Cassazione Civile, Ordinanza n. 27914/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia origina da un'azione revocatoria ordinaria promossa dal fallimento di una società per far dichiarare inefficace la compravendita, stipulata quando la società era ancora in bonis, con cui la società aveva venduto alcuni immobili a un socio amministratore e alla moglie di questi, dipendente della stessa società. Il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo integrato l'eventus damni, perché la società, fortemente esposta verso i creditori, aveva trasformato beni immobili in denaro e non aveva dimostrato che il patrimonio residuo fosse sufficiente a soddisfare i creditori; aveva inoltre desunto la scientia damni e la participatio fraudis da presunzioni legate ai rapporti personali e societari tra le parti. La Corte d'appello aveva rigettato il gravame degli acquirenti, confermando che per l'eventus damni non serve un danno attuale ed effettivo ma basta una variazione qualitativa del patrimonio idonea a rendere più incerta o difficile la soddisfazione del credito, e ritenendo corretto anche il ragionamento presuntivo sull'elemento soggettivo. In cassazione i soccombenti hanno dedotto violazione degli artt. 2901 c.c., 66 L.F. e 2697 c.c., sostenendo che la corte di merito avesse erroneamente esonerato il fallimento dall'onere di provare l'eventus damni e avesse illegittimamente considerato il pregiudizio in re ipsa in ragione della natura dell'atto e della qualità delle parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che le censure erano formulate solo formalmente come violazioni di legge, ma in realtà miravano a una nuova valutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la sentenza d'appello conteneva una ratio decidendi autonoma e decisiva non specificamente censurata: la provenienza del prezzo della vendita da somme prelevate dal patrimonio sociale senza valida autorizzazione, circostanza che da sola sorreggeva il rigetto dell'appello. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di cassazione e una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c.; è stato altresì dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
azione revocatoria ordinaria
Il curatore può far valere l'inefficacia dell'atto dispositivo pregiudizievole per la garanzia patrimoniale dei creditori, purché provi i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti.
art. 66 L.F.
azione revocatoria esercitata dal curatore fallimentare
Nel combinato disposto con l'art. 2901 c.c. consente al curatore di promuovere la revocatoria ordinaria in favore della massa dei creditori fallimentari.
art. 2697 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per contestare l'onere probatorio; la Corte ribadisce che l'eventus damni e gli altri presupposti devono essere provati dal curatore secondo i principi consolidati, ma che la censura non può tradursi in un riesame del merito.
art. 2729 c.c.
La scientia damni del debitore e la participatio fraudis del terzo possono essere dimostrate anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
art. 96, 3° co., c.p.c.
È stata applicata una condanna aggravata a carico dei ricorrenti per la proposizione del ricorso inammissibile, ricorrendone i presupposti di legge.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
Richiamato come norma che ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 183, 6° comma n. 2, c.p.c.
Richiamato per qualificare come tardiva, e quindi inammissibile quale mutatio/emendatio libelli, l'allegazione relativa alla diversa provenienza del denaro usato per il pagamento del prezzo.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore fallimentare, il presupposto dell'eventus damni non richiede la prova di un danno attuale e definitivo: è sufficiente che l'atto renda la soddisfazione del credito più incerta, difficile o costosa, anche mediante una semplice variazione qualitativa del patrimonio del debitore.
- La trasformazione di beni immobili in denaro, specie in presenza di un grave indebitamento del debitore, può integrare di per sé un atto pregiudizievole per i creditori, perché sostituisce un bene normalmente più agevolmente aggredibile con una liquidità più facilmente dispersa o occultabile.
- La scientia damni del debitore e la partecipatio fraudis del terzo acquirente possono essere provate tramite presunzioni semplici, valorizzando legami personali, societari o professionali tra le parti, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove e dei fatti di causa sotto la veste formale di violazione di legge; il ricorso è inammissibile quando si risolve nella contestazione del merito e non colpisce tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata.
- La mancata censura di una ratio decidendi autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse o di specificità delle doglianze.
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