dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale del personale del comparto difesa e deve essere interpretato restrittivamente, limitando le conseguenze dell’inadempimento a quelle espressamente previste dalla legge.
  • La sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa prevista dall’art. 4-ter d.l. 44/2021 non ha natura disciplinare e non può essere accompagnata da ulteriori conseguenze sanzionatorie, quale la detrazione dell’anzianità di grado, se prive di una specifica base legislativa.
  • Ai fini dell’applicazione dell’obbligo vaccinale al personale del comparto difesa, è sufficiente l’appartenenza in servizio all’amministrazione; è irrilevante che il dipendente si trovi temporaneamente in congedo ordinario o parentale.
  • La locuzione relativa allo svolgimento dell’attività lavorativa deve essere intesa in senso astratto, come riferita al possesso del requisito per lo svolgimento anche futuro della prestazione, e non soltanto al concreto esercizio dell’attività nel periodo di vigenza dell’obbligo.
  • La mancata impugnazione del provvedimento presupposto di sospensione determina il difetto di interesse a contestarne la legittimità nell’ambito del giudizio avente a oggetto il successivo provvedimento di detrazione dell’anzianità.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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